Cosa Sono i Pacchetti Turistici: Definizione e Normativa
La normativa sui pacchetti turistici, entrata in vigore con il Dlgs del 21 maggio 2018 n.62, ha recepito ed attuato la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, modificando di fatto il Codice del Turismo. La nuova legge, composta da 9 sezioni, ha modificato il VI titolo del Dlgs 79/2011 integrando i contratti del turismo organizzato al Codice del turismo.
Questa modifica disciplina i contratti del turismo organizzato, in particolar modo i pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati. La normativa sui pacchetti turistici trova la sua applicazione ai pacchetti offerti in vendita o venduti attraverso professionisti, e ai servizi collegati al pacchetto turistico venduti ai viaggiatori da professionisti. Alcuni degli articoli presenti in questa normativa turistica, sono stati introdotti anche all’interno del Codice del Consumo con il Dlgs 206/2005 al Capo II Art.
Definizione di Pacchetto Turistico
Secondo il Codice del Turismo, il pacchetto turistico è un contratto avente ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e anche le crociere turistiche. Per far viaggiare una mole imponente di viaggiatori nelle località turistiche si è reso necessaria l’integrazione di più servizi turistici, al fine di contenere i costi ed offrire ai turisti dei pacchetti turistici standardizzati ad un prezzo complessivo.
Il pacchetto turistico è l’insieme di varie componenti ed elementi che sono combinati insieme per soddisfare le esigenze e i desideri dei viaggiatori. Il prodotto turistico nell’industria del turismo è l’esperienza completa del turista.
I servizi accessori ai pacchetti turistici vengono ricompresi nel servizio turistico principale e sono definiti servizi turistici integrativi. È importante l’introduzione della nuova categoria dei servizi turistici collegati.
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I servizi turistici collegati sono i servizi acquistati da diversi professionisti con contratti differenti, ma comunque collegati tra di loro. Ad esempio, se durante la prenotazione di un pacchetto turistico, un cliente decide di acquistare un biglietto per un concerto, tale rientra nella disciplina del pacchetto turistico, e ne gode pertanto di tutti i diritti e tutele.
Ai servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione del turista in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore.
Il comma secondo dell’art. Il senso di questa norma sta nel voler evitare che, fatturando separatamente i singoli elementi di uno stesso pacchetto turistico, l’organizzatore intenda sottrarsi alle tutele che deve garantire in caso di vendita di pacchetto turistico.
Obblighi e Responsabilità dell’Organizzatore di Viaggi
L’organizzatore di viaggi (tour operator o agenzia viaggi incoming) o il venditore (agenzia viaggi online, portale turistico) che vende un pacchetto turistico devono fornire al viaggiatore il modulo informativo prima della conclusione del contratto. Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore assumono carattere vincolante e diventano parte integrante del contratto. Tali non possono subire variazioni salvo accordo esplicito tra le parti.
Il contratto di pacchetto turistico è stipulato in un linguaggio semplice, chiaro e leggibile. Qualora i pacchetti viaggio siano acquistati da altri professionisti distinti, l’organizzatore è tenuto ad avere dal professionista o dal venditore le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi come previsto dal decreto.
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Il tour operator o l’agenzia viaggi di incoming in qualità di organizzatore ha l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore. Nel caso in cui infatti il viaggiatore si trovi in condizioni tali da dover richiedere l’assistenza, l’organizzatore fornisce informazioni adeguate in relazione ai suoi bisogni. Ciò può riguardare i servizi sanitari, le autorità locali o l’assistenza consolare.
Nel caso in cui un’agenzia viaggi intermediaria, o un venditore offra viaggi sul proprio sito web creati da un organizzatore, il venditore in qualità di intermediario, è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore.
La normativa sui pacchetti turistici stabilisce la responsabilità del professionista (organizzatore, venditore o fornitore di servizi turistici) anche nel qualcaso vi siano degli errori tecnici del sistema di prenotazione oppure commessi durante il processo di prenotazione del pacchetto turistico.
Qualora un professionista, organizzatore o venditore che sia, a causa di un danno debba corrispondere un indennizzo o un risarcimento, ha diritto di regresso nei confronti di terze persone o coloro che hanno causato o contribuito al verificarsi della situazione che ha condotto alla richiesta di risarcimento da parte del cliente.
A seguito di un risarcimento del danno ad un viaggiatore, causato da terzi, in seguito al risarcimento del danno ad opera del venditore o organizzatore, tali hanno diritto di surrogazione verso terzi responsabili.
