Comunicazione alla Questura per Affitti Turistici: Normativa e Adempimenti
Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza n. 113 del 4 ottobre 2018, art. 19 bis, anche per gli affitti brevi (così come per le locazioni turistiche e le locazioni in forma imprenditoriale) è d’obbligo comunicare alla Questura i dati degli inquilini, come già previsto per le strutture ricettive.
Tutti i soggetti locatori, entro le 24 ore successive all'arrivo dell'inquilino, devono comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate, quindi anche coloro che affittano immobili per uso turistico, dovranno provvedere all'iscrizione al sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura, lo ha previsto il Decreto Sicurezza, con l'articolo 19-bis aggiunto in sede di conversione in legge, che introduce un'interpretazione autentica dell'art. 109 del R.D. 18/06/1931, n. 773.
Obblighi di Comunicazione alla Questura
L’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) prevede l’obbligo delle comunicazioni alle autorità di polizia dei dati degli ospiti attraverso il portale “Alloggiati Web”, la cui iscrizione è richiesta al fine di essere in regola.
L’art. 109 T.U.L.P.S. dispone l’obbligo di consentire l’alloggio esclusivamente a persone munite di carta di identità o altro valido documento (il permesso di soggiorno non rientra tra i documenti validi per l’identificazione dell’ospite).
Anche il locatore privato non professionale, sprovvisto di Partita Iva, deve provvedere agli adempimenti previsti dall’art. Le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo (oppure, per i soggiorni non superiori a 24 ore, entro 6 ore dall’arrivo degli ospiti, in base all’art. 5 del D.L.
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L’obbligo di trasmissione delle generalità degli alloggiati trova il suo fondamento giuridico in una normativa con la quale si è ampiamente intervenuto, negli anni, specialmente in relazione alle modalità di comunicazione e alle tipologie ricettive coinvolte.
Come Effettuare la Comunicazione: Il Portale Alloggiati Web
La comunicazione deve essere effettuata attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato.
Si tratta del portale “AlloggiatiWeb” al quale è necessario iscriversi per essere in regola, in base a quanto previsto dall’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Il portale AlloggiatiWeb è stato istituito con il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 per la gestione informatizzata dei dati delle persone ospitate presso le strutture ricettive.
Rappresenta l’unico sistema di trasmissione alle Questure, sostituendo così l’invio in forma cartacea, o in altra forma, sia alla Questura, che ai Carabinieri, che ad altri enti.
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Per poter inviare on line le schedine ricettive occorre accreditarsi presso l'Ufficio Informatico della Questura o l'URP.
Prima di poter compilare la scheda alloggiati, occorre richiedere le credenziali di accesso al servizio presso la Questura territoriale competente.
Come anticipato, innanzitutto è necessario richiedere le credenziali presso la competente questura; inoltre, è disponibile un apposito manuale fornito dalla questura che spiega in modo abbastanza dettagliato come accedere al Servizio Alloggiati.
A questo punto apparirà un tastierino numerico nel quale andranno digitati dei numeri utilizzando la “Scheda dei Codici” rilasciata dalla Questura, insieme a nome utente e password. Questa Scheda contiene dei numeri raggruppati in 16 gruppi.
I dati da inserire nella schermata sono: Cognome, Nome, Sesso, Cittadinanza, Data e Luogo di Nascita, tipo e numero documento.
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Per gli ospiti stranieri, nei campi “luogo di nascita”, “nazionalità” e “luogo di rilascio del documento di identità” bisognerà indicare lo stato di provenienza, e non il comune e la provincia come invece è richiesto per i cittadini italiani.
Per soggiorni > 24 ore: inviare i dati entro 24 ore dall’arrivo.
Ci sono 24 ore di tempo dall'arrivo dell'ospite per inviare le schedine telematicamente e comunque l’inoltro deve necessariamente essere effettuato prima che l’ospite lasci l’alloggio.
L'onere di comunicazione è comunque solo per l'arrivo, mentre non è previsto alcun obbligo per le partenze.
In caso di gruppi o famiglie vanno identificati tutti i componenti di eventuali gruppi o famiglie.
