Contratto "Visto e Piaciuto" per Auto: Significato e Validità
Quando acquistiamo un’auto usata, spesso temiamo di scoprire difetti o malfunzionamenti non emersi durante la trattativa. In questi casi, si parla di vizi occulti, ovvero difetti di conformità non noti al momento dell'acquisto.
Questo articolo esamina a fondo la clausola "visto e piaciuto" nei contratti di compravendita di auto usate, analizzando il suo significato, la sua validità e le tutele a disposizione dell'acquirente.
Cos'è la Clausola "Vista e Piaciuta"?
La clausola "vista e piaciuta" è una condizione contrattuale in cui l'acquirente dichiara di aver preso visione del veicolo nelle condizioni in cui si trova e di acquistarlo così com'è stato presentato.
Sottoscrivendo un contratto con questa clausola, l'acquirente afferma di essere consapevole di eventuali difetti visibili o facilmente individuabili e delle condizioni di manutenzione, escludendo la possibilità di rivendicare la garanzia per tali difetti.
Esempio di Clausola "Vista e Piaciuta"
Un esempio tipico di questa clausola è: "L'acquirente dichiara di aver visionato l'auto e di aver deciso di comprarla nello stato in cui si trova, consapevole di eventuali difetti visibili o facilmente individuabili e delle condizioni di manutenzione."
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Almeno per tutti i difetti che dovessero manifestarsi anche dopo l’acquisto che possano essere considerati rilevabili durante la trattativa, o attendibili considerato l’uso pregresso.
Unica eccezione è la scoperta di problemi che il venditore abbia nascosto. In questo caso, sempre che tu riesca a dimostrarlo, potrai comunque contestare un vizio occulto.
Validità della Clausola "Vista e Piaciuta"
La validità della clausola "vista e piaciuta" varia a seconda che la compravendita avvenga tra un venditore professionista e un privato o tra privati.
- Vendita tra Professionista e Privato: In questo caso, la clausola è spesso considerata vessatoria e quindi nulla, grazie alla normativa sulla garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo.
- Vendita tra Privati: In questo scenario, la clausola è generalmente valida, escludendo la possibilità di contestare difetti scoperti dopo l'acquisto, a meno che il venditore abbia nascosto in malafede dei vizi occulti.
Vizi Occulti: Cosa Sono?
I vizi occulti sono difetti non riscontrabili con una normale analisi del mezzo al momento dell'acquisto. Questi difetti possono emergere solo dopo un utilizzo prolungato del veicolo.
Non possono essere contestati quei difetti che potevano essere individuati provando l’auto o con un esame visivo.
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Come, ad esempio:
- Un fanale diverso dall’altro.
- Il cambio non funzionante.
Non potrà essere considerato occulto quel vizio che il venditore dichiara in fase di trattativa. Quando compri un usato da un privato, devi ispezionare e provare l’auto prima dell’acquisto. Se non lo fai, potresti scoprire troppo tardi la presenza di difetti che non potrai più dichiarare occulti.
Quali vizi si possono denunciare
Non tutti i difetti possono essere contestati, l’art.1490 c.c. stabilisce che potranno essere reclamati quei vizi che rendano l’auto non idonea all’utilizzo o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Sull’auto usata non potranno essere considerati vizi quei difetti riconducibili all’uso pregresso, specialmente su veicoli con più di qualche anno di vita.
La Corte di Cassazione:
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Il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell’usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass.24343/2017).
Non potrai contestare la frizione da cambiare ma potrai denunciare un vizio occulto se una spia è stata artificiosamente spenta staccando un filo, o che sia stata modificata la centralina motore.
Dopo la denuncia del difetto il venditore ha riconosciuto il tuo diritto, ad esempio, offrendosi di restituirti parte dei soldi ma non ha adempiuto l’impegno? Il termine per la prescrizione non sarà più annuale ma decennale.
Esempi di Vizi Occulti:
- Problemi al motore non rilevabili durante un controllo superficiale.
- Danni strutturali nascosti da riparazioni superficiali.
- Manomissioni del contachilometri.
Come Difendersi dai Vizi Occulti
Per proteggersi dai vizi occulti, è consigliabile adottare alcune precauzioni:
- Ispezione Approfondita: Far ispezionare l'auto da un meccanico di fiducia prima dell'acquisto.
- Prova su Strada: Effettuare un test drive su diversi tipi di percorso.
- Documentazione: Verificare la cronologia delle manutenzioni e dei tagliandi.
- Garanzia Aggiuntiva: Considerare la stipula di una polizza assicurativa sui guasti meccanici.
Garanzia Legale e Codice del Consumo
Quando l’auto usata è acquistata da concessionario o autosalone, il Codice del Consumo ha introdotto nel 2005 la normativa sulla garanzia legale che ha superato il concetto di vizio occulto. Introducendo quello il difetto di conformità, ampliando le tutele per il consumatore.
Nelle compravendite tra privati, invece la garanzia legale di conformità non si applica e l’unico riferimento di legge in caso di problemi è l’art.1490 c.c. che impone al venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi.
Come Denunciare un Vizio Occulto
Hai solo 8 giorni dalla scoperta per denunciare il vizio al venditore. Questo termine è tassativo e potresti dimostrare di averlo rispettato per evitare contestazioni del venditore.
La Cassazione ha ritenuto inammissibile, in quanto generica, la denuncia subito senza specifica individuazione della data esatta (Cass. Civ. 20682/2005). La denuncia non è però sempre necessaria.
Ad esempio non serve quando il venditore abbia riconosciuto l’esistenza del vizio o lo abbia occultato come accade con auto incidentata non dichiarata.
Quindi se porti l’auto in officina e il meccanico riscontra un vizio occulto, ti consiglio di richiedere un preventivo di riparazione e inviare al venditore una raccomandata o una PEC entro otto giorni dalla data riportata sul foglio dell’officina.
Cosa Fare in Presenza di un Vizio Occulto
Alla presenza di un vizio occulto che renda l’automobile inidonea all’uso, o ne diminuisca notevolmente il valore, puoi richiedere risoluzione del contratto o riduzione del prezzo (1492 c.c.).
Un aspetto importante dei vizi occulti. Se il difetto scoperto è stato dolosamente nascosto dal venditore che ne era a conoscenza, potrai richiedere il risarcimento danni a chi ha venduto.
La risoluzione del contratto può essere richiesta anche se l’auto non possiede le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso cui è destinata (1497 c.c.).
Clausola "Vista e Piaciuta" e Auto all'Asta
La clausola vista e piaciuta è sempre più utilizzata nel contesto delle auto usate all’asta. Il concetto di fondo alla base della clausola vista e piaciuta nell’ambito dell’acquisto di auto usate all’asta è quello della responsabilità. In buona sostanza, si tratta della formula che consente al venditore di farla ricadere sul compratore.
Anche nel settore B2B, anche nel contesto di una gara per l’aggiudicazione di vetture usate. Ci domandiamo allora se sia sempre così ovvero se l’acquirente possa far cadere la validità della clausola vista e piaciuta per non aver riscontrato dei difetti prima della partecipazione a un’asta. Si tratta evidentemente di una questione spinosa su un terreno che presenta molte insidie. Da una parte il venditore potrebbe fare valere le proprie ragioni, mostrando l’impegno scritto dell’acquirente a concludere l’operazione con tanto di firme. Dall’altra il compratore vorrebbe ritenere non valida la clausola vista e piaciuta sull’auto usata all’asta se considera tradito il patto di fiducia con il venditore.
La questione centrale attorno a cui ruota il principio della clausola vista e piaciuta nel contesto dell’acquisto di auto usate all’asta è molto semplice. Cosa succede nel caso di scoperta di vizi occulti? Il compratore ha diritto a muovere una contestazione all’acquirente? Va da sé che se l’auto si trova nelle condizioni in cui il compratore ha pensato di aggiudicarsela c’è poco da dire. Ma in realtà solo con il tempo possono saltare fuori difetti nascosti. Impossibili da notare con la semplice visione. Anche perché occorre comprendere il significato della clausola vista e piaciuta. In pratica l’acquirente non dichiara di aver controllato tutto dell’auto. Ma di aver accettato il veicolo usato nelle condizioni in cui si trova. Privandosi così della possibilità successiva di avere un domani qualcosa da ridire sulla presenza di un vistoso graffio sulla carrozzeria. Oppure sui sedili troppo consunti e bisognosi di sostituzione.
