Condizione Giuridica dello Straniero in Italia e l'Articolo 10 della Costituzione
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Nel contesto del diritto internazionale, è fondamentale definire la figura dello straniero e la sua condizione giuridica.
Definizione di Straniero
“Straniero” è, letteralmente, colui che non appartiene al luogo in cui si trova. L’etimologia stessa della parola, che deriva dall’antico francese estrangier (da estranee: estraneo) indica colui che è alieno ad una data realtà territoriale e giuridica. Chi appartiene per cittadinanza a uno Stato diverso da quello in cui risiede è considerato straniero. La cittadinanza è una posizione soggettiva, importante in quanto presupposto di diritti e di doveri civili e politici.
Extracomunitario: Una Definizione
Il termine “extracomunitario” esprime lo stato giuridico di cittadinanza di un soggetto (persona fisica o giuridica), rispetto alle norme relative alla cittadinanza europea. Un soggetto extracomunitario è colui che non possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, a differenza di coloro che sono invece cittadini dell’Unione Europea, a tutti gli effetti. Dal linguaggio legale-burocratico, l’espressione si è progressivamente diffusa anche nel linguaggio comune (a partire dai primi anni ottanta) per designare, enfaticamente, la diversità dei migranti nel territorio italiano rispetto alla popolazione locale.
Secondo l’Enciclopedia Treccani, il termine extracomunitari (specialmente al plurale maschile) indica coloro che emigrano da paesi economicamente disagiati (specialmente da regioni dell’Africa e dell’Asia) negli stati dell’Unione Europea, in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. È un termine (come detto) che deriva propriamente dal linguaggio burocratico: uno dei rari casi in cui un vocabolo di natura tecnica è diventato di uso comune.
La Condizione Giuridica dello Straniero secondo l'Articolo 10 della Costituzione Italiana
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. L’art 10, comma 3, della Costituzione italiana stabilisce i diritti e i doveri dello straniero come soggetto protetto e tutelato costituzionalmente: in particolare, lo straniero a cui sia impedito, nel proprio Paese di provenienza, l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica Italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
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Questo lungo articolo stabilisce innanzitutto il rapporto tra l’ordinamento giuridico italiano e il diritto internazionale. I successivi passaggi si concentrano invece sulla condizione dello straniero in Italia, in una situazione sia di normalità sia di eccezionalità: nel primo caso si intende la situazione di uno straniero che si trova in Italia per lavoro, turismo, scelta di vita ecc.; nel secondo, invece, la drammatica situazione di chi si trova in Italia per sfuggire alla mancanza di libertà del suo Paese di origine, o di chi si rifugia in Italia perché nel suo Paese è accusato di reati politici (come accade a chi in Paesi non democratici ha criticato il Governo, promosso manifestazioni, scoperto scandali politici…) o non può esercitare le libertà democratiche. In questo caso la Costituzione accorda allo straniero, a certe condizioni di legge, il diritto di asilo, ossia di una “sicura” ospitalità.
Diritto di Asilo
Il diritto di asilo rappresenta un tratto importante delle democrazie: tramite esso si afferma che una serie di valori sono così alti e importanti da permettere, a chi non può esercitarli, di rifugiarsi in Italia.
L’Italia, invero, aderisce alla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 (cosiddetta “Convenzione di Ginevra”). Secondo quest’ultima, uno straniero può chiedere e ottenere lo status di “rifugiato”, all’interno del nostro Paese, se dimostra di avere giustificato timore di poter essere perseguitato (entro il territorio del proprio Paese) per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche. Il diritto di asilo non spetta, tuttavia, allo straniero che costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato, che ha commesso gravi reati dentro o fuori dal territorio italiano, crimini contro la pace, crimini contro l’umanità e crimini di guerra o, infine, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite stesse. In Italia, la domanda di asilo può essere presentata all’ufficio di Polizia alla frontiera oppure all’Ufficio Immigrazione presso la Questura del luogo in cui il richiedente intende avere il proprio domicilio.
Estradizione
Atto con cui uno Stato consegna a un altro Stato che lo richieda un individuo imputato o condannato nello Stato richiedente.
Legislazione Italiana e Disciplina dello Straniero
Successivamente, la legislazione italiana ha disciplinato, in modo dettagliato, le posizione giuridica dello straniero, soprattutto riguardo a coloro che provengono dall’Africana, dall’Asia e dal Sud-America. Una definizione di extracomunitari è prevista anche dal decreto legislativo 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’Immigrazione), quest’ultimo è stato aspramente criticato dal punto di vista legale, poiché incompatibile con l’art. 10 della nostra Costituzione: il Testo Unico, in effetti, ha introdotto una sorta di disciplina riguardante, esclusivamente, i cittadini non comunitari, a partire dalle modalità di ingresso nel territorio italiano fino alla regolarizzazione della permanenza del cittadino straniero (extra-comunitario), con l’obiettivo di ottenere la cittadinanza italiana che, invece, è disciplinata dalla legge 91 del 1992.
