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Come Lavorare in Italia per Stranieri: Requisiti e Procedure

I cittadini stranieri possono entrare in Italia per diverse ragioni, tra cui turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Per entrare regolarmente in Italia, è necessario essere in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido e, per i cittadini extracomunitari, un visto di ingresso. Quest'ultimo deve essere richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile.

L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Il cittadino straniero deve essere in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.

Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne. Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso.

Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.

Ingresso per Motivi di Lavoro

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3). L’ultimo Decreto flussi è stato adottato alla fine del 2022. Dal 27 marzo e fino al 31 dicembre 2023 è possbile l'invio delle domande. Ulteriori decreti potranno essere adotatti nel corso del 2023.

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Le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (articoli 22 e ss. ) e nel D.P.R. n. 394/1999.

Procedura per l'Assunzione di un Lavoratore Extracomunitario

L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura. La procedura introdotta a partire dal decreto flussi 2022 prevede che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il modulo predisposto da Anpal. Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. Tale verifica non è necessaria per assumere i lavoratori stagionali.

A partire dal decreto flussi 2022 è stato previsto che tra la documentazione da allegare alla domanda di nulla osta vi è anche l'asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.

Dopo l’Inoltro della Domanda

Per il decreto flussi 2022 è stato previsto che trascorsi sessanta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda (quest'ultimo termine ridotto è stato previsto in via sperimentale solo per il decreto flussi 2022. Il termine ordinario per il rilascio del visto è di 30 giorni per lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo). Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.

Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi-ALI. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

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Esaurimento delle Quote

Le domande presentate nell'ambito del decreto flussi vengono trattate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Essendo le quote disponibili molto inferiori rispetto al numero di domande presentate, di regola le quote si esauriscono in pochissimo tempo. In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato. Il DL 20/23 (in fase di conversione) ha previsto che le domande che non vengono accolte per mancanza di quote potranno essere esaminate, presumibilmente in via prioritaria e previo rinnovo della domanda, nell’ambito delle quote che si renderanno disponibili con i successivi decreti flussi.

Motivi Ostativi per il Rifiuto del Nulla Osta

Il questore dispone il rifiuto del nulla-osta se sussistono motivi ostativi riguardanti:

  1. il datore di lavoro, il legale rappresentante o i componenti l'organo di amministrazione della società, ovvero risultino denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice Procedura Penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
  2. il lavoratore straniero. In particolare, l'art.4 T.U.I prevede che non può essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Non può, altresì, essere ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore e alla contraffazione.

Il nulla osta al lavoro non può, infine, essere rilasciato nei confronti degli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso,e gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Cosa Fare una Volta Entrati in Italia

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro. Tali permessi di soggiorno, salvo alcune eccezioni (di cui all'articolo 8, comma 2, del D.lgs. n. 286/98), riportano la dicitura "permesso unico lavoro". Non può lavorare in Italia il cittadino straniero che ha un permesso di soggiorno per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, affari; giustizia.

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Permessi di Soggiorno che Abilitano al Lavoro

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di uno dei suddetti permessi di soggiorno devono inviare al Centro per l’Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all’assunzione, il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Con l’invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, di tale modello si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

Il modello contiene, infatti, anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all’INPS è ora valida ai fini dell’assolvimento dei suddetti obblighi. Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero dovrà produrre insieme alla domanda, la copia dell’UNILAV.

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