Esame di Maturità per Studenti Stranieri: Requisiti e Modalità
La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che fa registrare il progressivo aumento degli iscritti anche nella scuola secondaria di secondo grado.
In particolare, è frequente il caso di studenti provenienti da altri Paesi che chiedono l'iscrizione a classi, anche intermedie, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Gli studenti stranieri potranno iscriversi al superiore e sostenere gli esami di Stato anche senza licenza di scuola media, ma dovranno dimostrare di avere la preparazione adeguata alla classe per la quale chiedono l'iscrizione.
Iscrizione secondo età anagrafica
Qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora, secondo l'ordinamento scolastico italiano, in età di obbligo di istruzione, vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell'ordinamento degli studi e del corso di studi eventualmente seguito nel paese di provenienza, dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno e del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Qualora, invece, gli studenti stranieri che richiedono l'iscrizione ad una classe intermedia non siano più soggetti all'obbligo, almeno sedicenni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero.
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I requisiti richiesti
Ma questi ultimi devono provare di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
E di conseguenza, alla fine del percorso, possono essere ammessi agli esami di maturità anche senza il prescritto diploma di licenza media, previsto invece per i ragazzi italiani.
Il motivo è semplice: per questi studenti si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti, o i consigli di classe, abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, il possesso dei requisiti richiesti.
In genere, nei paesi di origine i giovani stranieri hanno seguito i corsi di studio previsti dagli ordinamenti locali che, seppur diversi dal nostro, li hanno portati a conseguire un titolo di studio.
E la italiana che li ha accolti non ha avuto "nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico".
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Accesso all'istruzione universitaria
L’accesso all’istruzione universitaria dello straniero regolarmente soggiornante deve garantire condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.
Possono accedere ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università gli stranieri titolari di:
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o per asilo umanitario, per motivi religiosi;
- titolo di studio superiore conseguito in Italia e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di iscrizione alle prove;
- diplomi finali rilasciati dalle scuole italiane statali e paritarie all’estero o dalle scuole internazionali funzionanti in Italia o all’estero oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio;
- permesso di soggiorno per motivi di studio in corso di validità, immatricolati nei precedenti anni accademici ad un corso di laurea o di laurea magistrale presso un Ateneo italiano.
I cittadini stranieri che giungono in Italia dopo aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore nel loro paese e desiderano continuare il loro percorso di studio, se comunitari o in possesso di un titolo di soggiorno, possono iscriversi all’Università con le stesse modalità dei cittadini italiani presentando la loro domanda direttamente all’Università prescelta.
Per gli stranieri residenti all’estero fino all’anno accademico 2014/2015 è stata prevista la possibilità di accedere alle università italiane soltanto nell’ambito di un numero massimo di ingressi annualmente determinato con Decreto interministeriale MIUR, Interno e Ministero degli Affari Esteri.
Con la Legge 9/2014 tali quote sono state eliminate, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso (il comma 4 dell’articolo 39 del T.U. è stato abrogato).
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Procedura di pre-iscrizione
La procedura attualmente prevede che una volta individuato il corso di studio di suo interesse, lo studente straniero invii, nei termini previsti, domanda di pre-iscrizione all’Università italiana prescelta, consegnandola alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel suo Paese.
La domanda deve essere redatta in originale e duplice copia sul Modello “A” disponibile sul sito del Ministero dell’Università e dell’Istruzione. Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti, tradotti ufficialmente in Italiano, indicati nel modello stesso.
La valutazione di titoli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore (Legge 148/2002 art. 2).
La Rappresentanza, acquisita la domanda di preiscrizione, procede a rilasciare il visto d’ingresso, al fine di consentire allo studente di sostenere l’esame di ammissione all’Università e l’immatricolazione.
Se non ne sono esonerati in quanto già in possesso di idonea certificazione, gli studenti stranieri devono anche sostenere una prova di lingua italiana, che si svolge presso la sede dell’Università scelta secondo il calendario pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione.
Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste -chi non abbia superato la prova di lingua italiana.
I titoli conseguiti all’estero al termine di un percorso scolastico di almeno 12 anni sono validi per l’accesso ai corsi di laurea triennali ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso le Università italiane e ai corsi di Diploma accademico di primo livello presso le istituzioni per l’Alta Formazione, Artistica e Musicale (AFAM), purché consentano l’accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia.
Tali titoli consentono in linea generale la prosecuzione agli studi nella formazione superiore Italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero.
Nel caso in cui tali titoli siano stati ottenuti tramite la frequenza di percorsi formativi di durata inferiore ai due anni, l’ammissibilità ai corsi della formazione superiore italiana sarà responsabilità dalle istituzioni italiane presso le quali venga fatta richiesta di iscrizione.
