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Cittadinanza Italiana: Requisiti e Procedura

La cittadinanza italiana è un tema di grande interesse per molti stranieri che desiderano integrarsi pienamente nella società italiana. Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano. La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.

Esistono diverse modalità per ottenere la cittadinanza italiana, che può essere riconosciuta automaticamente o tramite richiesta.

Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana

  • Ius Sanguinis (per nascita): Il figlio di un genitore italiano nasce cittadino italiano.
  • Per nascita sul territorio italiano: Chi nasce sul territorio italiano e dimostra di aver risieduto continuativamente sul territorio, potrà acquisire automaticamente la cittadinanza italiana al compimento del 18esimo anno di età. È possibile ottenere il riconoscimento automatico entro il compimento del 19esimo anno.
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
  • Per residenza (c.d. naturalizzazione): Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.

Cittadinanza per Residenza (Naturalizzazione)

La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91/1992. La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:

  • Dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f).
  • Dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. a).
  • Dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. b).
  • Dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett. c).
  • Dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. f).
  • Dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. d).
  • Dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 91/1992).

La residenza deve essere legale e continuativa. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento.

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In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

Requisiti di Reddito Validi

Sono considerate valide tutte le fonti di reddito tassate ai fini IRPEF, come reddito da lavoro dipendente o autonomo, rendite immobiliari e rendite passive. Il reddito da invalidità NASPI può integrare il reddito solo se complessivamente verifica la capacità del richiedente di mantenersi da solo. Il reddito derivante da pensione di invalidità INPS riconosciuta al 100% è considerato valido, qualora emerga “una pluralità di elementi, ulteriori rispetto alla sussistenza del requisito reddituale, suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della scelta discrezionale sull’attribuzione della cittadinanza”.

Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).

Cittadinanza per Matrimonio

L'acquisto della cittadinanza può avvenire nei casi di matrimonio con un Italiano/a: il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiano dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

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A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano? L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Conoscenza della Lingua Italiana

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue- QCER (Common European Framework of Reference for Languages -CEFR) è stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto Language Learning for European Citizenship (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea), allo scopo, fra l'altro, di aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa e di definire livelli di competenza su cui misurare i progressi di apprendimento.

Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre.

Leggi anche: Requisiti Cittadinanza Italiana per Stranieri

Non è richiesta la certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana a:

  • Coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998).
  • I titolari di un permesso di lungo periodo UE/CE.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.

Chi desidera ottenere una certificazione linguistica può anche chiedere informazioni ad un C.P.I.A.

Procedura di Domanda e Documentazione

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.

Ogni invio dovrà riguardare una sola domanda di cittadinanza, specificando nell’oggetto il numero identificativo della pratica (K10/K10C….). Eventuali documenti allegati dovranno essere in formato pdf, tiff o jpeg e non dovranno superare singolarmente la dimensione di 5 MB per un massimo complessivo di 15MB. Istanze o documenti che dovessero pervenire in forme e modalità diverse dalle sopra indicate non saranno presi in considerazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 33 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

Tempi di Attesa

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).

Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.

Costi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza". L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. 91/1992. Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.

Giuramento

Entro 6 mesi dalla notifica devi prestare giuramento di cittadinanza presso il Comune di residenza davanti ad un ufficiale dello stato civile. La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento. N.B. I tuoi figli e le tue figlie minori nati/e in Italia o all’estero e conviventi con te, a seguito del tuo giuramento acquisteranno la cittadinanza italiana, come prevede la legge del nostro paese.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.

Riferimenti Normativi

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge n. 132/2018
  • D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in Legge n. 173/2020

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