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Consolato Italiano in Lussemburgo: Orari e Servizi

La notificazione transfrontaliera è una delle diverse forme di assistenza giudiziaria civile internazionale. La notificazione è la comunicazione mediante la quale si porta a conoscenza dell’esistenza di un determinato atto al soggetto destinatario e/o interessato nelle forme prescritte dalla legge. Quando il destinatario dell’atto ha la propria residenza, dimora o domicilio in Italia, la disciplina delle notificazioni è agevolmente individuabile agli artt. 137 ss. c.p.c.

Notificazioni Transfrontaliere nell'Unione Europea

Nei confronti di soggetti destinatari che si trovano in un altro Stato membro dell’Unione il cui indirizzo sia noto, si applica - dal 1° luglio 2022 - il regolamento (UE) 2020/1784, rifusione del precedente regolamento (CE) n. 1393/2007 (a propria volta sostitutivo del regolamento (CE) n. 1348/2000), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziali e stragiudiziali in materia civile o commerciale, compreso il diritto del lavoro. Come anticipato, in tutti i Paesi dell’Unione europea (inclusa la Danimarca, che ha notificato alla Commissione la sua decisione di attuare il contenuto del regolamento), la normativa rilevante (fermo l’ambito di applicazione di cui in premessa) è costituita dal regolamento (UE) 2020/1784, che ha sostituito il regolamento (CE) n.

Modalità di Notificazione

Tale regolamento disciplina una modalità di notificazione ordinaria, costituita dalla trasmissione attraverso organi mittenti e riceventi (artt. 3), ovvero i pubblici ufficiali, le autorità o gli altri soggetti competenti per trasmettere e per ricevere gli atti giudiziali o stragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro. Accanto ad essa, il regolamento offre altre modalità di notificazione, indicate al suo Capo II, sez. II (intitolato “Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari”). Si tratta di modalità più agili della via ordinaria, e alternative a quest’ultima, ma rimesse in parte al gradimento degli Stati membri.

  • la trasmissione per via consolare o diplomatica (art. 16) e la notificazione tramite agenti diplomatici o consolari (art. 17);
  • la notificazione mediante i servizi postali (art. 18);
  • la notificazione o comunicazione per via elettronica (art. 19);
  • la notificazione o comunicazione diretta (art.

Organi Mittenti e Riceventi in Italia

Sono organi mittenti per l’Italia: Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso le Corti di Appello, Uffici Unici degli Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corte di Appello e presso le relative Sezioni distaccate. Sono organi riceventi tutti gli Uffici NEP presso le corti di appello e i tribunali presenti sul territorio nazionale.

Autorità Centrale

Un’autorità centrale (art. 4), incaricata di fornire informazioni agli organi mittenti, ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti e trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente, su richiesta di un organo mittente. Il regolamento prevede che la trasmissione degli atti e delle domande avvenga obbligatoriamente tramite un sistema informatico decentrato, sicuro ed affidabile, basato su una soluzione interoperabile quale e-CODEX. Tuttavia, tale sistema sarà attivo solo a partire dal 1° maggio 2025 (cfr. artt. 5 e 37). Gli atti oggetto di notificazione sono esentati dalla legalizzazione o da altre formalità̀ equivalenti (come l’apposizione di apostille in base alla relativa Convenzione dell’Aja del 1961), ma il destinatario può rifiutarne la ricezione se non siano redatti, alternativamente, in una lingua dallo stesso compresa, o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto (cfr. art. 12).

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Procedura Ordinaria

La modalità ordinaria, ovvero la trasmissione mediante organi mittenti e organi riceventi, prevede una domanda, redatta usando il modulo A allegato al regolamento, consegnata dal richiedente all’organo mittente (in Italia, gli Ufficiali Giudiziari costituiti presso i Tribunali), che ne cura la trasmissione all’organo ricevente. L’organo ricevente, dunque, procede, entro un mese (rammenta il 37° considerando del regolamento che il computo dei termini segue i criteri fissati dal regolamento (CEE) n.

