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CCNL Turismo: Permessi, Cosa Sono e Come Funzionano

Questo articolo ti fornirà tutte le informazioni necessarie sul Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, permettendoti di orientarti meglio nel tuo percorso professionale nel settore alberghiero. Il CCNL dei professionisti del settore alberghiero è il contratto collettivo che disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese e i lavoratori operanti nel settore turistico. Aggiornato e approvato il 1 gennaio 2018, esso prevede una serie di livelli retributivi, in relazione all'esperienza professionale maturata dal lavoratore e alla qualifica raggiunta, insieme ad una gamma di benefici economici e normativi.

Il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo firmato l'8 febbraio 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021, è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027. È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Il CCNL, indipendente e svincolato rispetto ai contratti precedenti, interessa oltre un milione di lavoratori e coinvolge più di 300mila imprese del settore, per un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro.

Si applica a realtà come bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, mense scolastiche ospedaliere e aziendali, grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata, imprese della ristorazione collettiva, cooperative della ristorazione, stabilimenti balneari, discoteche, sale giochi.

Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta. Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

Struttura del CCNL Turismo

Il CCNL è organizzato nel seguente modo:

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  • Parte generale:
    • Titolo I - validità e sfera di applicazione
    • Titolo II - relazioni sindacali
    • Titolo III - classificazione del personale
    • Titolo IV - mercato del lavoro
    • Titolo V - rapporto di lavoro
    • Titolo VI - trattamento economico
    • Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
    • Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
    • Titolo IX - vigenza contrattuale
  • Parte speciale:
    • Titolo X - settore ristorazione collettiva
    • Titolo XI - settore ristorazione commerciale
    • Titolo XII - stabilimenti balneari
    • Titolo XIII - alberghi diurni
    • Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate

Tra i temi di maggiore rilevanza troviamo gli interventi sulla flessibilità dell'orario di lavoro, sui permessi retribuiti.

Ferie e Permessi nel CCNL Turismo

Secondo la legge, il CCNL Turismo prevede un periodo di ferie di 26 giornate retribuite all’anno. Si tratta di un diritto irrinunciabile, che vale per tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato, ma anche apprendistato. Secondo la disciplina ad oggi in vigore, le ferie devono essere godute per almeno due settimane consecutive e le restanti nei 18 mesi successivi.

Per quanto riguarda i permessi, invece, i lavoratori dipendenti inquadrati con il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo hanno diritto a permessi retribuiti da un minimo di 32 ore ad un massimo di 104 ore annuali, che possono arrivare a 108 per gli stabilimenti balneari. Esclusi da questi, i permessi per matrimonio, lutto, diritto allo studio e al congedo per la nascita dei figli, che sono godibili senza fornire alcuna giustificazione.

Infatti, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2018 e quindi in applicazione del nuovo CCNL Turismo e pubblici esercizi il calcolo dei permessi retribuiti varia in base agli anni di assunzione del lavoratore.

Permessi Retribuiti: Dettagli e Applicazione

La disciplina dei permessi retribuiti è contenuta nell’art. 114 - "Riduzione dell'orario " del CCNL Turismo, ristorazione e pubblici esercizi.

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Nel calcolo dei permessi retribuiti di cui un lavoratore può beneficiare non sono considerati i permessi relativi al matrimonio, al congedo per la nascita dei figli, ai permessi per lutto, nonché ai giorni di permesso per il diritto allo studio dei lavoratori studenti. Questi si aggiungono ai permessi di cui all’art. 114 del CCNL che sono godibili senza dover fornire alcun giustificativo inerente all’evento.

Il contratto collettivo effettua una distinzione tra gli assunti dopo il 2018 e gli assunti in precedenza. L'art. 114 del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo, denominato "Riduzione dell'orario" assegna un numero di ore diverse in termini di permessi, ROL ed ex festività.

Dipendenti Assunti Prima del 2018

I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Turismo pubblici esercizi hanno diritto a 104 ore annue di permessi retribuiti, comprensivi delle ex festività o festività religiose abolite.

Per i dipendenti degli stabilimenti balneari, l’art.114 prevede che questi possono godere di 108 ore annue di permessi retribuiti.

Per chiarezza di esposizione si riportano le parole dell’art. “1.Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'articolo 109, viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore. 2.Per gli Stabilimenti Balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece pari a 108 ore. 3.Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28.12.1985, n. 792) e delle 24 ore di cui al secondo comma dell'art. 52 del C.C.N.L.

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Dipendenti Assunti Dopo il 1° Gennaio 2018

Sempre all’art. 114 è stabilito qual è l’ammontare di ore di permessi retribuiti a seconda degli anni di anzianità del lavoratore. Al comma 4 l’art. 114 stabilisce che:

“Per tutti i lavoratori delle aziende di cui al comma 1 e 2, assunti dopo l'1.1.2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 di cui al terzo comma. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1 verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti delle aziende di cui al comma 2 verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione ai dipendenti delle aziende di cui ai commi 1 e 2 verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti”.

