Albergo Atene Riccione

 

Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano: Cos'è e Come Funziona

L'Ente Bilaterale è un'associazione no profit tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati lavoratori che copre tutto l’arco produttivo delle aziende. L’attivazione è voluta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore per fornire servizi ai lavoratori e alle imprese.

Funzioni e Obiettivi

Il CCNL di settore chiarisce che l’Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, e quindi il finanziamento dello stesso è un costo contrattuale.

Le aziende sono tenute al versamento dello 0,15% della massa salariale (paga base + contingenza) di cui 0,10 a carico dell’impresa e 0,05 a carico del lavoratore per il settore TERZIARIO, mentre per il settore TURISMO la quota ammonta a 0,20% a carico dell’impresa e 0,20% a carico del dipendente.

In base all’ art. 5 dell’Accordo Provinciale del 23 Marzo 1999, stipulato tra Ascom e Filcams- Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil, è previsto, a carico delle singole imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e della Distribuzione, un versamento contributivo a favore di O.P.P.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST)

Tutte le aziende, o unità produttive, devono eleggere o designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come da art. 47 comma 2 del D.Lgs. 81/2008.

Leggi anche: Esplorare Milano: Consigli

Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA (Organismo paritetico territoriale), vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (di seguito denominati RLST), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell’A.I.

Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione di tutte le normative sulla sicurezza e salute.

Per agire con la massima efficacia l’O.P.P. si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la Direzione Provinciale del lavoro.

Ogni regione ha un numero massimo di due coordinatori che programmano annualmente e secondo gli accordi sindacali le azioni degli RLST da intraprendere sul territorio oltre alla loro formazione ed aggiornamento e redige annualmente una relazione sull’attività svolta dagli RLST dell’O.P.P. da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l’I.N.A.I.L.

Formazione e Sicurezza

L’Accordo dovrebbe prevedere inoltre che particolare attenzione sia rivolta alla promozione di iniziative di formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con riferimento al D.Lgs.81/2008 .

Leggi anche: Islanda: informazioni utili per i turisti

Le OO.SS. 32 ore di contenuti di cui all’articolo 37 c.

EBITEN Lombardia e Organismo Paritetico Provinciale

L’ EBITEN Lombardia procederà: “costituendo all’interno un’apposita sezione denominata Organismo paritetico provinciale per gli adempimenti, i compiti e le funzioni ad esso demandati ed attribuiti dal D.Lgs.81/2008 e dall’Accordo del ’96, applicativo dello decreto precedente, le cui modalità di funzionamento si ritengono esaustivamente disciplinate dall’Accordo interconfederale.

Le organizzazioni sindacali renderanno disponibili n. persone per la gestione delle attività che l’EBITEN dovrà svolgere anche a favore o per conto dell’Opp; di queste almeno n. saranno designate congiuntamente come rappresentanti territoriali per la sicurezza ai sensi di quanto previsto dall’Accordo interconfederale e l’Opp ne ratificherà con propria delibera la designazione e ne individuerà i relativi ambiti territoriali di competenza”.

Patto D’Area Comprensoriale

Dopo ampia discussione e con vari interventi tutti costruttivi, è venuta fuori anche la proposta presentata dagli stessi componenti dell’Ente Bilaterale Regionale Turismo Regionale (in questo caso le parti sindacali) i quali hanno dichiarato che lo stesso ente vuole contribuire partecipando in modo determinante (infatti così dichiarano che è stato deliberato all’interno del proprio organismo) alla risoluzione e quindi alla conclusione, dandone esecutiva, nel tempo più breve possibile del Patto D’Area costituito a Giardini-Naxos”.

Avendo, infine, avuto la certezza e ribadita dai partecipanti alla riunione che Giardini, nato come promotore del Patto D’Area Comprensoriale, è fuor di dubbio che sia Capo Fila in questo contesto.

Leggi anche: Val d'Ossola e San Bernardino: cosa non perdere

Apprendistato

Attraverso la Legge Biagi (D.lgs.276/2003) è stata introdotta la certificazione dei contratti di lavoro atipici per valutare una erronea qualificazione o difformità del contratto/rapporto. Essa non ha “piena forza legale” ma solo probatoria ed è una procedura che non sbarra la prosecuzione della controversia davanti al giudice del lavoro.

L’apprendistato è un rapporto di lavoro a causa mista, ossia è un contratto in cui la componente formativa ha una parte rilevante (vd. Sentenza Cass. n. 6787/2002). La prima regolamentazione dell’apprendistato risale al 1955 (L. n. 25/55), il contratto è stato poi rivisto nel 1987 dalla Legge n. 56/87 e infine più recentemente nell’articolo 16 della legge n. 196/97.

L’ultimo intervento legislativo, nel 2003 (D.Lgs. n.

  • 1) l’apprendistato per il conseguimento del diritto-dovere all’istruzione, che costituisce uno dei canali previsti dalla riforma del sistema di istruzione per assolvere al diritto-dovere alla formazione fino a 18 anni (L. n.
  • 3) l’apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione.

L’apprendista deve avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni. La durata del rapporto di lavoro è fissata dai contratti collettivi, sempre però entro i limiti stabiliti dalla legge: almeno 18 mesi e un massimo di 4 anni, fino a 5 anni nel settore artigiano.

I periodi di apprendistato prestati presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato, purchè non separati tra loro da interruzioni superiori all’anno e si riferiscano alle stesse attività produttive.

La formazione dell’apprendista dovrà essere effettuata all’esterno dell’impresa presso Centri di Formazione Professionale che dovranno poi certificare l’avvenuta formazione e il livello di formazione raggiunto. Il collegamento tra l’apprendistato sul luogo di lavoro e la formazione esterna è reso possibile dalla presenza di un tutore.

L’orario lavorativo dell’apprendista non potrà superare le 8 ore giornaliere e le 44 ore settimanali. Ciò vuol dire che le ore di straordinario, previo consenso del lavoratore in quanto facoltative, potranno essere effettuate per un numero massimo di 4 ore settimanali non collegate al normale orario di lavoro non essendo possibile, per legge, prolungare oltre le 8 ore l’attività giornaliera. Le ore di insegnamento teorico complementari, previste dalla legge come obbligatorie, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Vantaggi per il Datore di Lavoro

  1. I contributi previdenziali che il datore di lavoro deve versare sono ridotti rispetto a quelli degli altri lavoratori dipendenti.
  2. Maternità Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria facoltativa.

Per chi vuole approfondire l’argomento: Circolare Ministeriale del 25/01/2006, n.2; Circolare Ministeriale del 15/07/2005, n.30; L. 14/05/2005, n.80, art. 13 comma 13 bis; D.Lgs.n. 276/2003, art.

Settore Contributo Azienda Contributo Lavoratore
TERZIARIO 0,10% 0,05%
TURISMO 0,20% 0,20%

TAG: #Turismo

Più utile per te: