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Tesseramento Stranieri LND: Documenti Necessari e Procedure

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste in materia di tesseramento, sulla piattaforma L.N.D.

A seguito della pubblicazione dei Comunicati Ufficiali FIGC n. 276/A e 277/A del 29/06/2024, riportati integralmente dalla LND con propri Comunicati Ufficiali n. 482 e 483 di pari data, inerenti i termini e le disposizioni in materia di tesseramento per le Società dei Campionati di Calcio a 11 e Calcio a 5 della LND nella s.s. Calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani dilettanti” Italiani/e e Stranieri/e ex D. Lgs.

Si segnala che per le pratiche di ritesseramento già depositate sul portale, si dovrà procedere all’ integrazione dei documenti eventualmente mancanti, ai fini dell’approvazione delle indicate pratiche.

Con riferimento a quanto sopra, di seguito link da cui è possibile scaricare breve guida, predisposta dai Sistemi Informativi della LND, attinente alle pratiche di accordo preliminare di cui all’art.

La Lega Nazionale Dilettanti informa che, in relazione al tesseramento dei calciatori e delle calciatrici minori di età anche nell’ambito del nuovo sistema normativo disciplinato dall’art.

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Calciatori/calciatrici stranieri/e minorenni, che possono documentare di essere iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano (anno scolastico in corso 2023/2024 e anno scolastico 2022/2023) e che seguono, ai fini del primo tesseramento in Italia, le stesse procedure dei cittadini minorenni italiani, a condizione che provino, come richiesto dall'art. 16, comma 3 del D.

Calciatori/calciatrici stranieri/e che non hanno compiuto i 10 anni di età e che non possono avvalersi della procedura ai sensi del D.

Contestualmente a questo rilascio, si porta inoltre a conoscenza che sul portale L.N.D.

Requisiti e Documentazione per Calciatori Extra-Comunitari

L’art. 40 quater, comma 1, delle NOIF prevede “Le società della Lega Nazionale Dilettanti…possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari…purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato: (…) b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento”.

La condizione cui la norma in commento subordina il tesseramento di calciatori extra-comunitari è data dal possesso del permesso di soggiorno, ovvero di “documento equipollente” in forza del quale al calciatore non possa essere contestata l’attuale permanenza sul territorio italiano.

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Pertanto, non sussiste responsabilità allorché la società calcistica abbia inviato all’Ufficio tesseramenti anche le ricevute attestanti la presentazione del kit postale contenente la documentazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno e, sulla scorta dell’invio di tali ricevute, l’Ufficio tesseramenti abbia ritenuto di poter espressamente autorizzare il tesseramento dei calciatori coinvolti.

Ciò in quanto l’Ufficio federale, alla luce del sopra descritto contesto normativo, non poteva che emettere il predetto provvedimento autorizzativo, dal momento che la documentazione prodotta dai deferiti al fine di legittimare la presenza degli atleti sul territorio italiano (i.e. il c.d. kit postale) può ritenersi documento equipollente al permesso di soggiorno, in quanto legittimante la presenza degli stessi sul territorio italiano; inoltre il provvedimento autorizzativo federale, sebbene rilasciato sulla base delle informazioni e dei dati a quel momento disponibili e valutabili dal preposto Ufficio tesseramenti, ha consentito il corretto e lecito impiego dei calciatori nelle ordinarie attività sportive, scriminando qualsiasi profilo di responsabilità dei deferiti che, proprio sulla scorta dell’affidamento serbato sulla concomitante circostanza (i) dell’avvio del procedimento presso la Questura finalizzata al conseguimento del permesso di soggiorno e (ii) dell’avvenuto ottenimento dello specifico titolo federale (i.e. l’autorizzazione al tesseramento) per la legittimazione degli atleti in ambito calcistico, hanno ben potuto ritenere di non incorrere in alcuna violazione schierando i calciatori nel corso delle ordinarie attività sportivo-dilettantistiche, pur nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno.

Inoltre la Corte ha ritenuto che l’autorizzazione dell’Ufficio tesseramenti assume rilevanza in punto di correttezza dell’iter procedurale che le società devono intraprendere per il tesseramento di giocatori extra U.E., altrimenti si andrebbero inaccettabilmente a “svuotare” di significato le funzioni ed il ruolo dell’Ufficio tesseramenti, quale organo deputato a valutare, autonomamente e sulla base di una propria distinta verifica fondata sulle disposizioni dell’ordinamento federale di riferimento, la sussistenza dei requisiti necessari per il tesseramento dei calciatori.

Numero: n.

Riferimenti normativi: art.

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ACCORDI PRELIMINARI EX ART.

Per i/le calciatori/calciatrici tesserati/e nella s.s. 2024/2025 a norma degli artt.

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