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Ente Bilaterale Turismo Torino: Cos'è e Qual è il Suo Ruolo

Gli enti bilaterali affondano le loro origini nella storia del diritto del lavoro e del diritto sindacale. L’esperienza della bilateralità ha riguardato alcuni settori, vale a dire quello dell’edilizia, del commercio, dell’artigianato e del turismo. In realtà il concetto di ente bilaterale può essere esteso a tutte quelle forme giuridiche nella quale si prevedono organi direttivi composti da una parte sindacale dei lavoratori e da una parte sindacale datoriale.

Dunque, la bilateralità rappresenta un contributo efficace ed una risposta adeguata al bisogno di consolidare una democrazia pluralista in cui l’espletamento delle funzioni sociali (in senso ampio) non può essere riservato all’apparato pubblico e alla mera amministrazione - centrale o periferica che sia - ma deve coinvolgere direttamente le rappresentanze sociali che nelle società avanzate sono costituite innanzitutto (anche se non solo) dalle grandi organizzazioni sindacali.

Questo naturalmente è tanto più vero per le materie economico-sociali riguardanti il lavoro, i diritti sociali e le condizioni di vita dei lavoratori, e soprattutto non significa certamente che si riduca lo spazio della libera negoziazione, che anzi così si accresce, dal momento che gli enti bilaterali e le loro stesse competenze traggono radici e sostentamento dall’azione contrattuale tra le parti.

Natura Giuridica degli Enti Bilaterali

Gli enti bilaterali vengono considerati associazioni non riconosciute e, quindi, disciplinate dagli artt. 36 ss. c.c. L’associazione non riconosciuta, inquadrabile nello schema dell’art. 36 c.c., si configura come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto.

Essa ha un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale, che esplica attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria degli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna, regolata dai patti dell’accordo associativo o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme disciplinanti le associazioni riconosciute e le società, quali elementi integrativi di quei patti. La giurisprudenza di legittimità considera associazioni non riconosciute le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, in base alla loro natura di gruppi - di lavoratori o datori di lavoro - organizzati in modo stabile e provvisti di strumenti finanziari e organizzativi adeguati per lo svolgimento di una attività comune di autotutela.

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Ritornando alla natura giuridica degli enti bilaterali, la giurisprudenza di legittimità, con una sentenza non recente, ha ribadito che gli enti bilaterali possono essere configurati come enti di fatto, dotati di autonomia ed idonei ad essere titolari di rapporti giuridici propri, distinti dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro (datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni che ne costituiscono gli scopi; pertanto essi hanno la capacità processuale di stare in giudizio in persona dell’organo (presidente) che ne ha per statuto la rappresentanza legale”. In tal modo, la giurisprudenza, li ha assimilati alle associazioni non riconosciute; ma non ha mancato di sottolineare come l’assimilazione non equivale a identità.

Il Ruolo degli Enti Bilaterali nella Legislazione Italiana

Il ruolo degli enti bilaterali, per coniugare esigenze di giustizia sociale ed esigenze di competitività delle imprese, risulta assai valorizzato nella l. 14.2.2003, n. 30 e nel suo decreto attuativo (d.lgs. 10.9.2003, n. 276). In effetti, il fenomeno del bilateralismo nelle relazioni industriali costituisce una delle caratteristiche più interessanti e del sistema italiano, i cui aspetti innovativi vanno adeguatamente colti valorizzati. Il Governo, attraverso le misure contenute nella l. n. 30/2003 si propone di incentivare lo sviluppo di altre competenze e funzioni, affinché tali enti bilaterali possano definire la sperimentazione di nuove tecniche regolatorie, diverse non solo dalla legge, ma anche rispetto alla stessa contrattazione collettiva.

In particolare, nella l. n. 30/2003 si prevede:

  • che alle associazioni non riconosciute ovvero a enti organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro, nonché alle università ed agli istituti di scuola secondaria di secondo grado;
  • che si può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 410 del c.p.c. innanzi all’organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l’erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell’accertamento svolto dall’organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato.
  • che è attribuito agli enti bilaterali la competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c.
La l. n. 30/2003 è stata attuata dal d.lg. n. 276/2003, che quest’ultimo, a sua volta, è stato modificato ed integrato dal d.lg. 6.10.2004, n. 251.