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Tutela del Viaggiatore
La normativa sui pacchetti turistici per quasi la sua totalità delle sezioni, tratta per lo più della tutela dei viaggiatori durante l’esecuzione di un pacchetto turistico. Ciò è dovuto principalmente all’introduzione dei punti vendita online, che nell’ultimo decennio ha causato parecchi disguidi. Pertanto per assicurare una protezione efficace dei viaggiatori all’interno dell’Unione Europea, dapprima con il Regolamento Europeo 2012/2032 e dopo con il Decreto Legislativo 62/2018 sono state introdotte tutele specifiche per il viaggiatore.
Il viaggiatore qualora il contratto di compravendita di un pacchetto turistico avvenga in presenza fisica di entrambe le parti, ha diritto di ottenere una copia cartacea del contratto. Il codice del turismo aggiornato prevede il diritto di cessione del contratto di viaggio entro 7 giorni dalla partenza da parte del viaggiatore ad un terzo soggetto, purchè siano rispettate le condizioni previste per la fruizione del viaggio.
Il cedente e il cessionario tuttavia sono responsabili del pagamento del saldo o eventuali costi, diritti e imposte derivanti dalla cessione.
La nuova normativa sui pacchetti turistici prevede qualora sia espressamente definita nel contratto la riduzione del prezzo di vendita, e ciò deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.
Tuttavia, può capitare che in presenza di un difetto di conformità del pacchetto turistico tale da compromettere l’esecuzione anche parziale del viaggio, il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni, in relazione alla durata della non conformità, ammesso che tale non sia imputabile al viaggiatore.
Il decreto prevede che le condizioni del contratto non possono essere modificate unilateralmente, fatto salvo che questo non sia riservato nel contratto e le modifiche apportate siano di scarsa entità. Anche in questo caso l’organizzatore comunica le modifiche contrattuali al viaggiatore in modo preciso, chiaro e su supporto durevole. Però per avvalersi di tale diritto, il consumatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione entro un tempo stabilito dal professionista.
Il viaggiatore per le tutele concesse dalla disciplina dei contratti di viaggio, ha il diritto al recesso prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso per le spese sostenute dall’organizzatore. Il viaggiatore ha tra l’altro diritto al rimborso, nel caso in cui non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del viaggio.
Il viaggiatore ha il diritto di recesso anche qualora il contratto sia stipulato al di fuori dei locali commerciali. Se un servizio turistico non è conforme a quanto espresso e sottoscritto nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore in primis deve porre rimedio al difetto. Il viaggiatore ha diritto ad ottenere un rimborso, previa documentazione delle spese sostenute, qualora un organizzatore non ponga rimedio del difetto di conformità.
Egli infatti acquisisce il diritto al rimborso del prezzo versato e al rientro al luogo di partenza qualora il pacchetto preveda anche il trasporto.
La normativa sui pacchetti turistici, la quale prevede tra l’altro che gli organizzatori di viaggi e i venditori siano coperti da contratti di assicurazione. Contratti assicurativi per la responsabilità civile del viaggiatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza degli obblighi assunti con il contratto.
Come Creare un Pacchetto Turistico di Successo
Sebbene oggi giorno sia possibile acquistare offerte turistiche con annessi servizi turistici componibili e personalizzabili, i pacchetti turistici non sono per nulla passati di moda! Per creare un pacchetto turistico di valore ed appetibile per i viaggiatori, oggi giorno è fondamentale avere più touchpoint o punti di contatto con la quale entrare in contatto con il potenziale cliente.
Il viaggiatore moderno si informa in autonomia, è più selettivo e soprattutto social friendly. Il turista moderno non desidera solo vivere il viaggio o l’esperienza connessa, ma adora condividerlo sui social con i propri amici e conoscenti.
La ricerca approfondita del target di mercato o del cliente tipo è il primo passo nello sviluppo di un pacchetto turistico. Eseguire l’analisi del target richiede tempo. Si tratta di investire del tempo per progettare dei prodotti turistici in linea con le aspettative dei clienti. Questo permette anche di ridurre il rischio legato all’invenduto.
Dietro l’organizzazione di un viaggio c’è una ricerca meticolosa in ambito psicologico delle persone e di neuromarketing turistico. Non si tratta più di creare itinerari di viaggio basati solo sull’età, sullo stile di vita e la provenienza.
