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Tesseramento di Calciatori Dilettanti Stranieri: Requisiti e Normative

Con il supporto dell'Agente Sportivo Olimpio Ciccone, esperto in contrattualistica, intermediazione e diritto sportivo, analizzeremo le problematiche legate al mondo del calcio dilettantistico, rispondendo alle domande dei lettori.

Per analizzare l’argomento dobbiamo vedere cosa ci dicono le NOIF in materia di tesseramento. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

In un periodo storico in cui l’integrazione razziale sta diventando realtà anche in Italia con le prime classi delle elementari che spesso costituiscono un vero melting pot di giovanissimi, si impone anche per le organizzazioni sportive l’esigenza di adeguare le proprie normative alla mutata dimensione socio-culturale del Paese. La funzione sociale e di formazione che lo Statuto Figc attribuisce al Calcio di Base, infatti, deve svilupparsi accompagnando, da un lato, il diffondersi di tale fenomeno, dall’altro, però, contrastando le potenziali controindicazioni che possono verificarsi in vigenza di una disciplina eccessivamente elastica.

La disciplina del tesseramento degli stranieri nei campionati “Dil” si articola nelle disposizioni delle NOIF, nonché nelle nuove normative FIFA, in vigore dal 1/10/2009, in materia di minori. Queste ultime riducono significativamente la circolazione di tali atleti, allo scopo di impedire che giovani vengano ‘estirpati’ dal loro contesto per finalità speculative legate allo svolgimento dell’attività sportiva.

La “base” su cui si fonda il reticolato normativo, è costituita dall’art. 40bis NOIF, che, negli ultimi anni è stato integrato e corretto dal Consiglio Federale, per agevolare le società “Dil” nel rispetto degli adempimenti previsti dalla ‘legge Bossi Fini’ in materia di permessi di soggiorno.

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Requisiti Generali per il Tesseramento

L’art. 40 quater, comma 1, delle NOIF prevede che “Le società della Lega Nazionale Dilettanti…possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari…purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato:

  1. copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento”.

La condizione cui la norma in commento subordina il tesseramento di calciatori extra-comunitari è data dal possesso del permesso di soggiorno, ovvero di “documento equipollente” in forza del quale al calciatore non possa essere contestata l’attuale permanenza sul territorio italiano.

In particolare, l’esclusione di qualsiasi forma di lavoro - subordinato o autonomo - che caratterizza il rapporto tra club e atleta in ambito Lnd, ai sensi dell’art. Per tale ragione, occorre depositare presso il competente Comitato o Divisione (i quali trasmettono incartamento all’Uff. Tesseramento centrale Figc per la verifica della documentazione e l’inoltro della richiesta del Certificato Internazionale di Trasferimento) attestato di svolgimento di attività lavorativa o di studio da parte del cittadino extracomunitario, nonché certificato di residenza e “permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento”, rilasciati da autorità territoriali della provincia in cui ha sede la società o in provincia limitrofa.

Su tale aspetto, ormai da alcune stagioni, interviene, tra la fine di una stagione e l’inizio dell’altra, un comunicato ufficiale della Segreteria Federale con cui, onde agevolare i club nelle relative operazioni, si dispone che “ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis art. 40 Noif, in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2011” (C.U.

Quanto sopra appare condivisibile, sotto il profilo del rispetto della normativa statuale, in quanto, “l’attività agonistica dilettantistica al 31/03/2011 è già avviata nella sua fase conclusiva” e “in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall’Italia per l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza”: per tali ragioni, “considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2011, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2011”, si è ritenuto opportuno derogare alla disposizione dell’art.

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Tesseramento di Minorenni Stranieri: la Disciplina FIFA

Notevolmente più complesse, invece, le procedure relative al tesseramento di minorenni stranieri a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina ad hoc prevista dalla FIFA, contenuta nel Regolamento sullo Status e trasferimenti dei calciatori in vigore dal 1/10/09. Con CU n.

In particolare, con tale riforma (art. 19 Regolamento Fifa vigente dal 1° ottobre 2009) si è previsto che “ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all’approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La richiesta di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento e/o 1° tesseramento da parte di una Federazione è soggetta alla previa approvazione della sotto-commissione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della Fifa.

Fino al 30/09/2009, infatti, per quanto atteneva ai “primi tesseramenti” la competenza era riservata alla Federazione destinataria della richiesta. Dal 1/10/09, invece, la potestà di autorizzare dette operazioni, previa verifica della ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 19, è stata avocata dalla Fifa, a causa dell’esercizio, forse disinvolto, che alcune Federazioni avevano fatto delle prerogative loro concesse in tale delicata materia.

La Fifa ha trasmesso alle Federazioni un elenco di documenti da produrre, a cura delle società, in originale o copia autentica, nei tre diversi casi di tesseramento di minore straniero (“tesseramento di minori in Italia al seguito dei genitori; trasferimento all’interno del territorio U.E. e dell’Area Economica Europea di calciatori tra 16 e 18 anni; tesseramento minori frontalieri”), in applicazione dell’art.

Innanzitutto non è stata prevista alcuna differenza tra minori comunitari ed extracomunitari, tranne che nella fascia 16-18 anni, nella quale, per i primi, è prevista una regolamentazione più elastica rispetto ai secondi.