Al comma 6, l’art. 114 del CCNL Turismo Pubblici esercizi stabilisce che: “Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 4 per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto”. Quindi il lavoratore non perde gli anni di anzianità maturata per il diritto al godimento dei permessi retribuiti in caso di cambio gestione se resta assunto nello stesso comparto e con l’applicazione dello stesso CCNL.

La normativa relativa ai permessi retribuiti nel settore Turismo Pubblici esercizi prevede, come detto che i dipendenti godano di 104 ore annue di permessi retribuiti (108 ore per gli stabilimenti balneari), che per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2018 si raggiungono a scaglioni dopo 4 anni di servizio.

Permessi e Contratti a Tempo Determinato

Tuttavia, la normativa relativa ai permessi retribuiti e, quindi, la possibilità di godere degli stessi spetta anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. Il comma 5 dell’art. 114 stabilisce infatti che: “La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione di cui all'art. 89 e dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 90”.

Sono invece esclusi dal godimento dei permessi retribuiti i contratti stipulati a tempo determinato in aziende di stagione, cioè “quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia” e i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ad esigenze di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, come ad esempio quelli elencati all’art. “periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale”.

Ex Festività o Festività Soppresse

La normativa dei permessi retribuiti nel settore Turismo Pubblici esercizi disciplinato dall’apposito CCNL prevede che accanto ai permessi retribuiti per la riduzione dell’orario di lavoro di cui hanno diritto i lavoratori vi siano incluse anche 32 ore di permessi retribuiti relativi alle giornate ex festività abolite dalla legge n.54 del 1977.

  • S. Giuseppe
  • Ascensione
  • Corpus Domini
  • SS. Apostoli Pietro e Paolo

Quindi, ai lavoratori spettano 32 ore di permessi retribuiti ex festività già compresi nei ROL.

Termini e Modalità di Fruizione dei Permessi

Le ore di permesso retribuito vanno godute entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione del diritto. Nello specifico il comma 12 stabilisce che: “I permessi saranno fruiti, di norma, entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell'anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza”.

I permessi generano quindi riduzioni dell’orario di lavoro giornaliero e vengono attuati mediante permessi individuali retribuiti. Tali permessi hanno la durata di mezza giornata o di una giornata intera, così come stabilito dall’art. Sempre il comma 7 stabilisce che: “Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda”.

Tuttavia in presenza di esigenze aziendali, il comma 8 stabilisce che “potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a settantadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori a mezz'ora”.

Inoltre, l'art. 14, comma 2, lett. m) e comma 5, lett. i) del CCNL Turismo Pubblici esercizi stabilisce che le aziende che occupino più di 15 dipendenti, al secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale e le aziende di ristorazione collettiva possano decidere circa le diverse modalità di godimento dei permessi di cui all’art. 114 per particolari esigenze produttive aziendali.

Calcolo dei Ratei di Permesso

“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al comma 2, 3 e 8, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta.”

Quindi, ogni 30 giorni di calendario scatterà un rateo mensile, mentre le frazioni di mese saranno considerate come un rateo mensile solo se superiori ai 15 giorni, altrimenti la frazione inferiore ai 15 giorni non comporterà la corresponsione di un intero rateo mensile.

Ulteriori Permessi

I permessi retribuiti di cui all’art. 114 del CCNL Turismo Pubblici esercizi, non sono gli unici permessi di cui il lavoratore può godere. Esiste, infatti, la possibilità di chiedere ulteriori giorni di permesso in concomitanza con eventi della vita del lavoratore e della sua famiglia.

Il lavoratore ha diritto a:

  • 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile, on decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione;
  • 5 giorni lavorativi per comprovata disgrazia a familiari legati a stretto vincolo di parentela o affinità, nonché in casi di grave calamità (tale congedo può essere prolungato di ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere);
  • permessi per elezioni, in caso il lavoratore abbia funzioni presso gli uffici elettorali, anche in caso di referendum, spettano permessi per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Quindi accanto ai permessi retribuiti per ROL ed ex festività, i lavoratori hanno diritto anche al congedo matrimoniale o ferie matrimoniali ed altri permessi per eventi particolari come gravi calamità o elezioni politiche.

Tabelle Retributive CCNL Fipe 2024

Di seguito sono riportate le tabelle retributive del CCNL Fipe 2024:

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 59,00 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 43,95 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 36,20 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 34,06 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 33,22 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €

Le Parti ribadiscono che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali affinché una quota non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contempo venga ripartita tra i lavoratori quale retribuzione per i risultati conseguiti in ragione dell’impegno partecipativo della componente lavoro.

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