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CCNL Turismo: Livello 2, Mansioni e Retribuzione

Questo articolo è dedicato a chiunque voglia lavorare nel settore alberghiero e turistico, fornendo una panoramica completa sul Contratto Collettivo Nazionale del Turismo (CCNL). In particolare, ci concentreremo sul livello 2, sulle mansioni associate e sulla retribuzione prevista.

Cos'è il CCNL Turismo?

Il CCNL dei professionisti del settore alberghiero è il contratto collettivo che disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese e i lavoratori operanti nel settore turistico. Aggiornato e approvato il 1 gennaio 2018, esso prevede una serie di livelli retributivi, in relazione all'esperienza professionale maturata dal lavoratore e alla qualifica raggiunta, insieme ad una gamma di benefici economici e normativi. In sostanza, individua le mansioni e i relativi profili professionali, nonché le retribuzioni minime percepite.

Struttura del CCNL Turismo

Il CCNL è organizzato nel seguente modo:

  • Parte generale:
    • Titolo I - validità e sfera di applicazione
    • Titolo II - relazioni sindacali
    • Titolo III - classificazione del personale
    • Titolo IV - mercato del lavoro
    • Titolo V - rapporto di lavoro
    • Titolo VI - trattamento economico
    • Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
    • Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
    • Titolo IX - vigenza contrattuale
  • Parte speciale:
    • Titolo X - settore ristorazione collettiva
    • Titolo XI - settore ristorazione commerciale
    • Titolo XII - stabilimenti balneari
    • Titolo XIII - alberghi diurni
    • Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate

Inquadramenti professionali nel settore turismo e alberghi

Hai sempre voluto lavorare negli hotel ma non hai conoscenze sul settore? Questo articolo viene in tuo soccorso: ti racconteremo tutto quello che devi sapere sul Contratto Collettivo Nazionale del Turismo per orientarti con consapevolezza verso il tuo prossimo percorso lavorativo.

Ai Quadri di categoria A appartengono i lavoratori con funzioni direttive (es. Per essere assunti come direttori è invece fondamentale avere una qualifica superiore, una laurea in economia o un master in management del turismo.

Leggi anche: CCNL Turismo: Guida alla retribuzione e diritti

CCNL dipendenti pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo

Approfondimento dedicato al Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, aggiornato con tutte le novità per i lavoratori del settore.

Il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo firmato l'8 febbraio 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021, è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027.

È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro.

Si applica a realtà come:

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  1. caffè
  2. bar
  3. snack bar
  4. bottiglierie
  5. birrerie
  6. fiaschetterie
  7. latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n.

Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta.

Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

«Grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari - ha commentato Lino Enrico Stoppani presidente Fipe - è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy».

Punti chiave del CCNL Turismo

Di seguito una sintesi degli argomenti più importanti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

Tra i temi di maggiore rilevanza troviamo gli interventi sulla flessibilità dell'orario di lavoro, sui permessi retribuiti.

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Orario di lavoro

La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale.

Per gli stabilimenti balneari la distribuzione dell'orario settimanale è fissata nella parte speciale del Contratto.

I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.

L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.

Lavoro straordinario e notturno

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:

  • del 30% se diurno;
  • del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
  • per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.

Ferie e permessi

Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.

Tra i premessi e i congedi troviamo:

  • Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
  • Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
  • Permessi per elezioni;
  • Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
  • Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
  • Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
  • Congedo di paternità;
  • Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
  • Congedo per la malattia del figlio.

Secondo la legge, il CCNL Turismo prevede un periodo di ferie di 26 giornate retribuite all’anno. Si tratta di un diritto irrinunciabile, che vale per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato, ma anche apprendistato. Secondo la disciplina ad oggi in vigore, le ferie devono essere godute per almeno due settimane consecutive e le restanti nei 18 mesi successivi.

Per quanto riguarda i permessi, invece, i lavoratori dipendenti inquadrati con il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo hanno diritto a permessi retribuiti da un minimo di 32 ore ad un massimo di 104 ore annuali, che possono arrivare a 108 per gli stabilimenti balneari.

Esclusi da questi, i permessi per matrimonio, lutto, diritto allo studio e al congedo per la nascita dei figli, che sono godibili senza fornire alcuna giustificazione.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione.

Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

  • Livelli A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 150 giorni;
  • Livello 2 - 75 giorni;
  • Livello 3 - 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livello 6S - 20 giorni;
  • Livelli 6 e 7 - 15 giorni.

Dimissioni/licenziamento

Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.

I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.

I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.

Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:

Fino a 5 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 4 mesi;
  • Livello I - 2 mesi;
  • Livelli 2 e 3- un mese;
  • Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.

Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 5 mesi;
  • Livello I - 3 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Oltre i 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 4 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 2 mesi;
  • Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Tredicesima e quattordicesima

  • Tredicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
  • Quattordicesima mensilità: Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.

Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

Aumenti periodici di anzianità

Per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i lavoratori hanno diritto a maturare 6 aumenti triennali.

Malattia

Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.

Periodo di comporto: se ci si assenta per malattia, si ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per 180 giorni.

Il primo giorno è a carico del lavoratore; il secondo e il terzo giorno sono a carico dell’azienda.

Infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:

  • invalidità temporanea;
  • invalidità permanente: 7.746,85 euro;
  • morte: 5.164,57 euro

Maternità

Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.

Retribuzione

Tabelle retributive CCNL Fipe 2024

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 59,00 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 43,95 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 36,20 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 34,06 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 33,22 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €

CCNL dipendenti pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, turismo

Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 4 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 4 dipendenti, n. 6 dipendenti nelle unità produttive con in forza da 5 a 9 dipendenti e n.

Attraverso gli avvisi pubblicati le imprese possono ottenere gratuitamente i servizi pubblicati nel catalogo ABILA e i lavoratori possono fare richiesta dei contributi a fondo perduto di matrice assistenziale e di sostegno al reddito, rientranti in sfere di interesse diversificate quali lo sport, il tempo libero, l’assistenza agli anziani, il sostegno alle spese sostenute per i figli o per l’acquisto di occhiali da vista ed apparecchi acustici.

Fondosani è il fondo sanitario integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.

TAG: #Turismo

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