Il primo riferimento normativo relativo all’aggiudicazione delle auto usate all’asta è il Codice del Consumo. L’articolo 128 disciplina infatti la garanzia legale di conformità che tutela il compratore in caso di acquisto di prodotti difettosi. Si tratta di un concetto generico in cui rientra anche il funzionamento scorretto o non corrispondente al modo per il quale il bene è destinato. In pratica, come rilancia il Codice Civile, “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
Ecco quindi che chi compra un veicolo di seconda mano online ha il diritto di essere informato delle reali condizioni dell’auto. In parallelo deve sapere se la vettura necessita di interventi ordinari o straordinari di manutenzione. Anche in queste condizioni normative, lo spettro della controversia sulla validità della clausola vista e piaciuta nell’ambito dell’acquisto di auto usate all’asta è sempre dietro l’angolo.
Ad avere fissato alcuni paletti impossibili da scavalcare ci ha pensato quindi la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9588 del 2022. I giudici della Suprema Corte hanno fissato un principio molto chiaro: la clausola vista e piaciuta non ha effetto in presenza di vizi occulti.
Il passaggio successivo, anche nel caso delle auto usate all’asta, è presto detto. Chi stabilisce se la vettura presenta anomalie? Si entra infatti su un secondo terreno minato in cui entrambe le parti cercano evidentemente di fare valere le proprie ragioni. L’aggiudicazione di auto usate all’asta vede quindi nella corretta valutazione dei veicoli un passaggio centrale. Anche e soprattutto se la partecipazione alla gara avviene online attraverso uno dei siti web riconosciuti dal Ministero della Giustizia.
La Sentenza della Cassazione n. 9588/2022
La sentenza N. 9588/2022 della Suprema Corte stabilisce infatti come, nel caso di acquisto di una vettura usata, in presenza della clausola contrattuale ''visto e piaciuto'' il venditore debba essere esonerato solamente dai vizi riconoscibili, ma non dai cosiddetti ''vizi occulti''.
Ricostruendo passo per passo la vicenda oggetto della controversia, i giudici sostengono in sostanza come la mera circostanza che si trattasse di un'auto usata non escludesse una ragione per sollevare il venditore dalla responsabilità per vizi, né dalla necessaria verifica che il bene al centro della compravendita fosse conforme a quello previsto nel contratto.
Il nodo sta proprio nella differenza - talvolta sottile - tra vizi riconoscibili e vizi occulti.
Clausola "Vista e Piaciuta": Efficace o No?
Il suo contenuto è sufficiente ad escludere la garanzia che l’art. 1490 c.c. La decisione di optare per l’una o l’altra risposta comporterà infatti, in un caso, che l’acquirente “superficiale” ha (in)consapevolmente deciso di privarsi di qualsivoglia strumento di tutela contro il venditore che gli ha ceduto un bene viziato (con la sola eccezione dei vizi dolosamente taciuti ex art. 1490, co.
In particolare appare particolarmente utile ai fini della presente indagine la sentenza n. Il ragionamento proposto sul punto dalla Suprema Corte si contraddistingue per particolare chiarezza e rigore espositivo; viene infatti innanzitutto osservato che “la garanzia per vizi prevista dall’art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso.” e che “anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell’ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l’inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall’art. 1490 c.c., comma 2, e debitamente approvata per iscritto ex art.
Affinché tale deroga sia operativa non è però sufficiente - secondo la Suprema Corte - la clausola “visto e piaciuto”, in quanto questa non può “riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacché la espressione ‘vista’, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame. Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l’istituto del contratto, la buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale , sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene. Non ricomprende, anche, l’accettazione dei vizi occulti, perché, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.” (Cass. Civ., Sez. VI, sent. 19.10.2016 n.
