Albergo Atene Riccione

 

Guida Turistica del Friuli Venezia Giulia

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in linea con l'articolo 4, primo comma, 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, in particolare con i principi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si impegna a promuovere e regolamentare il settore turistico.

Funzioni Regionali e Attività di Vigilanza

La Regione svolge un ruolo fondamentale nell'indirizzo strategico e nella programmazione del sistema turistico regionale. Esercita, inoltre, l’attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG, come stabilito dalla legge regionale 25 giugno 1993, n. 61.

Accessibilità e Inclusione

In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori.

A tal fine, la Regione promuove la collaborazione tra autonomie locali, enti pubblici, operatori turistici e la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia.

Agenzie di Viaggio e Turismo

L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi delle disposizioni in materia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

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La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente (SUAP), con le modalità di cui all’ articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati.

Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 265).

L'agenzia di viaggio e turismo:

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  • stipula una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell’articolo 47, comma 3, e dell’articolo 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

L’esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza del direttore tecnico comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

Strutture Ricettive Turistiche

Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell’entrata in vigore del D.P.Reg. 1° luglio 2009, n. 0173/Pres. (legge regionale 2/2002, articolo 178.

Alberghi Diffusi

Gli alberghi diffusi sono strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano. Sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati.

In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell’ intera struttura per l’ intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge.

In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell’eventuale frazionamento. Tale convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

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Villaggi Sopraelevati

I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all’ interno di un’unica area.

Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi.

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