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Gratuito Patrocinio: Requisiti e Reddito per l'Ammissione

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Requisiti di Reddito per l'Ammissione

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01 (d.m. 10 maggio 2023 in GU n. 130 del 6 giugno 2023).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale del 6 giugno, il decreto interdirigenziale 10 maggio 2023 per l’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fissato a 12.838,01€. Il precedente limite, deciso con il decreto 3 febbraio 2023, era stato fissato a 11.734,93€.

Si informa che, con nuovo Decreto del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno scorso, il Ministero della Giustizia ha adeguato nuovamente i limiti di reddito necessari per l'ammissione al gratuito patrocinio in € 12.838,01.

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Infatti, secondo la Corte, nella materia del gratuito patrocinio, la locuzione “componente della famiglia” ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio (come in caso di convivenza more uxorio, vedi Cass. Civ. n. 4975/2022, Cass. Pen. n. 109/2005, Cass. Pen. n. 19349/2005, Cass. Pen. n. 13265/2004), e ciò in quanto non sarebbe conforme ai princìpi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio (Cass., Sez. 2, 26/6/2023, n.

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Peraltro, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica, mentre, proprio perché la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella sostanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 3/10/2022, n. 37207; Cass. Pen., Sez. 4, 22/9/2021, n. 36559; Cass. Pen., Sez. 4, 9/3/2017, n. 11470; Cass. Pen., Sez. 4, 17/2/2005, n.

L'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115, secondo cui il limite di reddito per essere ammessi a tale beneficio è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione, va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo D.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione (Cass., Sez. 6-2, 21/7/2020, n.

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n.

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603 -bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.

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In alcuni casi, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.

Modalità di Presentazione della Domanda

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r.

Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato.

Ricorsi

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

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L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione.

Altre Informazioni Utili

  • Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
  • Inoltre, l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n.
  • I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
  • L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Riferimenti Normativi

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.

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