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Come Ottenere la Cittadinanza Italiana per Stranieri: Una Guida Dettagliata

La cittadinanza italiana è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, e dai relativi regolamenti di esecuzione, in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 36. È importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. Sempre in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (esempio: iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione.

Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo diverse modalità:

  • Per nascita da genitore italiano (ius sanguinis): Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è cittadino italiano.
  • Per nascita sul territorio italiano: Un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi, o da genitori stranieri la cui legislazione non prevede la trasmissione della cittadinanza ai figli nati all'estero, acquista la cittadinanza italiana. È inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
  • Per adozione: Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana di diritto.
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
  • Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.

Cittadinanza per Matrimonio o Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo). Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).

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Tra le novità introdotte decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, vi è l'abrogazione della la disposizione che impediva all'Amministrazione il rigetto della domanda di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza. La norma abrogata, in pratica, assegnava alla competente autorità amministrativa un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla istanza di cittadinanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, restava preclusa all'Amministrazione l'emanazione del decreto di rigetto della domanda, venendo ad operare una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano.

Cittadinanza per Naturalizzazione

La cittadinanza per naturalizzazione può essere richiesta dopo un periodo di residenza legale in Italia. I requisiti variano a seconda della situazione del richiedente:

  • 10 anni: per stranieri non comunitari.
  • 5 anni: per apolidi e rifugiati.
  • 4 anni: per cittadini di Paesi della Comunità Europea.
  • 3 anni: per stranieri con un genitore o ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita; per stranieri nati in Italia e residenti legalmente da almeno tre anni.
  • 5 anni: per stranieri maggiorenni adottati da cittadino italiano, successivi all'adozione.

La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:

  • se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato.

Requisiti aggiuntivi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.

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A tal fine i richiedenti, esclusi quelli che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione (art. 4-bis del D.lgs. n. 286/98) o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9, D.lgs. n. 4-bis del TU in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).

Dove Presentare la Domanda

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano?

L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. 94/2009.Eseguita la registrazione, che per i residenti in Italia richiede il possesso dello SPID, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.

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A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione?

In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. 94/2009.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture.

La cittadinanza per naturalizzazione, istruita presso il Ministero dell'Interno, è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.

Tempi di Attesa

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018)

Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.

Consultazione Online dello Stato delle Domande

Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...) Attenzione! o K10/C/........) e la provincia di residenza oppure il codice identificativo (id token) e la provincia di residenza (esempio "k10/...... È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Autocertificazione

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".

Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza. Il contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza italiana è di 250 euro (più una marca da bollo da 16,00 euro).

L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L.

Rinuncia e Riacquisto della Cittadinanza

La rinuncia alla cittadinanza è disciplinata dall’art. 11 della legge n. 91/92. La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge n. 91/92.

Documenti Utili

Alla domanda di cittadinanza devono essere allegati i documenti identificativi (passaporto o carta d'identità e permesso di soggiorno), più l'atto di nascita e il certificato penale del paese di origine, debitamente tradotti e legalizzati (o apostillati se lo Stato in questione fa parte della Convenzione Aja del 1961), la ricevuta del pagamento del contributo ministeriale di euro 250, e l'attestato di studio che riconosce la conoscenza della lingua italiana di livello almeno B1.

Tempi e Scadenze

Procedura Presa in carico Eventuale richiesta di integrazioni Conclusione del procedimento
Acquisto cittadinanza italiana 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Acquisto cittadinanza italiana coniuge straniero o apolide 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Acquisto cittadinanza italiana di minorenne 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Acquisto cittadinanza italiana di maggiorenne riconosciuto 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Acquisto cittadinanza italiana di stranieri o apolidi con ascendenti cittadini italiani per nascita 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Richiesta di riacquisto cittadinanza italiana 5 giorni 10 giorni 30 giorni

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