Albergo Atene Riccione

 

Cos'è il Visto: Definizione, Tipologie e Requisiti per l'Ingresso in Italia

Il visto rappresenta l’autorizzazione concessa al cittadino straniero non comunitario per l’ingresso nel territorio italiano, o in quello degli altri paesi che applicano la Convenzione di Schengen, per transito o per soggiorno. Il visto è sostanzialmente un lasciapassare che consente ad un cittadino di un certo paese di entrare e stazionare presso un altro paese per un certo periodo di tempo.

L’Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere. L’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni) figura nel Regolamento (UE) n. 1806/2018 del parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. Nello stesso Regolamento è anche presente l'elenco degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni).

Tuttavia in certe circostanze questo adempimento non è obligatorio ovvero esistono paesi che hanno sottoscritto degli accordi bilateriali che consentono ai cittadini di questi paesi di muoversi senza visto ma solo con i documenti d’identità. Per conoscere in quali paesi questo è consentito ogni cittadino deve rivolgersi al proprio ministero degli esteri, nel caso degli Italiani.

Competenze e Rilascio del Visto

Il visto di ingresso è di competenza del Ministero degli Affari Esteri ed è rilasciato dalle Ambasciate o Consolati italiani nello stato di origine o di residenza abituale del cittadino straniero, che sono responsabili del controllo e della valutazione dei requisiti necessari, in base alle norme e Schengen. Il rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.

La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.

Leggi anche: L'influenza culturale di "Ho Visto Cose Che Voi Umani"

Il visto viene rilasciato, se ci sono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione. Il visto viene rilasciato, se ne ricorrono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione. Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento.

Tipologie di Visto

Possono essere rilasciati visti uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare nell'intero territorio degli Stati membri, visti con validità territoriale limitata (VTL) che consentono al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri, o visti di transito aeroportuale (VTA) che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri o anche visti nazionali (VN) che consente l'ingresso per il soggiorno di lungo periodo nello Stato che ha emesso il visto, ma consente al titolare anche l'utilizzo per l'ingresso e la circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180.

Esistono tre tipologie di visti di ingresso:

  • Visto Schengen Uniforme (VSU): Valido per il territorio dello Spazio Schengen, rilasciato per soggiorni di breve durata, (tipo C). La durata massima è pari a 90 giorni ogni 180 giorni, calcolati dalla data di primo ingresso. Gli ingressi possono essere uno, due o più ingressi.
  • Visto Nazionale (VN): Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero che consente l’accesso per soggiorni di lunga durata solamente nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e assume la denominazione di “Visto Nazionale” (VN). Analogamente, il VN purché in corso di validità consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.
  • Visto a Validità Territoriale Limitata (VTL): Il visto di ingresso per breve o lungo soggiorno, valido soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen e assume la denominazione di “Visto a Validità Territoriale Limitata” (VTL). Tale tipologia di visto costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU o VN, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.

Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.

Parametri Fondamentali del Visto

Il visto possiede tre parametri fondamentali:

Leggi anche: Analisi: Ho visto cose che voi umani...

  • Tipologia di ingresso (VALIDO PER): l’ingresso può essere solo per uno stato europeo o per l’intera area Schengen
  • Validità (DAL, AL): il periodo durante il quale si può utilizzare il visto per fare uno o più ingressi, di solito è di tre mesi, sei mesi, 12 mesi
  • Durata (DURATA DEL SOGGIORNO): è il numero di giorni massimo di permanenza sul territorio nazionale, all’interno dei quali ci possono essere 90gg di turismo in Europa, se il visto è valido per l’Area Schengen, il numero di giorni è inferiore od uguale alla validità del visto, ad esempio un visto turistico può avere validità 6 mesi, ma permanenza massima di 90 giorni. Il numero di giorni di permaNenza parte nel computo dal primo ingresso.

Il visto può essere ad ingresso multiplo o singolo (NUMERO DI INGRESSI), l’ingresso singolo è utilizzabile una sola volta, il multiplo permette di entrare ed uscire dal territorio nazionale più volte fino ad esaurimento dei giorni di permanenza sul territorio o fino alla scadenza del visto.

Condizioni Generali per l’Ingresso dei Cittadini Stranieri in Italia

L’ingresso nel territorio italiano dei cittadini stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto al cittadino straniero non comunitario che:

  • Si presenti attraverso un valico di frontiera;
  • Sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
  • Disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);
  • Sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
  • Non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);
  • Non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.

Domanda di Visto di Ingresso

La domanda di visto deve essere presentata, su apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera. Lo straniero che richiede il visto deve rivolgersi personalmente alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine o di residenza, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno.

Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare: la finalità del viaggio; i mezzi di trasporto e di ritorno; i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno; le condizioni di alloggio; la documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede.

Leggi anche: "Ho visto cose che voi umani": spiegazione

Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.

Costi e Tempi di Rilascio del Visto

Il visto di ingresso in Italia ha costi variabili in base alla tipologia di visto che viene richiesto.

Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto. Il termine di rilascio è di 40 giorni per i visti richiesti per lavoro subordinato, e ha validità 6 mesi; da 10 a 20 giorni per lavoro stagionale, con validità da 20 giorni a 9 mesi; e 120 giorni per lavoro autonomo con validità di 180 giorni dalla data del rilascio. Si tratta però di tempi orientativi non vincolanti, pertanto, nell’acquisto del titolo di viaggio, è necessario considerare questa variabile.

Il visto di ingresso può anche essere negato e l’eventuale diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

Ricorso in Caso di Diniego

In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

TAG: #Visto

Più utile per te: