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Enti di Promozione Turistica: Definizione e Funzioni in Italia

La normativa delle Regioni a Statuto ordinario in materia di turismo, sotto il profilo contenutistico, si muove lungo le direttive tracciate dalla normativa statale che si è succeduta nel tempo. Si è passati dalla prima legge-quadro sul turismo (L. n.217/1983 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", poi abrogata dalla L.135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo") sino a giungere all’ultimo intervento normativo attuato con il c.d. Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n.79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.

In alcuni casi l’intervento normativo si è realizzato mediante l’adozione di leggi organiche comprendenti tutti o quasi i settori sopra citati al fine di raccogliere in un unico testo normativo le disposizioni in precedenza sparse in vari altri atti legislativi: si vedano ad esempio i testi unici approvati dalle Regioni Toscana (L.R. 23 marzo, n.42), Veneto (L.R. 4 novembre 2002, n.33 e s.m.e i.), Marche (L.R. 11 luglio 2006, n.9), Umbria (L.R.

Una caratteristica comune delle leggi adottate dalle regioni in tema di ordinamento dell’organizzazione turistica è l’attenzione dedicata al sistema d’informazione e accoglienza turistica che si realizza con gli uffici IAT (Informazioni accoglienza turistica) previsti in tutte le Regioni, e che erano originariamente stati istituiti dalle ex Aziende di promozione turistica ai sensi della prima legge quadro sul turismo (art.

A oggi gli IAT sono generalmente gestiti dalla Provincia o dai comuni, singoli o associati, spesso con il coinvolgimento delle Agenzie per il turismo, anche se non mancano casi in cui è consentito ai soggetti privati chiedere alla regione l’utilizzo della denominazione di IAT per i propri uffici d’informazione e accoglienza turistica (v. art.16 L.R.

Altro riferimento rintracciabile nelle leggi regionali esaminate è costituito dal rilievo assunto dai c.d. “Sistemi turistici locali” che, si ricorda, sono stati definiti per la prima volta dall’art. 5 della Legge n. 135 del 29 marzo 2001 (poi abrogata dal D.Lgs.

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I sistemi turistici locali, costituiscono “il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio caratterizzati dall’offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, compresi i prodotti eno-gastronomici e dell’artigianato locale”(così recita l’art.9 della L.R.

Le funzioni amministrative di competenza regionale sono svolte, oltre che tramite gli assessorati al ramo, da strutture regionali che assumono forme diverse secondo la scelta operata da ciascuna regione: generalmente in quasi tutte le regioni sono state soppresse le Aziende di promozione turistica (APT) la cui istituzione da parte delle regioni era prevista dalla prima legge quadro sul turismo (L. n. 217/1983) e sostituite con Agenzie regionali per la promozione del turismo facenti parte della c.d.

Così la L.R. Allo stesso modo la Regione Liguria con la l.r.

La regione Umbria invece affida i compiti di supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e integrata alla società Sviluppumbria S.p.A.(Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.). cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 , “società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing", mentre la regione Piemonte promuove (art.9 e ss. della L.R. n. 75/1996) la costituzione di Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) che operano in ambiti turistici territorialmente individuati quali strumenti di organizzazione a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

La legge n.56 del 2014 (c.d. L’entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (c.d.

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Il processo di trasferimento delle funzioni diverse da quelle fondamentali è regolato dalle disposizioni contenute all’art.1, c. 89 e ss., della legge n. 56 del 2014 che dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, “attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni”.

In merito alle funzioni delle città metropolitane, si stabilisce che esse esercitano, oltre alle funzioni espressamente indicate nel comma 44 dell’art.1 della legge, quelle fondamentali degli enti di area vasta (province) di cui al comma 85 e quelle già esercitate dalle province che lo Stato e Regioni ritengano di dovere ad esse conferire; le residue funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art.118 Cost., sono invece conferite dallo Stato o dalle Regioni a livello comunale definendo se esse debbano essere esercitate in forma singola o associata, ovvero per quelle che necessitano di un esercizio a livello unitario, a livello regionale (punto 5 lett.

Le funzioni degli enti di area vasta non assegnate alle città metropolitane o riassorbite dalle Regioni, devono essere assegnate ai comuni o alle loro forme associative, tenendo conto della “possibile valorizzazione delle autonomie funzionali e delle più ampie forme di sussidiarietà orizzontale” e sempre che, nel processo di riordino non ne venga disposta la soppressione o la rimodulazione(punto 8 lett.

Gli enti di area vasta mantengono “esclusivamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti” e a essi devono essere riassegnate “solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali…..-OMISSIS- e della piena attuazione di quanto previsto dal comma 90 dell’art.1 della legge (soppressione e/o riordino degli enti oin ambito provinciale o sub-provinciale che gestiscono servizi di rilevanza economica di competenza comunale o provinciale n.d.r.), sono ad essi riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione” (punto 8 lett.

Per le funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, ciascuna Regione deve provvedere a definire l’elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive province non riconducibili alle funzioni fondamentali e ad operarne il riordino nel rispetto dei principi e delle modalità concordati nell’Accordo (punto 9 lett.

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La legge regionale della Lombardia 8 luglio 2015, n. 19 “RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE DELLA REGIONE E DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPECIFICITÀ DEI TERRITORI MONTANI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. La Regione Liguria con la legge 10 aprile 2015, n.15 “DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N.

Nello specifico, i Capi I, II, III del citato Titolo III intervengono rispettivamente sulla legge regionale 4 ottobre 2006,n. Si prevede, infine, una norma di chiusura (art.49) secondo la quale i riferimenti alle Province contenuti nelle leggi regionali n.44/1999 (Norme per l’esercizio delle professioni turistiche)e s.m. “1. Nel quadro delle disposizioni della legge n. 2. Il titolo II della legge “Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra regione, città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della legge n.

Le funzioni in parola sono state poi ulteriormente precisate e ampliate con la legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 “ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N.

  • alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n.
  • al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n.

Fanno infine capo ai Comuni e alle Unioni di Comuni le funzioni che attengono alla vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza e sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) mentre questi stessi enti collaborano con la Regione nelle attività di vigilanza e controllo sulle funzioni delegate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna ai sensi della sopra citata legge regionale n. 13 del 2015 di attuazione della legge c.d.

Quanto alla Regione Toscana, la legge regionale 3 marzo 2015, n.22 “RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N.56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI).

  • le funzioni in materia di forestazione.

Il Capo III della legge reca le “Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni” e prescrive, nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dalla L.R. Con la recente Legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 “RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI TURISMO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 22/2015. MODIFICHE ALLA L.R. 42/2000 E ALLA L.R.

Il Capo I della legge, comprendente ben 84 articoli, modifica, pertanto, il Testo unico in materia di turismo n.42/2000 modificando l’assetto delle competenze amministrative, assetto che diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla L. R. Generalmente può dirsi comunque che le funzioni comunali in materia sono quelle riguardanti le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, le competenze in tema di gestione del demanio marittimo, mentre sono tendenzialmente affidate alle Province le professioni turistiche, l’organizzazione degli I.A.T.

Nelle leggi delle varie Regioni è possibile rintracciare alcune caratteristiche comuni in particolare quando si rinvia a fonti secondarie la regolamentazione di dettaglio di alcuni settori: così, ad esempio, spetta a regolamenti attuativi il compito di disciplinare il funzionamento e i requisiti delle strutture d’informazione e accoglienza turistica istituite sul territorio in termini di standard qualitativi e quantitativi (v. art.23 L.R. Abruzzo n. 54/1997, art.11 L.R. Lombardia n.27/2015, art.7 L.R. Toscana n.42/2000, art.9 L.R.

E ancora sono demandate a regolamenti attuativi le modalità di costituzione., riconoscimento e sostegno dei Sistemi turistici locali (art.3 L.R. Basilicata n.7/2008, art.10 della L.R. Campania n.18/2014, art.5 L.R. Puglia n.1/2002). Si veda in proposito l’art.15 della L.R. Calabria n. 8/2008, gli artt. 24 e 25 della L.R. Campania n.18/2004, l’art.22 della L.R.

La regione Toscana con il Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R , di attuazione del Testo unico sul turismo di cui alla L.R. Infine merita una segnalazione, la legge della Regione Lazio n.13 del 2007(art.23) e quella della regione Calabria n.

La società per azioni in house ENIT S.p.A. supporta il Ministero per il raggiungimento degli obiettivi strategici istituzionali, per promuovere l’offerta turistica italiana e rafforzarne l’attrattività valorizzando la pluralità delle tradizioni locali nell’ambito di una comunicazione d’immagine unitaria, coerente e omogenea del “marchio Italia”, in particolare sui mercati internazionali.

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