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CCNL Turismo: Come Funziona la Malattia Non Retribuita

Un approfondimento dedicato al Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dei pubblici esercizi, della ristorazione e del turismo, aggiornato con tutte le novità per i lavoratori del settore. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027.

Questo contratto interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro. Si applica a realtà come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.

Struttura del CCNL Turismo

Il CCNL è organizzato nel seguente modo:

  • Parte generale:
    • Titolo I - validità e sfera di applicazione
    • Titolo II - relazioni sindacali
    • Titolo III - classificazione del personale
    • Titolo IV - mercato del lavoro
    • Titolo V - rapporto di lavoro
    • Titolo VI - trattamento economico
    • Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
    • Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
    • Titolo IX - vigenza contrattuale
  • Parte speciale:
    • Titolo X - settore ristorazione collettiva
    • Titolo XI - settore ristorazione commerciale
    • Titolo XII - stabilimenti balneari
    • Titolo XIII - alberghi diurni
    • Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate

Di seguito una sintesi degli argomenti più importanti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Tra i temi di maggiore rilevanza troviamo gli interventi sulla flessibilità dell'orario di lavoro, sui permessi retribuiti.

Malattia Non Retribuita: Cosa Significa?

Quella della malattia non retribuita in busta paga può essere un’evenienza abbastanza frequente fra i lavoratori dipendenti. Innanzitutto, è necessario comprendere cosa si intenda per malattia non retribuita in busta paga. Questa definizione si riferisce genericamente a periodi di assenza per motivi di salute in cui il lavoratore, pur giustificato, non riceve alcun indennizzo economico.

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Ciò può avvenire per ragioni diverse, quali:

  • l’assenza di copertura da parte dell’INPS nel periodo di carenza;
  • il superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL di appartenenza;
  • l’assenza di certificazioni mediche adeguate;
  • la richiesta di aspettativa non retribuita.

Sarà necessario distinguere tra i casi di malattia non retribuita dall’INPS e quelli non corrisposti dal datore di lavoro. A questo scopo, è utile ricordare che i principali riferimenti di legge sono nel D.P.R. 1124/1965 sugli infortuni e le malattie professionali, nel D.Lgs 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro e nelle singole disposizioni INPS o del proprio CCNL di appartenenza.

Quando la Malattia Non è Retribuita dall'INPS

Per comprendere come viene pagata la malattia, e i casi che non prevedono retribuzione, è innanzitutto necessario fare riferimento all’INPS. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale garantisce un’indennità di malattia ad alcune categorie di lavoratori - operai dell’industria, impiegati agricoli, apprendisti e lavoratori dello spettacolo - garantendo una retribuzione, completa o parziale, al posto del datore di lavoro.

Tuttavia, vi sono alcune situazioni in cui l’INPS non interviene e, di conseguenza, la malattia non viene indennizzata. Di norma, i casi più frequenti sono:

  • quando manca una certificazione medica valida o, ancora, viene comunicata in modo tardivo. In queste situazioni, l’INPS può rifiutarsi di riconoscere l’indennità;
  • durante il periodo di carenza, ovvero nei primi tre giorni di malattia, quando l’INPS non eroga indennità, fatta eccezione per eventi prolungati o ricoveri ospedalieri. L’eventuale presenza di una retribuzione dipende dal CCNL, se prevede specifici obblighi da parte del datore di lavoro;
  • quando si supera il periodo di massima indennizzabilità dall’INPS, normalmente di 180 giorni, salvo eccezioni;
  • quando il lavoratore rientra in alcune tipologie di assenza che l’INPS non gestisce direttamente. È il caso degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali coperte dall’INAIL, oppure di assenze non giustificate o dovute a violazioni disciplinari.

