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Codice Identificativo Nazionale (CIN) per Affitti Brevi: La Nuova Normativa del Ministero del Turismo

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta una novità significativa per tutte le tipologie di strutture ricettive, incluse quelle non imprenditoriali con soggiorni sia superiori che inferiori a 30 giorni. Il CIN è stato introdotto dall'articolo 13-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 (noto come Decreto Anticipi), convertito in legge il 15 dicembre 2023, n. 191, che ne definisce le modalità di attribuzione, utilizzo e le tipologie ricettive coinvolte.

Istituzione e Scopo del CIN

Il CIN è stato istituito per ufficializzare l'avvio dell'attività turistica nel comune in cui è situata la struttura, in pieno rispetto degli obblighi di legge. Il CIN contribuisce alla formazione di una Banca Dati Nazionale contenente informazioni su tutte le strutture ricettive turistiche a livello nazionale, a differenza del Codice Identificativo Regionale (CIR) che è rilasciato solo da alcune regioni italiane. Pertanto, il CIR è un codice rilasciato da alcune regioni italiane (non tutte lo richiedono) per identificare le strutture turistiche; il CIN, invece, è nazionale e vale per tutte le regioni, e in tal modo la sua utilità risiede anche nel fatto di contribuire alla formazione di una Banca Dati Nazionale contenente informazioni su tutte le strutture ricettive turistiche a livello nazionale.

La Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) è istituita ai sensi dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. Le informazioni associate a ogni CIN (anagrafica del locatore, dati dell’alloggio, ecc…) andranno a popolare la Banca dati Nazionale delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico, nota anche come BDSR, già istituita con Legge n. Accedendo al Portale Telematico del MITUR con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) si potranno visualizzare gli alloggi associati al proprio codice fiscale. I titolari ed i gestori delle varie tipologie ricettive che accedono al portale, compresi i loro delegati, possono accedere all’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale.

Assegnazione del CIN

L’assegnazione del CIN avviene ad opera del Ministero del Turismo previa presentazione - in via telematica - di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura, corredata da una dichiarazione sostitutiva attestante i dati catastali dell’unità immobiliare e della sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti come previsti dalle applicabili disposizioni urbanistiche. Il codice afferisce quindi all’unità immobiliare ed in caso di soggetti titolari di più immobili il CIN dovrà essere richiesto per ciascuna singola unità immobiliare.

Tramite la BDSR è attivata la procedura telematica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), prevista ai sensi della “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive […]”, all’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.

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Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva,…nel caso delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa.

Per il rilascio del CIN il Ministero del Turismo aveva previsto una fase di sperimentazione, iniziata il 3 giugno e terminata il 2 settembre, dove veniva consentito a chi era già in possesso del CIR di ottenere la ricodificazione in CIN. Con avviso del 3 settembre 2024 pubblicato su Gazzetta Ufficiale il Ministero del Turismo chiude la fase sperimentale della BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) e comunica che viene messa in funzione la banca dati nazionale delle strutture ricettive ed il Portale Telematico del MITUR per l’assegnazione del CIN.

Accedendo al Portale Telematico del MITUR con SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) si potranno visualizzare gli alloggi associati al proprio codice fiscale. I titolari ed i gestori delle varie tipologie ricettive che accedono al portale, compresi i loro delegati, possono accedere all’elenco delle strutture associate al proprio codice fiscale.

Rapporto tra CIN e CIR

Il codice CIN non sostituisce il CIR, ma lo integra: rimane infatti fermo l’obbligo della previa acquisizione del codice CIR, ove previsto dalla Regione nella quale è ubicato l’immobile. In questa situazione la BDSR ricodifica il CIR in CIN anteponendo il prefisso IT al già esistente codice CIR (Codice Identificativo Regionale). In conseguenza della sovrapposizione tra CIR e CIN, in quei casi in cui la applicabile normativa regionale preveda l’esposizione al di fuori dell’immobile del CIR, quest’ultimo dovrà essere esposto insieme al CIN di recente introduzione.

A tale requisito è stato ora aggiunta la disponibilità del CIN, che non assorbe e sostituisce i CIR che, anzi, sono il presupposto per il rilascio del CIN. Pertanto, le relative disposizioni regionali rimangono valide e dovranno continuare ad essere osservate dagli operatori per esempio per quanto riguarda l’obbligo di esposizione del CIR, se previsto.

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Le regioni che avevano già istituito il Codice Identificativo Regionale continueranno a rilasciare nuovi codici CIR e riconvertirli in CIN entro sette giorni. Chi ha già ottenuto la riconversione in CIN dovrà esporre anche il Codice Identificativo Regionale. Questo per evitare che la regione di appartenenze possa applicare eventuali sanzioni previste dalle norme locali.

Pertanto, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici.

Obblighi e Sanzioni

Il CIN, una volta ottenuto, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio dell’immobile, sia su carta stampata che in annunci online. Questo riguarda, in particolare, gli annunci pubblicati sulle cd. OTA (online travel agencies) quali, per esempio, Booking, AirBnB, VRBO ed altre. Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Tuttavia, si precisa che il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

Il Cruscotto è una linea evolutiva della BDSR, rilasciata a giugno 2025, tesa a ottimizzare l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.

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Requisiti di Sicurezza

Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza di cui gli immobili destinati a locazione turistica e breve dovranno essere muniti, il decreto legge n. 153/2023 prevede la presenza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili che dovranno rispettare i requisiti previsti nell’allegato I, punto 4.4. del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 settembre 2021. In caso di esercizio dell’attività di locazione breve e turistica in forma imprenditoriale, gli impianti dell’unità immobiliare dovranno inoltre corrispondere ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. Per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.

Caratteristiche dei Dispositivi di Sicurezza

Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).

SCIA e Attività Imprenditoriale

Tra le nuove prescrizioni introdotte dal decreto legge n. 145/2023 giova altresì segnalare che in caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, il titolare dell’attività è tenuto a presentare, presso il competente Sportello Unico per le Attività Produttive del proprio Comune, la Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA), corredata da tutte le attestazioni ed allegati previsti, pena l’applicazione, in caso di mancata osservanza, di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 Euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile. Se concedi in locazione (breve e/o turistica) più di quattro appartamenti, devi presentare la SCIA, ai sensi del comma 8, art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, perché, per le finalità di detta norma, rientri nel caso di “presunzione di imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.

Modifica e Cancellazione del CIN

È possibile effettuare la modifica in autonomia delle informazioni riportate nella banca dati dopo l’ottenimento del CIN, accedendo alla BDSR, tramite la funzione “Modifica dati struttura”, eventualmente seguendo le istruzioni riportate nel Manuale per il cittadino (Manuale Operatore Privato) disponibile sulla homepage della BDSR . Al contrario, è necessario comunicare formalmente la chiusura dell’attività agli uffici territorialmente competenti. In tal modo, tramite la Regione o Provincia Autonoma, l’informazione della cessazione della struttura sarà trasmessa alla BDSR. A quel punto, non potrai più utilizzare il CIN precedentemente ottenuto, in quanto risulterà associato ad una struttura cessata.

Comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza

No, per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.

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