Rinnovo Passaporto e Procedure Consolari per i Cittadini Ucraini a Milano
Nel quadro dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici ancora in corso in Ucraina, molti cittadini continuano a raggiungere il territorio milanese, ove sono accolti da parenti o presso strutture messe a disposizione dalla rete di accoglienza locale. Per tutte le indicazioni di carattere generale ti invitiamo a leggere la brochure multilingue, curata dal Ministero dell’Interno e pubblicata sul sito. Per poter rispettare facilmente gli obblighi indicati nell’opuscolo informativo, ti forniamo le indicazioni orientative, relative al territorio di Milano e provincia, alle comunicazioni obbligatorie connesse all’ingresso in Italia e all’ospitalità dei cittadini ucraini.
Assistenza Consolare e Documenti di Identità
Il Consolato Generale d’Ucraina di Milano ha comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai cittadini ucraini eventualmente sprovvisti di passaporto nonché ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori di anni 16 sprovvisti di documenti. All’arrivo in Italia, se sprovvisto di passaporto o altro documento di identità, potrai recarti presso le sedi Consolari dell’Ambasciata Ucraina in Italia. In caso il cittadino ucraino sia sprovvisto di qualsiasi documento dovrà recarsi presso la Rappresentanza consolare per ottenere il documento d’identificazione.
Si evidenzia che i passaporti ucraini scaduti sono rinnovati automaticamente per 5 anni. Si ricorda che i passaporti biometrici si considerano automaticamente rinnovati da altri 5 anni.
Ingresso e Soggiorno in Italia
I cittadini ucraini possono soggiornare nei Paese Schengen per 90 giorni in esenzione di visto se in possesso di passaporto biometrico. Dal momento dell’ingresso in Italia, quindi, i cittadini ucraini muniti di passaporto biometrico ed entrati in Italia attraverso altre frontiere Schengen, dovranno, entro 8 giorni, semplicemente presentare la dichiarazione di presenza. Chi li ospita, invece, dovrà formalizzare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.
Dichiarazione di Presenza
La dichiarazione di presenza deve essere presentata sempre nel caso in cui il cittadino ucraino non sia in possesso di passaporto ma di altro documento d’identificazione. La dichiarazione di presenza deve essere presentata al Questore della provincia in cui lo straniero si trova. A tale fine lo straniero potrà rivolgersi ai seguenti Uffici di P.S.:
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- Ufficio Immigrazione - via Montebello 26 - Milano
- Commissariati di P.S. (elenco allegato con relativi indirizzi)
Se i cittadini ucraini sono ospiti di strutture alberghiere, non sarà necessario presentare la dichiarazione all’Ufficio Immigrazione poiché tale onere sarà assolto dalla dichiarazione resa dall’albergatore, il quale ha l’obbligo di segnalare all’Autorità di P.S. le persone alloggiate. I cittadini NON MUNITI DI PASSAPORTO dovranno essere sottoposti alle procedure di identificazione.
In Provincia di Como la dichiarazione va presentata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Como in viale Franklin Delano Roosevelt 7, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Dichiarazione di Ospitalità
Chiunque ospiti un cittadino non comunitario, compresi i cittadini ucraini, deve fare la dichiarazione di ospitalità in base all’ex art. 7 del TU Immigrazione entro 48 ore. Coloro che ospitano cittadini ucraini sul territorio provinciale, dovranno provvedere a formalizzare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità. La dichiarazione può essere presentata personalmente, via PEC, via posta raccomandata presso i seguenti uffici:
- Commissariati di P.S.
- Comando Polizia locale dei Comuni della provincia di Milano che non sono sedi di Commissariato.
Permesso di Soggiorno per Protezione Temporanea
I cittadini ucraini che vogliano rimanere nel territorio italiano oltre i 90 giorni previsti, potranno richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale (scadenza massima 04/03/2023). Trascorsi i 90 giorni, i cittadini ucraini potranno richiedere, se in possesso dei requisiti richiesti, il permesso di soggiorno.
Per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea, a favore dei cittadini ucraini fuggiti a causa del conflitto bellico, clicca qui (vademecum in alto a destra) (ITA) o натисніть тут (UKR). La richiesta di permesso di soggiorno temporaneo presso la Questura competente consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sia subordinata che autonoma.
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Dal 17 febbraio c.m., gli utenti potranno prenotare l'appuntamento per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso per protezione temporanea mediante la piattaforma informatizzata “Prenotafacile”. Inoltre, gli utenti che intendono presentare domanda di rilascio del primo permesso per protezione temporanea, potranno presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano - via Montebello 26, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ove, presso apposito sportello, verrà fissato il successivo appuntamento. Leggi il vademecum allegato per informazioni più precise.
A tal fine, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano - via Montebello 26, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 sono attivi 3 sportelli dedicati alla popolazione Ucraina, per la relativa trattazione delle istanze e per informazioni e appuntamenti. Restano invariati gli appuntamenti (giorno e orario) che sono stati calendarizzati nei giorni precedenti presso la Questura.
Si segnala che il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha disposto che “i permessi di soggiorno in scadenza il 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione(UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un flusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta all’interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024”.
La richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione temporanea” potra’ essere avanzata con le modalità indicate nel vademecum allegato (vedi in alto a destra). Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha previsto che i permessi di soggiorno per protezione temporanea in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati a cittadini ucraini, possono, su richiesta dell’interessato, essere rinnovati fino al 4 marzo 2026. Gli stessi, perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione della cessazione della protezione temporanea.
Convertibilità del Permesso di Soggiorno
Inoltre, il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha previsto, inoltre, che in presenza dei requisiti normativi, i permessi di soggiorno per protezione temporanea potranno essere convertiti in lavoro, su richiesta dell’interessato, secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 2 ter del TUI.
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Altre Informazioni Utili
E’ inoltre attivo un servizio di URP telefonico, contattabile ai nr. Questura Centrale di Milano, via Montebello n. Sportelli dedicati ai cittadini: dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
I cittadini ucraini che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso.
ATS Insubria riceverà i dati anagrafici dei profughi provenienti dall'Ucraina dalla Prefettura e convocherà le persone possibilmente entro le 48 ore successive presso l'ambulatorio sito a Como, via Castelnuovo 1, palazzina Ponte. Gli orari di presentazione al punto unico di via Napoleona sono dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì. All’appuntamento dovranno essere presentati:- fotocopia e originale del passaporto biometrico oppure del certificato provvisorio di identità rilasciato dalla Rappresentanza Consolare in Italia;- 2 foto tessera;- fotocopia dichiarazione di ospitalità ex art.
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