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Dichiarazione di Ospitalità Stranieri: Obblighi e Modalità

La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione - D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni). Ai sensi di tale articolo, chiunque ospita o dà alloggio a uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni chiare e dettagliate su tale obbligo, le modalità di adempimento e le relative sanzioni.

Obbligo di Dichiarazione

La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!

Casi Specifici

  • Soggiorni brevi: È obbligatorio presentarla sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
  • Lavoratori: La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, va effettuata mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

Modalità di Comunicazione

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore. Può essere inviata anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

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La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Comunicazione per Strutture Ricettive

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

A Chi Inviare la Comunicazione

  • Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia.
  • Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
  • Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

Obblighi dello Straniero per Soggiorni Brevi

In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.

La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.

Sanzioni

Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

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Alloggio per Stranieri in Italia

Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

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