Quando il Datore di Lavoro Non Paga la Malattia

Può capitare che la retribuzione durante la malattia non sia garantita dall’INPS, bensì direttamente dal datore di lavoro. È il caso, ad esempio, del già citato periodo di carenza - ovvero i primi tre giorni di assenza non gestiti dall’INPS, se previsti dal CCNL - ma anche degli impiegati dell’industria, per i quali è lo stesso datore di lavoro a dover intervenire.

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Ma quali sono le situazioni in cui il datore di lavoro può non pagare la malattia? In linea generale:

  • nei primi tre giorni di malattia, se il CCNL di appartenenza non prevede una retribuzione a carico del datore e quest’ultimo non provvede autonomamente;
  • quando non viene fornito un certificato medico, la comunicazione è tardiva o l’assenza è del tutto ingiustificata;
  • al superamento del periodo di comporto, in base al CCNL di appartenenza, ovvero quel periodo in cui il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione e al posto di lavoro;
  • al superamento del numero di eventi di malattia retribuiti nel corso dell’anno, sempre in relazione al CCNL di riferimento;
  • qualora il lavoratore decidesse di prendersi un’aspettativa per malattia, per assenze molto prolungate. In questo caso, il datore non paga la retribuzione per il periodo di aspettativa, dove il contratto viene formalmente sospeso.

Un caso particolare è rappresentato dalla malattia non retribuita nel periodo di prova: l’assenza può dar luogo alla sospensione della stessa prova, se ammessa dal CCNL applicato. Tuttavia l’eventuale diritto a un’indennità dipende dalle disposizioni dello stesso CCNL o, ancora, dalle prassi interne aziendali.

Primi Tre Giorni e Periodo di Comporto: Cosa Sapere

Come visto nei precedenti paragrafi, vi sono varie condizioni che possono determinare una mancata retribuzione delle assenze per motivi di salute, che si rifletteranno sulla busta paga con specifiche trattenute per malattia non retribuita. Tuttavia, vale la pena approfondire alcuni casi specifici, per comprenderne il funzionamento.

Perché i Primi Tre Giorni di Malattia Non Vengono Pagati

Tra i dubbi che più frequentemente colpiscono i lavoratori dipendenti, vi sono certamente le motivazioni alla base della mancata retribuzione nei primi tre giorni di malattia. Innanzitutto, è necessario sottolineare che nel calcolo non sono compresi i giorni festivi, con la possibilità però di riscattare le festività soppresse. Inoltre, come già spiegato, l’INPS non garantisce un’indennità nel cosiddetto periodo di carenza e il datore di lavore interviene solo se previsto dal CCNL o, ancora, per iniziativa autonoma.

La motivazione principale è legata alla necessità di disincentivare, o comunque ridurre, il fenomeno dell’assenteismo: storicamente, gli abusi più frequenti sull’indennità di malattia si verificano proprio sulle assenze brevi o brevissime. Non corrispondendo una compensazione, quando non prevista, si tenta di arginare questo fenomeno.

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Inoltre:

  • poiché l’INPS interviene solo dal quarto giorno, il datore di lavoro ha responsabilità specifiche solo se previsto dal CCNL di appartenenza, come più volte ripetuto;
  • le singole gestioni contrattuali potrebbero prevedere comunque indennizzi, ma non sempre completi.

Alcuni CCNL regolano i primi tre giorni di malattia in base al numero di eventi che si verificano nell’anno solare. Ad esempio, la malattia non retribuita nel CCNL Commercio, per i primi tre giorni prevede che:

  • il primo evento sia retribuito al 100%;
  • il secondo evento sia retribuito al 75%;
  • dal terzo non vi sia più alcuna retribuzione.

Come Funziona il Periodo di Comporto e la Richiesta di Malattia Non Retribuita

Un’altra utile specifica è relativa al periodo di comporto, ovvero quel lasso di tempo in cui il lavoratore può assentarsi per malattia senza correre il rischio di essere licenziato, indipendentemente abbia diritto - o meno - all’indennità. In genere, questo periodo dura 180 giorni per l’INPS, ma può variare in base ai singoli CCNL. Di norma, all’interno del periodo di comporto la retribuzione è garantita - seppur, spesso in forma ridotta - mentre allo scadere si può perdere questo diritto.

Ma cosa succede se, al termine del periodo di comporto, si ha la necessità di prolungare la propria assenza, senza perdere il posto di lavoro? Si può tentare con la richiesta di aspettativa, dove di fatto si accetta volontariamente di mettersi in malattia non retribuita, sospendendo così gli obblighi di retribuzione da parte del datore di lavoro.

Le modalità, però, possono variare a seconda del CCNL sottoscritto. Ad esempio:

  • nel CCNL Metalmeccanica, si può usufruire di un periodo di aspettativa di 4 mesi dopo il periodo di comporto. In caso di prolungamento grave della malattia, questo periodo di mancata retribuzione può essere esteso a 24 mesi;
  • nel CCNL Terziario, dopo il periodo di comporto di 180 giorni, si può richiedere un’estensione non retribuita di altri 120 giorni.

CCNL Turismo 2025: Malattia e Tutele

La malattia rappresenta un evento imprevedibile che può colpire qualsiasi lavoratore, anche nel settore turistico-alberghiero. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Turismo 2025 prevede specifiche disposizioni per tutelare sia i dipendenti che le aziende in queste circostanze.

Quando un dipendente assunto con il CCNL Turismo si ammala, può contare su una serie di diritti fondamentali garantiti dal contratto stesso. Il periodo di comporto, ovvero il tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di assenza per malattia, è fissato dal CCNL Turismo 2025 in 180 giorni di calendario nell'arco di un anno. Nel caso di più eventi di malattia nell'arco dell'anno, i giorni di assenza si sommano ai fini del calcolo del periodo di comporto.

Durante il periodo di malattia, il lavoratore ha diritto a percepire una parte della propria retribuzione. Durante l'assenza per malattia, continuano a maturare sia i contributi previdenziali ai fini pensionistici sia l'anzianità di servizio.

Obblighi del Dipendente

Il CCNL Turismo 2025 prevede anche precisi obblighi a carico del dipendente che si assenta per motivi di salute.

  1. Il primo e più importante dovere del lavoratore è comunicare immediatamente al datore di lavoro la propria assenza per malattia.
  2. Oltre alla comunicazione immediata, il lavoratore deve assicurarsi che il certificato medico giunga al datore di lavoro.
  3. Durante il periodo di malattia, il dipendente è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le eventuali visite di controllo (visite fiscali) disposte dall'INPS o dal datore di lavoro. Il lavoratore deve essere presente presso l'indirizzo indicato nel certificato medico durante queste fasce orarie, tutti i giorni della settimana, inclusi weekend e festivi.
  4. Il lavoratore malato deve attenersi alle prescrizioni del medico e non svolgere attività che possano pregiudicare la guarigione.
  5. In caso di malattia durante il periodo di prova, questo viene sospeso e riprenderà dal momento della guarigione.

Superamento del Periodo di Comporto e Aspettativa Non Retribuita

Come accennato, il CCNL Turismo 2025 prevede un periodo di comporto di 180 giorni nell'arco di un anno. Il superamento del periodo di comporto rappresenta un motivo legittimo di licenziamento, ma non comporta un licenziamento automatico. Il lavoratore che prevede di superare il periodo di comporto può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita.

Patologie Professionali

Oltre alle malattie comuni, i lavoratori del settore turistico possono essere soggetti a patologie professionali legate alle specifiche mansioni svolte.

Retribuzione Durante la Malattia

Come anticipato, il CCNL Turismo 2025 prevede percentuali specifiche di retribuzione durante i periodi di malattia.

Tabelle Retributive CCNL Fipe 2024

Di seguito le tabelle retributive CCNL Fipe 2024:

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 59,00 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 43,95 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 36,20 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 34,06 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 33,22 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €

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