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Divorzio tra Stranieri in Svizzera: Requisiti e Procedura

L’argomento del divorzio tra stranieri in Svizzera è di notevole rilievo, investendo inevitabilmente anche il profilo del riconoscimento automatico delle sentenze straniere. La casistica degli ultimi anni ha occupato non poco le nostri Corti nell’affrontare la non agevole questione concernente l’instaurazione avanti alle Autorità di differenti Stati di procedimenti di separazione e divorzio, dovendo la Giurisprudenza interrogarsi sulla sussistenza o meno di ipotesi di litispendenza internazionale.

Si aggiunga la difficoltà di individuazione e coordinamento delle fonti multilivello che interessano la materia, dall’art. 7 della legge n. 218 del 1995 della legge di riforma del diritto internazionale privato, al Regolamento UE n. 2201 del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Procedura di Divorzio in Svizzera

L’attuale diritto svizzero riconosce vari procedimenti di divorzio:

  • Richiesta comune: Riguarda quelle coppie che concordemente decidono di porre fine al loro matrimonio. Marito e moglie presentano al Giudice un “contratto” completo che mira a regolare ogni rapporto tra i due, dall’aspetto patrimoniale agli eventuali accordi sull’affidamento dei figli.
  • Domanda unilaterale dopo due anni di vita separata: Ipotizziamo ad esempio che marito e moglie si trovino a dover affrontare una grave crisi coniugale. Litigi frequenti, scatenati dalle più futili motivazioni, inducono i due a prendersi una pausa di riflessione. Marito e moglie quindi interrompono la convivenza.
  • Richiesta comune con accordo parziale (Ibrida): Se i coniugi concordano sul voler divorziare ma sono in contrasto su alcuni punti (ad esempio, sull’assegnazione della casa coniugale).

La legge svizzera riconosce anche la possibilità di divorziare per rottura del vincolo coniugale quando, per motivi gravi vengono a mancare i presupposti per continuare il matrimonio. In questi casi è possibile ottenere il divorzio anche se non sono trascorsi due anni dalla fine della convivenza.

Riconoscimento delle Sentenze Straniere

La legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218 del 1995, segna un passaggio importante introducendo il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere in Italia, rispetto alla previgente normativa, secondo la quale le pronunce di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse da Tribunali stranieri avevano efficacia nel territorio italiano solamente a seguito della delibazione della Corte d’Appello, che le riconosceva come valide attraverso l’emissione di una sentenza, successivamente trascritta nei registri dello stato civile del Comune competente.

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La legge di riforma ha dunque semplificato l’iter, consentendo il riconoscimento automatico delle sentenze e dei provvedimenti stranieri che possiedono determinati requisiti, lasciando alle Corti d’Appello italiane una competenza residuale in ordine all’accertamento dei requisiti di riconoscimento in caso di mancata ottemperanza o di contestazione: tale provvedimento nazionale assume le caratteristiche di un mero accertamento, ai sensi dell’art. 64 della suddetta legge, che indica tutte le ipotesi di riconoscimento delle sentenze straniere.

È escluso quindi il riesame nel merito. Più precisamente, secondo l’art. 64 della legge di riforma, per la parte che qui interessa “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: […] f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero”.

Proprio sull’analisi della sussistenza dei requisiti dell’art. 64 per il riconoscimento automatico della sentenza albanese di divorzio, e più puntualmente sulla lettera f) sopra richiamata, si sostanzia il passaggio interpretativo chiarito dalla Corte di Cassazione, dopo le opposte conclusioni che hanno condotto da un lato il giudice di primo grado a dichiarare cessata la materia del contendere in sede di separazione - ammettendo il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio - e dall’altro, il giudice dell’appello a negare il riconoscimento, sulla scorta della preventiva pendenza del giudizio di separazione, operando la causa ostativa della litispendenza ai sensi dell’art.

Documenti Necessari per la Trascrizione

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2019/1111 (adottato il 25 giugno 2019 dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 2 luglio 2019). In materia di legalizzazione e traduzione si rende noto che tali moduli (ex art. 90) sono esenti da legalizzazione (come era previsto dall’art. 52 del Regolamento (CE) 2201/2003).

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.

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I documenti necessari sono:

  • Copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art.
  • Istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art.

Legge Applicabile

In caso di separazione personale e divorzio nonché di scioglimento delle unioni civili la normativa europea sul conflitto di leggi (Regolamento (UE) n. Il Regolamento (UE) n.

La Cassazione ha correttamente osservato che le parti sono cittadini albanesi ed hanno contratto matrimonio in Albania e, pertanto, la legge nazionale comune delle parti, ai sensi dell’art. 31 co. 1 sopra richiamato deve ritenersi quella albanese. Inoltre la Corte non ha ritenuto di dover dare operatività al secondo comma dell’art. 31, in ragione del fatto che non può parlarsi, in questo caso, di una “mancanza” di una legge nazionale comune regolativa del rapporto e del suo scioglimento, tale da giustificare una sussidiarietà della normativa nazionale.

La Suprema Corte coglie così l’occasione per rimarcare la ratio dell’art. 31 co. 2 della l.

Litispendenza

Ferma l’applicazione della legge familiare albanese, la Cassazione è quindi passata a valutare se possa ritenersi integrata la condizione ostativa di cui alla l. n. 218 del 1995, art. 64, lett. f), secondo la quale se pende davanti al giudice italiano un processo con il medesimo oggetto e tra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero, non potrà essere riconosciuta la pronuncia straniera in Italia.

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Nel caso di specie, osserva la Corte, ricorrono la condizione soggettiva e quella relativa alla prevenzione temporale, ma non può ritenersi che il processo separativo italiano abbia il medesimo oggetto di quello di divorzio, in quanto non idoneo a determinare lo scioglimento del vincolo e la perdita dello status coniugale.

Di conseguenza, conclude la Corte, il criterio della prevenzione temporale, non spiega effetti nella fattispecie: pur essendo stato introdotto dopo l’instaurazione del giudizio separativo in Italia, il giudizio di divorzio svolto in Albania, secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza l. n. 218 del 1995, ex art. 64, lett. f).

Può quindi concludersi che la Suprema Corte ha confermato il riconoscimento in Italia di sentenze di divorzio, ancorché successive all’instaurazione di un giudizio italiano di separazione, alla luce della differenza ontologica tra i due giudizi, forse evidente sul piano astratto, ma sicuramente più complessa da individuare sul piano applicativo.

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