Per l'inoltro dei dati non occorre far firmare all'ospite alcun tipo di autorizzazione dato che per i dati necessari agli adempimenti di pubblica sicurezza imposti per legge dall'art.
A seguito della trasmissione, il Servizio Alloggiati rilascia un certificato di avvenuta comunicazione: tale ricevuta digitale di invio viene emessa il giorno successivo alla trasmissione delle segnalazioni e consiste in un file che l’utente deve solamente scaricare e conservare sul proprio pc (o su dispositivo mobile) per un periodo di 5 anni (non è quindi richiesta la stampa).
Le ricevute disponibili on line si riferiscono agli ultimi 30 giorni.
In caso di errore nella compilazione delle schedine il Sistema non consente all’utente di intervenire sui dati già trasmessi alla Questura; pertanto, in caso di errata compilazione della schedina (ad es.
Non sono consentite forme di check-in a distanza, da remoto, o mediante strumenti telematici o elettronici e piattaforme social.
Con la circolare n. 557/ST/221.3.1.0 del 18.11.2024, di immediata applicazione, è stato ribadita la necessità, ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo sancito dall’art. 109 TULPS di identificare l’ospite di persona al momento dell’arrivo, verificando che i documenti presentati corrispondano alla sua identità reale, e di comunicarne i dati alla Questura.
Inoltre, si fa presente l’obbligo di comunicazione scritta previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998 in relazione all’ipotesi di ospitalità o alloggio, a qualsiasi titolo, oppure di concessione in godimento o cessione della proprietà, a una persona straniera o apolide anche se parente o affine.
Nel caso in cui si abbia rilevato un’attività ricettiva il cui precedente titolare disponeva già di un’autorizzazione all’invio telematico, non è possibile usare le sue stesse credenziali informatiche: infatti, queste sono personali e come tali associate alla persona titolare della struttura in quel momento.
Ogni abilitazione all’invio telematico farà necessariamente riferimento alla singola licenza D.I.A./S.C.I.A. del Comune.
In questo caso, è necessario richiedere tante autorizzazioni all’invio telematico quante sono le autorizzazioni comunali.
Sanzioni per Mancata Comunicazione
La mancata comunicazione delle generalità delle persone alloggiate comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o una multa fino a € 206,00 (art.
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il CIN - va precisato - non sostituirà i codici identificativi previsti dalle normative regionali o provinciali. Quindi, se una struttura è già obbligata a esporre un codice locale, dovrà comunque richiedere anche il CIN.
Come riferito dal Ministero, secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145 del 2023, art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi.
Le case religiose di ospitalità non a scopo di lucro non devono richiedere il codice se offrono ospitalità gratuita. Le donazioni volontarie da parte degli ospiti non incidono sulla natura gratuita del servizio.
Sicurezza degli Immobili
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.
Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Se l’unità immobiliare si sviluppa su un solo piano ed ha superficie inferiore ai 200 mq, è sufficiente installare un solo estintore.
Il Ministero precisa che, se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, sarà necessario comunque installare un estintore per ogni piano, sebbene la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq.
Comunicazione Dati Ospiti e Tassa di Soggiorno
Ancora, sempre nell'ottica di garantire la sicurezza, è prescritto l'obbligo di comunicare alla Questura i dati delle persone ospitate, che devono essere munite di documento di riconoscimento. Per gli stranieri extra-UE è sufficiente il passaporto. Questa comunicazione va effettuata tramite il servizio online "alloggiati web" della Polizia di Stato, entro 24 ore dall'arrivo degli ospiti o immediatamente, se il soggiorno è inferiore alle 24 ore.
Per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione - prevista dall’art. 109 del T.U.L.P.S. e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter D.L. n. 145/2023 - viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.
Per concludere, si ricorda che è previsto l’obbligo di applicare la tassa di soggiorno sui contratti di affitto breve, sia nel caso in cui si tratti di contratto con incasso diretto delle somme da parte del proprietario sia in caso di passaggio tramite intermediari. L’imposta non ha una cifra univoca stabilita per legge, ma varia da comune in comune, quindi bisogna informarsi presso l’amministrazione della città.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Infine, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata sia da chi concede in locazione più di quattro appartamenti (fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia da chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni.