Definizione e significato di straniero
La parola straniero (agg. e s. m., f. -a) deriva dal latino extraneus, che significa "estraneo, esterno".
Definizione generale
In generale, straniero si riferisce a:
- Qualcosa o qualcuno di altri paesi, di altre nazioni. Ad esempio: "imparare una lingua straniera", "usi e costumi stranieri", "un popolo straniero".
- Una persona che appartiene per cittadinanza a uno stato estero, ma che gode dei diritti civili attribuiti ai cittadini dello stato, a condizione di reciprocità e nell'osservanza di norme contenute in leggi speciali. Ad esempio: "i turisti stranieri in Italia", "i diritti degli stranieri".
- Qualcosa che appartiene a cittadini stranieri. Ad esempio: "beni stranieri in Italia".
- Qualcosa formato di elementi stranieri. Ad esempio: "la legione straniera".
Inoltre, può avere una connotazione ostile, alludendo a popolazioni nemiche o comunque avverse e odiate: "eserciti stranieri", "l’invasione straniera".
Straniero in senso lato
In senso lato, straniero può anche significare estraneo: "sentirsi straniero in patria, in casa propria".
La condizione giuridica degli stranieri nel diritto internazionale
Nel diritto internazionale, lo Stato è libero di ammettere o meno stranieri nel proprio territorio, di escluderne alcune categorie (come indigenti e disoccupati), di subordinarne l’ingresso e il soggiorno a determinate condizioni e di non permetterne la residenza in certi luoghi (come i luoghi di frontiera).
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La sovranità dello Stato è però soggetta ad alcuni limiti imposti dal diritto internazionale consuetudinario in materia di trattamento degli stranieri e dei loro beni. In particolare:
- Lo Stato ospite deve rispettare il rapporto di cittadinanza dello straniero con il suo paese di appartenenza, non imponendogli doveri e comportamenti incompatibili con il vincolo di fedeltà del cittadino (come l’obbligo di prestare servizio militare).
- Lo Stato ospite ha inoltre l’obbligo di proteggere lo straniero adottando le misure idonee a prevenire e reprimere le offese contro la sua persona o i suoi beni.
Tali misure devono assicurare allo straniero l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (come il diritto alla vita e alla libertà di pensiero e di religione) e la tutela giurisdizionale, la cui violazione realizza un diniego di giustizia e può provocare l’intervento in protezione diplomatica dello Stato nazionale.
Non possono invece competere allo straniero, oltre alle norme di diritto internazionale generale, la condizione giuridica degli stranieri.
La figura dello straniero nella storia
Nelle società antiche, la non appartenenza dello straniero alla comunità in cui sopraggiungeva equivaleva a un’inferiorità che si configurava come mancanza dei diritti propri dei membri della comunità stessa.
Grecia antica
In Grecia lo straniero (ξένος) era in origine oggetto di norme religiose, in quanto protetto da Zeus Xenios e dagli obblighi di natura religiosa che comportavano i legami di ospitalità e la connessa inviolabilità. In seguito la posizione dello straniero si andò precisando in termini giuridici, come nel caso del meteco, lo straniero residente in Atene.
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La condizione di meteco, quale si delinea dal 5° sec. a.C. in poi, comportava diritti (acquisto di casa e terra, connubio) e obblighi, come il pagamento di una tassa speciale. Un gruppo di stranieri residenti poteva costituire un politeuma, associazione all’interno della città, ma separata dal corpo civico, con propri organi e particolari diritti, come ve ne erano nelle grandi città dell’età ellenistica.
Roma antica
A Roma lo sviluppo stesso della città s’identificò in gran parte con l’immissione nella cittadinanza di un sempre maggiore numero di stranieri. La liberalità dei Romani nella concessione del diritto di cittadinanza è considerata come un tratto distintivo della politica di quel popolo rispetto alle diverse consuetudini dei Greci.
La pratica romana suggerisce l’immagine di una più precisa articolazione della situazione dei diversi stranieri o gruppi di stranieri: il nome peregrinus in età repubblicana qualificava l’appartenente a una città alleata, distinto dai cives Romani e dai Latini; modificazioni della condizione di straniero sono le varie forme di concessione della civitas, come l’attribuzione del ius connubii o commercii.
Il peregrinus era sotto la giurisdizione speciale del praetor peregrinus.
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