Sarà cura di dette istituzioni procedere a tale valutazione tenendo conto dell’intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale.
I candidati italiani con titolo estero valido dell’Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, Dlgs 286 del 25 luglio 1998, come modificato dall’art. 26 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” accedono senza limitazioni di contingente.
Se nel Paese di provenienza il diploma di scuola superiore si consegue al termine di un percorso scolastico inferiore ai dodici anni, gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche, in alternativa:
- la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per gli studi universitari degli anni necessari per “arrivare” a 12 (il primo anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni);
- un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni;
- certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti;
- proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all’interno della medesima istituzione.
Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono presentare domanda di immatricolazione direttamente all’Università prescelta secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare, stabiliti da ciascun Ateneo e accedono a parità di condizioni dei cittadini italiani.
E’ possibile l’iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, se in possesso di un titolo di studio valido e della documentazione che segue:
- Il titolo di studio originale o copia conforme o certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, che deve essere stato conseguito al termine di un ciclo scolastico di almeno dodici anni, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o Apostille (l’Apostille sostituisce la legalizzazione se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961). Non è obbligatorio né far legalizzare il titolo di studio né farvi apporre l’Apostille se il titolo è stato rilasciato da uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con Legge 24 aprile 1990, n.106 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia) o da un’istituzione tedesca (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull’esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).
- La “dichiarazione di valore in loco” (cioè una dichiarazione che attesti che il titolo è valido per iscriversi all’Università nel Paese in cui è stato conseguito) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana competente per territorio o attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri NARIC (National Academic Recognition Information Centres) - dell’Unione Europea e della rete ENIC - (European National Information Centres) - del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO. In Italia, il centro ENIC-NARIC è il Centro Informazioni Mobilita Equivalenze Accademiche e riconoscimenti dei titoli (CIMEA) che svolge attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.
- Il certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza.
- L’eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo.
Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che frequentino l’ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall’ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.
Ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico: se in possesso di un titolo di studio di primo ciclo rilasciato da una Università o di un titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta, in loco, il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di laurea magistrale non a ciclo unico prescelto.
Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo.
Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015, il superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’area sanitaria previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi.
Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili fissato dall’Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente.
A tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.
Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell’ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.
A corsi di formazione presso le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ovvero le Accademie di Belle Arti, l’Accademia Nazionale di Danza, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, le Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, i Conservatori di Musica, gli Istituti Musicali Pareggiati, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, secondo le disposizioni che disciplinano l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale presso le Istituzioni universitarie.
Gli indirizzi delle istituzioni statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale nell’ambito del sistema AFAM sono disponibili sul sito web del Ministero alla rubrica “Istituzioni” del settore AFAM - alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Per l’iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche e ai Master universitari di primo e di secondo livello, i candidati devono essere in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto.
L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.
Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. ...fermo restando l’obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l’opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese.
Anche per l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è rilevante la distinzione sopra compiuta tra gli alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano e quelli neo-entranti.
Per i primi, infatti, l’accesso alla scuola secondaria di secondo grado è sempre subordinata all’aver conseguito la licenza media (art. 191 d.lgs. 297/1994).
Diversamente, invece, il minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, proveniente da un sistema scolastico estero o che, in ogni caso, si inserisce per la prima volta in quello italiano, ha diritto ad essere ammesso a scuola anche se sprovvisto di licenza media.
Anche in questo caso, quindi, l’iscrizione è sempre ammessa ma la determinazione della classe di inserimento è demandata ad un organo interno dell’istituto scolastico.
Questo, peraltro, cambia a seconda che il minore abbia un’età inferiore o superiore a sedici anni.
Al minore infrasedicenne, infatti, ancora sottoposto all’obbligo scolastico, si applicherà quanto disposto dall’art. 45 co.2 D.P.R. 394/1999 e pertanto la valutazione in merito alla sua iscrizione a scuola spetterà al collegio dei docenti; invece, il minore che abbia superato i sedici anni, e quindi non più soggetto all’obbligo scolastico, sarà sottoposto alla valutazione del consiglio di classe, come prescritto dall’art. 192 co.3 d.lgs.
La possibilità di frequentare la scuola secondaria superiore senza aver conseguito la licenza media non poteva che comportare il riconoscimento della possibilità per tali alunni di essere ammessi, una volta giunti all’ultimo anno del corso di studi, all’esame di Stato pur in assenza del suddetto titolo.
Il riconoscimento formale di un titolo di studio permette di attribuire valore legale a tale titolo in Italia.
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