Modalità Alternative di Notificazione

La trasmissione per via diplomatica o consolare può avvenire solo in circostanze eccezionali (temporanee disfunzioni degli organi mittenti o delle autorità centrali, ad esempio) e può essere eseguita a cura delle competenti autorità locali, su richiesta inoltrata dagli agenti consolari o diplomatici dello Stato membro richiedente (ex art. 16). In concreto, è l’Ufficiale Giudiziario a trasmettere la documentazione al Consolato/Ambasciata Italiana competenti che, a sua volta, ne curerà l’inoltro alle autorità competenti dello Stato membro richiesto (art. 16) e/o alle persone interessate (art. 17). In tale ultimo caso, ciascuno Stato membro ha tuttavia il diritto di non acconsentire a tali modalità, salvo che gli atti debbano essere notificati / comunicati a cittadini dello Stato membro d’origine.

La notificazione o comunicazione tramite i servizi postali, ai sensi dell’art. La notificazione o comunicazione per via elettronica può essere effettuata dall’organo mittente quando si disponga di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibile a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale. Ciò, tuttavia, a condizione che: (I) gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. Infine, la notificazione o comunicazione diretta dà la possibilità al richiedente di rivolgersi direttamente all’autorità straniera competente per chiedere la notifica di un atto, senza passare attraverso l’organo mittente, purché il richiedente abbia interesse in un particolare procedimento giudiziario e a condizione che questo tipo di notificazione sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento, la data di perfezionamento della notificazione è quella in cui l’atto è stato notificato secondo la legge dello Stato membro richiesto. La regola tutela il notificante dalle eventuali ripercussioni negative che gli deriverebbero da un ritardo nel perfezionamento della notificazione imputabile esclusivamente all’organo notificante. Si tratta, a ben vedere, di un principio assai simile a quello della scissione degli effetti della notificazione per il soggetto notificante e per quello notificato, noto nell’ordinamento italiano a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n.

Notificazioni al di Fuori dell'Unione Europea

Nel caso in cui il destinatario dell’atto si trovi al di fuori dell’Unione europea, al fine di stabilire la normativa applicabile alla notificazione deve essere verificata innanzitutto l’esistenza di una convenzione tra l’Italia e lo Stato di destinazione: l’art. 29, par. 1, del regolamento (UE) 2020/1784 indica infatti che esso prevale sulle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dallo Stato membro solo nelle relazioni con altri Stati membri parte di quelle convenzioni, a meno che l’accordo in vigore tra gli Stati membri non includa misure “volt[e] ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti” (art. 29, par.

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Convenzione dell'Aja del 1965

Tra le convenzioni, riveste un ruolo centrale, anche alla luce dell’ampio numero di Paesi aderenti, la Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 avente ad oggetto la notificazione all’estero degli atti giudiziali ed extra-giudiziali in materia civile e commerciale. La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. La Convenzione prescrive, in relazione gli atti giudiziali, che ciascuno Stato contraente designi un’autorità centrale (per l’Italia è l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma) che assume l’onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente, e di darvi seguito (art.

Procedura della Convenzione dell'Aja

In particolare, l’autorità competente in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all’Autorità centrale dello Stato richiesto un’istanza in conformità̀ al modello allegato alla Convenzione, senza necessità di legalizzare gli atti né altra formalità̀ equivalente (es., apposizione di apostille). La richiesta deve essere accompagnata da una duplice copia dell’atto giudiziario o da notificare (art. 3). Nei casi in cui l’Autorità centrale ritiene che siano state violate le disposizioni della Convenzione, deve informare il richiedente e motivare le proprie richieste. A questo punto, l’Autorità centrale dello Stato richiesto procederà alla notificazione alternativamente, (i) o secondo le forme prescritte dalla propria legislazione nazionale, (ii) o secondo la forma particolare richiesta del richiedente purché compatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 5) e consegnerà al destinatario la parte della richiesta del modulo allegato alla Convenzione e che contiene gli elementi essenziali dell’atto.

Da un punto di vista pratico, l’avvocato che deve procedere con una notificazione tramite l’Autorità centrale verso soggetto domiciliato in un Paese contraente, potrà rivolgersi all’UNEP competente, consegnando l’atto, tradotto ed asseverato, in (almeno) triplice copia (originale, c.d.

Modalità di Notificazione Diretta

Notificazione attraverso agenti diplomatici o consolari (artt. 8 e 9); notificazione mediante il servizio postale (art. 10 (a)); notificazione diretta tra ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti (art. 10 (b)); notificazione diretta tra una parte interessata e ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti (art. Per quanto riguarda, in particolare, la modalità a), ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni di atti giudiziali tramite i propri agenti diplomatici o consolari, senza coercizione, alle persone che si trovano all’estero (ferma la facoltà di ogni Stato di dichiarare di opporsi all’uso di tale modalità sul proprio territorio, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente).

È bene notare che le modalità di notificazione diretta previste dalla Convenzione - ossia quelle che possono avere luogo senza coinvolgere le autorità centrali designate dagli Stati contraenti - possono essere oggetto di riserve e di opposizioni da parte degli Stati contraenti. Per ciò che riguarda gli atti stragiudiziali, oltre a prevedere, pressoché in maniera speculare, quanto visto in tema di atti giudiziali, la Convenzione autorizza ogni Stato contraente a designare, oltre all’Autorità centrale, altre Autorità di cui determinerà le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all’Autorità centrale. Gli Stati costituiti in forma federale hanno la facoltà di designare più Autorità centrali (art. 18).

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Notificazioni in Assenza di Convenzioni Bilaterali

Nel caso in cui si debba eseguire una notificazione a persona residente all’estero e non si applichino convenzioni bilaterali tra l’Italia ed il Paese in cui deve giungere la notificazione, come anticipato, la norma interna di riferimento è l’art. 142 c.p.c., che impone la notificazione per via consolare (ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, che ha abrogato il d.P.R. n. Invero, se il destinatario ha la sola cittadinanza italiana, si dovrà ricorrere alla notificazione consolare ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, adottando la procedura prevista dall’art. In via residuale, qualora nessuna delle vie sopraesposte sia percorribile, la notificazione dovrà essere eseguita ai sensi del comma 1 dell’art.

La validità della notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia, effettuata a norma dell’art. 142, co. 1, c.p.c. richiede che il richiedente dimostri l’impossibilità di eseguirla secondo le convenzioni internazionali applicabili o secondo le altre modalità offerte dal diritto interno (Cass. 12 dicembre 1988, n. Con l’intenzione di fornire delle indicazioni pratiche agli operatori del diritto, diversi U.N.E.P.

Giurisprudenza Europea in Materia di Notificazioni

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 7 luglio 2022, resa nella causa C-7/21, LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, ha stabilito che “l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 […] in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa dello Stato membro da cui dipende l’autorità che ha emesso un atto da notificare o da comunicare, in forza della quale il dies a quo del termine di una settimana di cui a tale articolo 8, paragrafo 1, entro il quale il destinatario di un tale atto può rifiutare di riceverlo per uno dei motivi previsti da detta disposizione, coincide con il dies a quo del termine per proporre ricorso avverso il summenzionato atto in tale Stato membro”.

Con sentenza del 2 giugno 2022, la Corte di giustizia, nella causa C-196/21, SR c. EW, ha chiarito che “l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1393/2007 […] deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice dispone la trasmissione di atti giudiziari a terzi che chiedono di intervenire nel procedimento, tale giudice non può essere considerato il «richiedente», ai sensi di tale disposizione”. Con ordinanza del 5 maggio 2022, nella causa C-346/21, ING Luxembourg SA c. VX, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 8, par. 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 […] oggi sostituito dal Regolamento 2020/1784, deve essere interpretato nel senso di imporre che il destinatario di un atto giudiziario da notificare o da comunicare in un altro Stato membro sia informato, in qualsiasi circostanza, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento, del suo diritto di rifiutare la ricezione di tale atto, anche quando quest’ultimo sia redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa da detto destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione e, pert...

Ambasciata del Lussemburgo in Italia

Lussemburgo mantiene una presenza diplomatica significativa in Italia, con un’ambasciata situata a Roma e vari consolati in altre città chiave, come Milano. Le funzioni principali includono la promozione degli interessi lussemburghesi, il supporto ai cittadini e la facilitazione dei rapporti bilaterali.

Registrazione del Viaggio

Registrare il proprio viaggio presso l’ambasciata del Lussemburgo è fondamentale per garantire la sicurezza e il supporto in situazioni di emergenza. In caso di disastri naturali, come terremoti o inondazioni, la registrazione consente all’ambasciata di contattare i propri cittadini e fornire assistenza immediata. Inoltre, in situazioni di unrest politico, la registrazione aiuta a garantire che le autorità locali siano a conoscenza della presenza dei cittadini lussemburghesi e possano coordinare l’evacuazione se necessario. Anche in caso di emergenze mediche, la registrazione può rivelarsi fondamentale, poiché permette all’ambasciata di facilitare l’accesso a cure mediche e supporto, aiutando a navigare nei sistemi sanitari locali.

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