Infine la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2010, identifica gli Enti Bilaterali quali “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva” che ne disciplina anche il funzionamento e la relativa quota di adesione così come l’ultimo comma dell’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008.

Federalberghi Torino e il Suo Ruolo

È l’associazione datoriale espressione unitaria delle imprese che operano nel settore turistico‐ricettivo nei comuni della provincia di Torino. Aderiscono a Federalberghi Torino le attività alberghiere ed extralberghiere. Federalberghi Torino aderisce a Federalberghi Nazionale, a Confturismo, all’U.R.A.P.A. Federalberghi è l’espressione della professionalità di un settore moderno e complesso, tutela le esigenze politiche ed economiche delle imprese del settore, rappresentandole in ogni ambito ove vengano posti in discussione i relativi interessi.

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Federalberghi partecipa attivamente alla promozione turistica del territorio, di concerto con le altre strutture ed enti deputati a tale funzione. La specializzazione richiesta dallo svolgimento della professione di albergatore ha reso necessario lo svilupparsi di una struttura consulenziale differente da quella delle altre associazioni di categoria. Centinaia di aziende associate sono il sintomo di una categoria compatta ed omogenea: ecco la forza imprenditoriale che Federalberghi rappresenta! Questa forza è al servizio dell’albergatore che vuole crescere in un mercato sempre più vasto, ma anche sempre più selettivo.

Federalberghi assume un ruolo di primo piano nelle relazioni sindacali del comparto turistico locale e nazionale. FedTo assiste l’Associato nelle problematiche concernenti l’organizzazione della struttura ricettiva, i rapporti con la clientela, l’adeguamento della struttura e degli impianti, la sicurezza, la prevenzione incendi, la gestione ambientale, la privacy, le assicurazioni, l’adempimento alle norme di P.S. La consulenza fiscale e la tenuta della contabilità avvengono tramite studi specializzati convenzionati. Federalberghi assiste l’Associato nel rapporto di lavoro, dall’assunzione alla cessazione del rapporto medesimo. La consulenza avviene in sede tramite consulenti qualificati.

FedTo è socio dell’Ente Bilaterale Lavoro e Turismo della provincia di Torino. Know how e prestazioni professionali di alto livello. Consulenza e informazione sulla normativa in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale in ambito turistico-ricettivo. Contrattazione integrativa aziendale, arbitrato, e conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro (compresi i licenziamenti e le sanzioni disciplinari) e definizione nelle vertenze sindacali individuali e collettive. Applicazione del CCNL e dei protocolli aggiuntivi. Consulenza specialistica mediante personale e tecnici specializzati: su temi specifici (p.es.

Formazione e Aggiornamento Professionale

FedTo promuove e organizza per gli imprenditori alberghieri, per i loro collaboratori e dipendenti corsi di formazione e aggiornamento professionale con l’intento di accrescere il livello qualitativo delle imprese rappresentate: dalla gestione del personale alle tecniche di marketing, dalla contabilità al rapporto con la clientela. Sono in catalogo sia corsi obbligatori (p.es. antincendio, R.S.P.P., Sic.Lav.) che facoltativi per il tramite di CIOFS, agenzia formativa FedTo e grazie all’Academy del turismo di cui FedTo è componente del Comitato d’Indirizzo e del Comitato Tecnico Scientifico ed all’ITS Turismo Piemonte di cui FedTo è componente del CTS. Particolare attenzione ai fondi interprofessionali (p.es.

Informazione e Promozione

FedTo informa con tempestività i propri Associati su tutte le novità che riguardano il turismo in generale e il settore della ricettività in particolare. Piani di marketing e ricerche di mercato con cui ci si propone di effettuare una promozione che dia una rinnovata immagine del settore turistico-ricettivo.