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Se, infatti, i ‘non professionisti’ italiani, ai sensi dell’art. Per quanto attiene, al tesseramento di minorenni soggiornanti in Italia al seguito dei genitori (cd. primo tesseramento e proveniente da Federazione estera), ovvero di atleti extracomunitari inferiori a 18 anni di età e di cittadini europei infrasedicenni, oltre alla richiesta di tesseramento (“sottoscritta dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale”), alla dichiarazione “attestante la sussistenza o meno di pregressi tesseramenti presso Federazioni Estere” ed al “certificato di iscrizione scolastica” (alternativo, per i minori superiori a 16 anni di età, a documenti attestanti l’attività lavorativa svolta) sono divenuti fondamentali ulteriori incartamenti quali “contratto di lavoro dei genitori”, “certificato di nascita del calciatore”, “documento identificativo del calciatore e dei genitori”, “certificato di residenza del calciatore e dei genitori”, “permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori”.

Avuto riguardo, invece, alle altre due tipologie di tesseramento (“trasferimento all’interno del territorio U.E. e dell’Area Economica Europea di calciatori tra 16 e 18 anni e tesseramento calciatori minori frontalieri”), la nuova disciplina riserva problematiche di gran lunga inferiori a quelle sopra indicate. Quanto ai trasferimenti di cittadini di età compresa tra 16 e 18 anni, in ambito UE, è sufficiente depositare, oltre a quanto previsto dall’art. 40bis NOIF, dichiarazione del legale rappresentante della società di destinazione, in ordine alle condizioni di vita e di alloggio del minore, nonché l’autorizzazione al trasferimento da parte dei genitori ed il loro documento di identità.

Pertanto, non sussiste responsabilità allorché la società calcistica abbia inviato all’Ufficio tesseramenti anche le ricevute attestanti la presentazione del kit postale contenente la documentazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno e, sulla scorta dell’invio di tali ricevute, l’Ufficio tesseramenti abbia ritenuto di poter espressamente autorizzare il tesseramento dei calciatori coinvolti. Ciò in quanto l’Ufficio federale, alla luce del sopra descritto contesto normativo, non poteva che emettere il predetto provvedimento autorizzativo, dal momento che la documentazione prodotta dai deferiti al fine di legittimare la presenza degli atleti sul territorio italiano (i.e. il c.d. kit postale) può ritenersi documento equipollente al permesso di soggiorno, in quanto legittimante la presenza degli stessi sul territorio italiano; inoltre il provvedimento autorizzativo federale, sebbene rilasciato sulla base delle informazioni e dei dati a quel momento disponibili e valutabili dal preposto Ufficio tesseramenti, ha consentito il corretto e lecito impiego dei calciatori nelle ordinarie attività sportive, scriminando qualsiasi profilo di responsabilità dei deferiti che, proprio sulla scorta dell’affidamento serbato sulla concomitante circostanza (i) dell’avvio del procedimento presso la Questura finalizzata al conseguimento del permesso di soggiorno e (ii) dell’avvenuto ottenimento dello specifico titolo federale (i.e. l’autorizzazione al tesseramento) per la legittimazione degli atleti in ambito calcistico, hanno ben potuto ritenere di non incorrere in alcuna violazione schierando i calciatori nel corso delle ordinarie attività sportivo-dilettantistiche, pur nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno.

(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, in considerazione dell’avvenuto tesseramento dei calciatori, pur nelle more del perfezionamento del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno da loro richiesto, non sussistesse contraddizione rispetto ai principi già statuiti in termini di oneri di diligenza e conseguente responsabilità disciplinare del dirigente sportivo sulla verifica della veridicità del permesso di soggiorno secondo cui “Incorre in responsabilità disciplinare il dirigente sportivo che ometta di verificare i dati risultanti dal titolo di soggiorno nel territorio dello Stato trasmesso in copia, mediante programma di messaggistica, dal calciatore di nazionalità estera, non rientrante tra i paesi UE, risultando in contrasto sia con gli ordinari doveri di diligenza e prudenza da osservare nelle relazioni interpersonali sia con i canoni comportamentali sanciti espressamente dall’ art.32, commi 2, 7 e 8, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all’art. artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, N.O.I.F, , canoni comportamentali commisurati alla qualifica rivestita e alla rilevanza esterna delle attività poste in essere in detta qualifica, nonché con i doveri di lealtà, correttezza e probità a cui, ai sensi dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ogni soggetto, tra quelli individuati dall’art.2 del medesimo Codice, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.” (CFA, SS.UU., n. 18/2023-2024).

Inoltre la Corte ha ritenuto che l’autorizzazione dell’Ufficio tesseramenti assume rilevanza in punto di correttezza dell’iter procedurale che le società devono intraprendere per il tesseramento di giocatori extra U.E., altrimenti si andrebbero inaccettabilmente a “svuotare” di significato le funzioni ed il ruolo dell’Ufficio tesseramenti, quale organo deputato a valutare, autonomamente e sulla base di una propria distinta verifica fondata sulle disposizioni dell’ordinamento federale di riferimento, la sussistenza dei requisiti necessari per il tesseramento dei calciatori.

Si può affermare che la corretta applicazione della nuova normativa riguardante il tesseramento degli stranieri in ambito dilettantistico necessiti di adeguate competenze tecniche da parte dei dirigenti, trattandosi di materia complessa per la duplice esigenza di tutelare i diritti dei calciatori, soprattutto extracomunitari, nonché di evitare il proliferare di fenomeni di speculazione sui minori. Nel condividere i rigorosi paletti posti all’ingresso nel nostro territorio di minori extracomunitari, le disposizioni di cui all’art.

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