Sulla scorta dell’insegnamento della Suprema Corte sono poi state argomentate anche numerose sentenze di merito. In specie, si ricordano, ex multis, le sentenze n. 278 del 22 febbraio 2023 (“A tale riguardo, invero, la Suprema Corte ha reiteratamente precisato che la clausola contrattuale ‘visto e piaciuto’ ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione ad opera del consumatore della cosa venduta ed esonera il venditore dalla garanzia per vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente all’acquisto”) e n. 228 del 10 febbraio 2022 della seconda Sezione della Corte d’Appello di Bari (“La clausola contrattuale in questione, invero, esplica la propria efficacia derogatoria alla garanzia per vizi, limitatamente a quei vizi riconoscibili con la normale diligenza, non potendo, di contro, trovare ingresso, alterando il sinallagma contrattuale, in quelle ipotesi in cui, per la peculiare natura del vizio, lo stesso non poteva riscontrarsi dall’acquirente anteriormente all’acquisto”), nonché la sentenza n.
Si basano sul medesimo impianto argomentativo anche le sentenze del Tribunale di Firenze, Sez. III, n. 2424 del 21 agosto 2023 e del Tribunale Crotone, Sez. I, n. Per completezza si segnala la presenza di alcune pronunce (v., ad esempio, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, Sez. I, n. 134 del 26 gennaio 2011, riferita ad un immobile aggiudicato all’asta) che si pongono in senso contrario all’orientamento sopra esposto, e quindi a favore dell’esonero di responsabilità del venditore in presenza della clausola de qua .
Diverso è invece il caso affrontato dalla seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 2113 del 29 gennaio 2018. In questa fattispecie infatti oggetto di doglianza non era un determinato vizio dell’immobile compravenduto, ma la sua inidoneità ad un determinato uso (per non conformità alla normativa antiincendio e di sicurezza) che però non era stato indicato nel contratto.
“È stato tuttavia precisato, avuto riguardo alla qualificazione di una clausola, che il giudice di merito deve comunque presumere che la stessa sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 c.c.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 c.c.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell’ambito dell’indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 c.c.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di ‘stile’ (Cass. 13839/2013).
Quanto alla dottrina si registrano opinioni che testimoniano una certa incertezza sull’operatività della clausola in esame (v. sul punto l’approfondimento svolto da Rescigno P., nel Commentario al Codice Civile, Tomo 1, X ed., Giuffrè, Milano, 2018, p. Cionondimeno vi sono altresì autori tra i più autorevoli che sembrano condividere l’orientamento giurisprudenziale soprarichiamato; in ispecie si riporta il pensiero di Gazzoni secondo cui: “Sul piano terminologico si discute in ordine alla concludenza di talune formulate usate nella pratica commerciale al fine di pattuire l’esonero della garanzia. Così sembrano di dubbio significato le clausole ‘merce come sta’ ovvero ‘merce venduta nello stato di fatto’ ovvero ancora ‘ merce vista e gradita’, mentre più concludenti appaiono le clausole ‘senza garanzia’ ovvero ‘avariato e non.’” (Gazzoni F., Manuale di Diritto Privato, XX ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p.
La ricostruzione condotta supra sembra consentire di poter escludere con un confortevole grado di sicurezza l’efficacia della clausola “visto e piaciuto” rispetto ai vizi occulti. Al contempo la medesima previsione contrattuale appare inutile rispetto ai vizi palesi, ai quali è espressamente dedicata una previsione di legge ad hoc. L’art. 1491 c.c. In ogni caso vi è la possibilità che la clausola “visto e piaciuto” venga valutata come una mera clausola di stile e non come una vera e propria previsione contrattuale o che comunque venga contestata la sua idoneità ad esonerare il venditore dalla responsabilità prevista dall’art.
Tale previsione rischia quindi di essere una pericolosa fonte di dubbi interpretativi e di esporre alla conseguente alea entrambe le parti del negozio giuridico, sicché appare preferibile disciplinare in modo più esatto i diritti e gli obblighi delle due parti contrattuali.
Conclusioni
La clausola "vista e piaciuta" può sembrare un ostacolo insormontabile per l'acquirente di un'auto usata, ma la legge offre diverse tutele per proteggerlo dai vizi occulti. Conoscere i propri diritti e adottare le giuste precauzioni può fare la differenza nell'acquisto di un'auto usata.
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