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Convenzioni e Vantaggi per gli Associati

SIAE - l’associato Federalberghi risparmia fino al 30% sui diritti dovuti per radio, televisioni e altri strumenti presenti nell’albergo, nonché sui diritti dovuti a SCF. ItalyHOTELS - portale di prenotazione del sistema Federalberghi. Interflora Italia - network specializzato nella vendita di fiori e piante on line. Samsung per l’hospitality - servizi conference e soluzioni TV -. Assobiomedica le strutture associate a Federalberghi potranno essere utilizzate dai soci Assobiomedica per svolgimento eventi. Ford Motor Company - azienda leader nella commercializzazione di vetture e veicoli commerciali. Poste Italiane - cessione crediti d’imposta. Federlab Italia - test “molecolari”, “antigenici” e “sierologici” per la diagnosi SARS-CoV-2; Nexi - sicurezza incassi da prenotazioni online e a distanza. Sono in essere, inoltre, convenzioni locali con: Cat.Com.

Obbligatorietà dell'Iscrizione e Contribuzione

L’iscrizione del datore di lavoro a un Ente Bilaterale ed il pagamento della relativa contribuzione sono obbligatorie solo se l’azienda è associata a una delle organizzazioni che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

In buona sostanza, se, secondo il contratto collettivo nazionale, sono previsti, per i lavoratori, benefici aggiuntivi di carattere economico /assistenziale, il datore di lavoro ha tre strade:

  1. corrispondere ai dipendenti un elemento ulteriore della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti;
  2. corrispondere direttamente dei benefici equivalenti a quelli spettanti;
  3. oppure aderire all’Ente Bilaterale e pagare la relativa contribuzione.

La contribuzione a EBITEN è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese. Il contributo mensile dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell’1% dell’ammontare della retribuzione lorda salvo eventuale deroga in capo alla contrattazione collettiva di categoria ammessa dalle Confederazioni che può prevedere quote differenti (N.B. verificare per ciascun C.C.N.L.

Alternative all'Adesione all'Ente Bilaterale

In tema di versamenti agli Enti Bilaterali, la circolare in oggetto parrebbe consentire, in alternativa al versamento di quanto dovuto agli enti previsti dal CCNL applicato in azienda, il versamento anche ad altri enti bilaterali o addirittura a società in grado di erogare servizi analoghi. Nel caso in cui l’azienda optasse per questa opportunità il contratto può ritenersi applicato nella sua integralità? In primis pare opportuno richiamare la definizione di “ente bilaterale” così come definito dall’art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 81/2008.

All’interno della Contrattazione Collettiva si possono ravvisare una molteplicità di sistemi di bilateralità che rispecchiano le caratteristiche precedentemente elencate: gli organismi paritetici ex art. 2 comma 1, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008; i Fondi Interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 legge n. 388/2000.

Con riferimento al quesito in oggetto, appare fondamentale chiarire come la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15 dicembre 2010 (c.d. “Circolare Sacconi”) fornendo un’interpretazione autentica della disciplina, inserisca la clausola inerente la contribuzione agli enti bilaterali (N.B. Tale tesi è stata confermata non solo da alcune pronunzie della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass. 10 maggio 2001, n. 6324).

L’obbligazione pertanto può essere adempiuta in diversi modalità fra loro equivalenti e che spaziano dall’adesione all’ente bilaterale contrattualmente individuato, fino al pagamento di un importo corrispondente previsto dal CCNL in favore del lavoratore o all’utilizzo di altro strumento che garantisca al dipendente di usufruire del beneficio. Riassumendo tutto quanto sopra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circ. Anche rispetto alle prestazioni sanitarie si ribadisce che la circolare stessa evidenzia come la tutela possa essere garantita al prestatore anche tramite la corresponsione di una entità monetaria congrua o l’erogazione di prestazioni equivalenti.

Inoltre, a chiosa di tutto quanto sopra, per quanto concerne possibili contestazioni da parte degli enti preposti ai controlli in materia, con particolare riferimento all’accesso ai “benefici contributivi”, alleghiamo circolare INPS n. 51 del 18 aprile 2008; di particolare rilevanza il punto 4) della circolare summenzionata dove viene chiarito per l’appunto che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato all’applicazione della sola parte economica e normativa e non a quella obbligatoria giacché ciò risulterebbe in contrasto con i principi di libertà sindacale di cui all’art. 39 della Cost.

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