Definito il programma in linea di massima, si contattano i fornitori di servizi turistici per stipulare gli accordi e commerciali e clausole contrattuali con margini di flessibilità. Dopodichè, in base al costo sostenuto dall’organizzatore di viaggi per l’acquisto dei servizi turistici, viene definito il prezzo del pacchetto turistico aggiungendo una quota di markup o di ricarico tale da ottenere un margine di guadagno.
I migliori pacchetti turistici sono frutto di strategie di marketing, di customer care e di sviluppo per garantire sempre alti standard qualitativi. Organizzare viaggi tutto compreso, soggiorni, pacchetti alberghieri o pacchetti turistici tematici è più un’attività di ricerca e sviluppo che in sé stessa una fase di assemblaggio dei servizi turistici.
Un altro aspetto importantissimo è la valutazione delle alternative di viaggio. La valutazione delle alternative permette sempre ove possibile di garantire un’adeguata esperienza di viaggio anche qualora dovessero succedere delle problematiche.
Quando si crea un pacchetto turistico si deve far riferimento alla normativa nazionale entrata in vigore con il Codice del turismo Dlgs 21 maggio 2018 n.62.
Per promuovere un pacchetto turistico, bisogna comunicare con le persone giuste, che siano in linea con i nostri travel personas. E la promozione ha successo quando un messaggio comunicativo viene compreso efficacemente dal pubblico in modo tale da suscitarne un’azione.
Non bisogna infatti dimenticare che non esistono solo pacchetti turistici a catalogo, ma anche pacchetti turistici su misura, dynamic package, pacchetti all-inclusive, pacchetti turistici a tema. Creare un pacchetto turistico è un arte che si apprende con la conoscenza del mercato, dei potenziali acquirenti, di come evolvono i loro gusti e i loro interessi in relazione alle vacanze. Tuttavia l’esperienza nel creare o pianificare un viaggio offrendo ai turisti le migliori esperienze è sempre il punto cardine per pacchetti turistici di valore.
Risoluzione delle Controversie
Nel caso di controversie, il viaggiatore può avviare le seguenti procedure:
- procedura ADR (o “di conciliazione) presso un Organismo ADR, ai sensi dell’art.
- negoziazione paritetica, ai sensi dell’art.
- procedimento di mediazione civile volontario ai sensi del D.Lgs.
Le prime due tipologie rientrano fra le procedure ADR normate dal D. Lgs. 130/2015, attuativo della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, la terza è normata dal D. Lgs.
Vendita Online di Pacchetti Vacanze
Superata la crisi dovuta alla pandemia, il turismo è ripartito alla grande con numeri che descrivono un mercato florido e in salute. La vendita online di servizi turistici ha avuto un vero e proprio boom e sono moltissimi gli operatori interessati ad aprire marketplace o ecommerce di viaggi e pacchetti vacanze.
Infatti, considera che, secondo il report di Casaleggio e Associati, tra le aziende leader nel settore turismo dell’ecommerce italiano ci sono Booking.com, Trenitalia, Ryanair, Airbnb, Italo, eDreams e FlixBus, tutte realtà significative che operano in ambiti diversi del comparto turistico.
Se vuoi creare un ecommerce di viaggi e/o servizi turistici o digitalizzare la tua agenzia di viaggi è necessario che tu conosca la normativa di riferimento:
- Codice del Turismo: il Codice del turismo (D.
- D. Lgs del 21 maggio del 2018 n. 62: con il decreto attuativo della Direttiva UE 2015/2032 sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati è stato modificato il Codice del Turismo.
- Decreto Legislativo n.
- Legge n.
- Direttiva UE 55/2013 e Decreto Legislativo n.
- D.Lgs.
La vendita di viaggi e pacchetti online è un business con un trend estremamente positivo. Tuttavia, per gestire un ecommerce o un marketplace di viaggi e pacchetti vacanze, o anche solo per organizzare attività assimilabili è necessario prestare la massima attenzione alla normativa prevista per la vendita di pacchetti vacanze.
Infine, è necessario porre molta attenzione alle clausole contrattuali. È assolutamente sconsigliato fare copia-incolla da altri siti o scaricare modelli di contratto già predisposti perché non tengono conto di elementi peculiari relativi alla tua azienda.
La normativa sulla vendita di pacchetti di viaggio, infatti, prevede clausole particolari, come l’onere della prova a carico dell’organizzatore di viaggi o l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore che non possono essere derogate.