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CCNL Viaggiatori Piazzisti Confcommercio: Dettagli e Aggiornamenti

Il 15 marzo 2021, a Roma, è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti da aziende con incarico di operatori di vendita, viaggiatori e piazzisti tra Unimpresa, Uniap, Confail e Fialc-Confail. Il CCNL è composto da 18 titoli, 60 articoli e 2 allegati, ed ha validità dal 15 marzo 2021 al 14 marzo 2024.

Aumenti Tabellari Salariali

A decorrere dalle scadenze indicate, verranno erogati aumenti tabellari salariali non assorbibili.

Le Parti prevedono, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo "una tantum" pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022.

Verrà erogato in due rate, la prima rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024, la seconda rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025.

Agli apprendisti in forza sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L.

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Scatti di Anzianità

Ai lavoratori che abbiano compiuto la maggiore età, per i periodi successivi alla loro assunzione, spettano scatti triennali di anzianità per l’attività svolta presso la stessa azienda o gruppo aziendale, fino a dieci scatti triennali per gli Operatori di Vendita.

Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione per tutto il personale. L’ importo degli scatti viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna categoria, nelle seguenti misure:

DecorrenzaI CategoriaII Categoria
1/4/2024€ 16,54€ 15,50

Formazione di Anzianità (Nuovo)

Le Parti intendono creare un percorso formativo aggiuntivo agli istituti che si occupano di formazione, teso a consegnare al lavoratore assunto un “curriculum di anzianità” che lo stesso lavoratore può esibire a sua discrezione.

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Al momento delle dimissioni o del licenziamento, l’azienda è tenuta a rilasciare all’ex dipendente una “lettera di presentazione” tipo, prodotta dall’Ente Bilaterale, nella quale sono indicati, per gli anni di anzianità presso la stessa azienda, i percorsi formativi maturati dal lavoratore specifici per la professione e la categoria a cui lo stesso era adibito.

Il CCNL prevede 10 scatti triennali, pertanto il lavoratore nel triennio di permanenza nello stesso scatto ha diritto ad effettuare tre percorsi formativi (uno l’anno).

Per ogni anno che il lavoratore effettua la formazione, matura 1 credito formativo denominato “credito formativo di anzianità” per brevità - CFA - validato dall’Ente Bilaterale entro 5 giorni e riportato sulla lettera di presentazione.

I lavoratori sono liberi di scegliere se maturare crediti formativi e per quante volte.

La Formazione dovrà, in via sperimentale, essere effettuata in modalità E-learning al di fuori dell’orario di lavoro. Nessun Livello è escluso. La piattaforma formativa è messa a disposizione dall’Ente Bilaterale.

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Mensilità Aggiuntive

Tredicesima Mensilità: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).

Quattordicesima Mensilità: Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

Premio di Produttività

Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati.

Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno.

Riposo Settimanale, Festività e Permessi Retribuiti

L’Operatore di Vendita che per ragioni di dislocazione non può, per oltre un mese, recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.

In sostituzione delle quattro festività abolite, verranno fruiti dai lavoratori altrettanti giorni ovvero mezze giornate di permesso individuale retribuito.

I permessi saranno fruiti individualmente, in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9 giornate all’anno, con le seguenti decorrenze:- 3 giornate in ragione d’anno dall’01/11/2020salvo restando l’assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e ferie.

Altre Indennità

La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all’Operatore di Vendita quando è in sede a disposizione dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.

Normale Retribuzione

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  • paga base nazionale conglobata;
  • indennità di contingenza;
  • terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
  • eventuali scatti di anzianità;
  • altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Costituzione del Rapporto

I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 2 livelli:

  1. 1° Categoria
  2. 2° Categoria

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni di lavoro effettivo.

Orario di Lavoro

La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.

Preavviso in caso di licenziamento (art. 234 del ccnl 2008):

LivelloFino a 5 anni di servizio compiutiOltre 5 e fino a 10 anni compiutiOltre i 10 anni
I super (quadri) e I60 gg90 gg120 gg
II e III30 gg45 gg60 gg
IV e V20 gg30 gg45 gg
VI e VII15 gg20 gg20 gg
Viaggiatori e piazzisti30 giorni45 giorni60 giorni

Diritti Sindacali

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra gli Operatori di Vendita dell'unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell'art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300.

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