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Diritti e Doveri dello Straniero in Italia
Tutti i cittadini stranieri che intendono recarsi in Italia godono, secondo l’art. 2 del Testo Unico sull’Immigrazione, degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani e, proprio come questi ultimi, devono adempiere ai propri doveri. A chiunque, purché sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è consentito vivere in Italia e/o diventare cittadino italiano a tutti gli effetti ma, per farlo, bisogna conoscere i diritti e i doveri da rispettare. Secondo il dettato dell’art. 1, della Costituzione Italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
È anche nel rispetto di tale articolo che gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia hanno, come tutti i cittadini italiani, diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza e alla garanzia del sostentamento nei casi di malattia o infortunio. Inoltre, se lo straniero dovesse essere vittima di discriminazioni o sfruttamento sul luogo di lavoro, ha il diritto di rivolgersi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sindacali, per vedere rispettati i propri diritti.
Tutti i cittadini stranieri, proprio come gli italiani, hanno il diritto di essere curati nelle strutture pubbliche: l’art. 9, della Carta dei Valori della Cittadinanza e dell’Immigrazione recita: “I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua dignità e tenendo conto della sensibilità di ciascuno.
Permesso di Soggiorno
Per rispondere al quesito posto occorre necessariamente fare riferimento al Testo unico sull’immigrazione, e precisamente al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. Dispone intanto l’art. 4 di tale T.U. E’ il successivo art. 5 T.U. Nel nostro caso si ritiene peraltro che sussistano tutti i presupposti per la stipula del contratto di soggiorno, il cui contenuto è fissato dall’art. Si tenga presente che il successivo art. 7 T.U.
Trascorsi poi cinque anni dalla prima richiesta di soggiorno, lo straniero che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (così art. Con gli artt. Non sussistono invece in questo caso i presupposti per avvalersi del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, disciplinato dall’art. trascorsi cinque anni dalla prima richiesta di soggiorno, si acquisirà il diritto di chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art.
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La Condizione Giuridica degli Stranieri in Italia: Un Riepilogo
La Costituzione italiana afferma che la presenza dello straniero in Italia è regolata dalla legge, nel rispetto delle norme e dei trattati internazionali. In base a questo principio costituzionale, allo straniero presente nel territorio dello Stato italiano sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, anche qualora la sua presenza sia “irregolare”. Lo straniero che soggiorna regolarmente in Italia gode, in linea generale, dei medesimi diritti attribuiti al cittadino italiano e, in particolare, a tutti i lavoratori stranieri e alle loro famiglie è garantita parità di trattamento e uguaglianza piena di diritti, rispetto ai lavoratori italiani.
Naturalmente, anche agli stranieri viene riconosciuta «pari dignità», dato che essa consiste nel riconoscimento del valore di ogni essere umano in quanto tale (art. 3): devono dunque essere garantiti loro i diritti fondamentali, anzi, a quanti nel proprio Paese ne sono privi (perché vivono in una dittatura, in un contesto di guerra o di estrema povertà, in una società in cui la pari dignità delle persone non è riconosciuta, di diritto o di fatto) deve essere data la possibilità di vivere in Italia. Restano riservati ai cittadini i diritti “politici”, che derivano dall’appartenenza alla comunità italiana (si pensi al diritto di voto).
È ragionevole che in tanto lo straniero sia ammesso ad un’attività lavorativa in quanto al cittadino italiano venga assicurata una pari possibilità nello Stato al quale il primo appartiene. Questa giustificazione, però, non può estendersi all’ipotesi dello straniero che sia cittadino di uno Stato che non garantisca l’effettivo esercizio delle libertà democratiche e, quindi, della più eminente manifestazione di queste. In tal caso, atteso che ad un regime siffatto può essere connaturale l’esclusione del non cittadino dalla professione giornalistica, il presupposto di reciprocità rischia di tradursi in una grave menomazione della libertà di quei soggetti ai quali la Costituzione - art.
Integrazione e Comunità Civile
Se pensiamo che il fenomeno dell’immigrazione (in Italia) risale a pochi decenni fa e che, fino agli anni Settanta, prima del boom economico, l’Italia era un paese di emigranti, è bene pretendere un maggiore impegno, da parte della società civile, nel trattare la questione della migrazione come tema centrale, lontano dalla marginalità, che crea solo un muro tra la comunità straniera e la comunità locale.
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