Regolamento FIGC: Tesseramento di Calciatori Stranieri
L'articolo 40 quater, comma 1, delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) disciplina il tesseramento di calciatori extracomunitari nelle società della Lega Nazionale Dilettanti.
Nello specifico, la norma prevede che tali società possano richiedere il tesseramento e schierare in campo due soli calciatori extracomunitari, a condizione che siano in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia.
Inoltre, è necessario che sia documentato:
- Copia del permesso di soggiorno
- Documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.
La condizione fondamentale per il tesseramento è, quindi, il possesso del permesso di soggiorno o di un documento equipollente che certifichi la permanenza legale del calciatore in Italia.
Una questione rilevante riguarda la responsabilità delle società nel caso in cui il tesseramento sia stato autorizzato sulla base della presentazione della ricevuta del kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno.
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Non sussiste responsabilità allorché la società calcistica abbia inviato all’Ufficio tesseramenti anche le ricevute attestanti la presentazione del kit postale contenente la documentazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno e, sulla scorta dell’invio di tali ricevute, l’Ufficio tesseramenti abbia ritenuto di poter espressamente autorizzare il tesseramento dei calciatori coinvolti.
Ciò in quanto l’Ufficio federale, alla luce del sopra descritto contesto normativo, non poteva che emettere il predetto provvedimento autorizzativo, dal momento che la documentazione prodotta dai deferiti al fine di legittimare la presenza degli atleti sul territorio italiano (i.e. il c.d. kit postale) può ritenersi documento equipollente al permesso di soggiorno, in quanto legittimante la presenza degli stessi sul territorio italiano.
In tal caso, l'Ufficio federale, valutando la documentazione disponibile al momento della richiesta, può autorizzare il tesseramento, considerando la ricevuta del kit postale come documento equipollente al permesso di soggiorno.
Inoltre il provvedimento autorizzativo federale, sebbene rilasciato sulla base delle informazioni e dei dati a quel momento disponibili e valutabili dal preposto Ufficio tesseramenti, ha consentito il corretto e lecito impiego dei calciatori nelle ordinarie attività sportive, scriminando qualsiasi profilo di responsabilità dei deferiti che, proprio sulla scorta dell’affidamento serbato sulla concomitante circostanza (i) dell’avvio del procedimento presso la Questura finalizzata al conseguimento del permesso di soggiorno e (ii) dell’avvenuto ottenimento dello specifico titolo federale (i.e. l’autorizzazione al tesseramento) per la legittimazione degli atleti in ambito calcistico, hanno ben potuto ritenere di non incorrere in alcuna violazione schierando i calciatori nel corso delle ordinarie attività sportivo-dilettantistiche, pur nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno.
La Corte ha ritenuto che l’autorizzazione dell’Ufficio tesseramenti assume rilevanza in punto di correttezza dell’iter procedurale che le società devono intraprendere per il tesseramento di giocatori extra U.E., altrimenti si andrebbero inaccettabilmente a “svuotare” di significato le funzioni ed il ruolo dell’Ufficio tesseramenti, quale organo deputato a valutare, autonomamente e sulla base di una propria distinta verifica fondata sulle disposizioni dell’ordinamento federale di riferimento, la sussistenza dei requisiti necessari per il tesseramento dei calciatori.
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