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Certificato di Capacità Matrimoniale: Requisiti e Procedura

Due persone di sesso diverso maggiorenni, o con minimo 16 anni ma con l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono sposarsi con una cerimonia civile o religiosa. Il matrimonio è definito dall'articolo 29 della Costituzione come “ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

Con il matrimonio, secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 143, art. 144, art. 147, Codice civile, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:

  • l'obbligo reciproco alla fedeltà (per le unioni civili e per la convivenza di fatto non sussiste tale obbligo)
  • l'assistenza morale e materiale
  • la collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (entrambi i coniugi sono tenuti, nel lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia).

Si applicano le disposizione della successione tra coniugi. Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.

Con il matrimonio secondo il Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 147, Codice civile, lo sposo e la sposa dovranno rispettare i diritti e i doveri nei confronti di un'eventuale prole tra cui quello di mantenere, istruire ed educare tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Le vedove e le divorziate possono contrarre matrimonio solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Lo scopo della norma è garantire la certezza sulla paternità di una eventuale nascita Regio Decreto 16/03/1942 n. 262, art. 89, Codice civile.

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Il tribunale con decreto può autorizzare prima dei 300 giorni il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione della Legge 01/12/1970, n. 898, art. 3.

Documentazione per Cittadini Stranieri

I cittadini stranieri che decidono di sposarsi in Italia devono presentare il nulla osta dalla quale risulta che, in base alle leggi del proprio Stato, non esistono impedimenti al matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 116, Codice civile).

Il nulla osta può essere rilasciato:

  • dall'autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
  • dall'autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).

I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Il nulla osta deve contenere i seguenti dati:

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  • l'indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza
  • cognome e nome
  • luogo e data di nascita
  • generalità del padre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
  • generalità della madre (se il nulla osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita)
  • cittadinanza
  • residenza (se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza, se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza
  • stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione del tribunale

Disposizioni per Determinati Paesi

I cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980 devono produrre il "certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine. Tale certificato non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è una certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni e al successivo matrimonio di uno straniero.

I Paesi aderenti alla Convenzione sono Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica di Moldova. Per conoscere l'elenco aggiornato, consulta il sito del Ministero degli Esteri.

Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente: console italiano all'estero, tribunale, notaio.

Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la prefettura
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza redatta davanti all'autorità italiana competente (all'estero console italiano), con quattro testimoni. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è necessaria solo qualora non siano disponibili atto di nascita e certificato di stato libero rilasciati dalle autorità australiane.

Il cittadino britannico, a partire dal 1° marzo 2013, residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre, in sostituzione all'attuale nulla osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un "certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici. Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.

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Matrimonio in Imminente Pericolo di Vita

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 101, Codice civile). L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, è necessario presentare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza un certificato medico che attesti che lo sposo/la sposa verte in imminente pericolo di vita, ma è capace di intendere e volere.

Per procedere è necessario contattare con urgenza l'ufficio di stato civile, ove sarà richiesta la compilazione di un modulo con i dati necessari alla formazione dell'atto e saranno presi contatti ai fini della celebrazione del matrimonio.

Pubblicazioni di Matrimonio

È consigliabile prendere un appuntamento, anche telefonico, in orario d’ufficio, per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata in originale.

Attenzione:

  • Chi ha già in corso un cambio di residenza o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio di Stato Civile;
  • Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
  • Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia e in quale Comune.

N.B. La data del matrimonio sarà fissata dai nubendi insieme all’Ufficiale di Stato Civile al momento dell’appuntamento delle pubblicazioni e in seguito alla verifica della disponibilità delle date e degli ambienti.

Documentazione da presentare al momento dell’appuntamento:

  • Documento d’identità in corso di validità
  • Codice fiscale
  • Eventuale procura speciale in originale con allegato documento d’identità in corso di validità.

Inoltre:

  • Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco;
  • Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.

Casi particolari, per i quali è necessaria documentazione diversa:

  • il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18;
  • donna in stato libero (vedova o matrimonio annullato) o divorziata da meno di 300 giorni;
  • i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc.).

Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all’estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in Italia. Se il coniuge è straniero non deve presentare il nulla-osta previsto dall’art. 116, ma dovrà presentare un estratto di nascita su modello plurilingue oppure legalizzato e tradotto e un certificato di cittadinanza, residenza e stato libero rilasciato dal Comune di residenza all’estero, il tutto legalizzato e tradotto (da verificare eventuali esenzioni). Per i paesi che non richiedono quanto sopra occorre prendere informazioni presso il Consolato Italiano nel Paese dove viene contratto il matrimonio.

Per gli Stranieri: informarsi dettagliatamente presso l’ufficio competente relativamente a tutta la documentazione da presentare. Si rende noto che la documentazione rilasciata dall’autorità straniera dovrà essere preventivamente presentata, in copia, all’ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione.

Iter procedura

Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:

  • entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
  • lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.

L’Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria. Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia. Affigge all’Albo Pretorio on line l’atto di pubblicazione per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni. Le pubblicazioni on line sono consultabili collegandosi al sito web del Comune.

Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà:

  • certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
  • autorizzazione per il Ministro di Culto.
  • attestato di pubblicazioni per usi particolari

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione. La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di Stato Civile.

Costi

Occorre presentarsi con:

  • 1 sola marca da bollo (da euro 16.00) se entrambi i nubendi sono residenti nello stesso Comune
  • 2 marche da bollo (ognuna da euro 16.00) se uno degli sposi è residente in altro Comune

In caso di celebrazione del matrimonio con rito civile in altro Comune o con riti appartenenti a culti acattolici occorre una ulteriore marca da bollo (da euro 16.00)

Tempi

Le pubblicazioni vengono affisse on line sul sito web del Comune per 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni. Il procedimento di pubblicazioni matrimonio si conclude entro 60 giorni. Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’eseguita pubblicazione.

Scelta del Regime Patrimoniale

La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:

  • all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
  • al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.). Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazione.

Si suggerisce, in via ordinaria, di prenotare l’appuntamento per la pubblicazione con congruo anticipo rispetto alla data ipotizzata per il matrimonio (almeno due mesi prima).

TAG: #Consolato #Italiano #Italia

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