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Guida Turistica Senza Abilitazione Normativa: Cosa Cambia con la Nuova Legge

La professione di guida turistica in Italia è stata oggetto di importanti novità legislative, volte a disciplinare l'attività e a stabilire standard uniformi su tutto il territorio nazionale. La Legge n. 190 del 13 dicembre 2023, entrata in vigore il 17 dicembre 2023, e il successivo Decreto Ministeriale n. 88 del 26 giugno 2024, hanno introdotto cambiamenti significativi per l'esercizio della professione.

Quadro Normativo di Riferimento

  • Legge n. 190 del 13 dicembre 2023: Disciplina della Professione di Guida Turistica.
  • Legge n. 56 del 29 aprile 2024: Modifiche alla Legge n. 190/2023 (nell'ambito della conversione in legge del Decreto Legge sul PNRR).
  • Decreto Ministeriale n. 88 del 26 giugno 2024: Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione della Legge n. 190/2023.

La Legge n. 190 del 13-12-2023, sulla Disciplina della Professione di Guida Turistica, entrata in vigore il 17-12-2023, è stata modificata parzialmente in Parlamento con voto del 23-4-24 (nell'ambito della conversione in legge del Decreto Legge sul PNRR). Le modifiche sono all'interno della legge n. 56 del 29-4-2024, art.

Attività Propria della Guida Turistica

Ai sensi dell'articolo 2 della legge, l'attività propria della guida turistica consiste nell'illustrazione e interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Il fine di tali visite guidate è evidenziare le caratteristiche e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio e garantire la qualità delle prestazioni rese.

Elenco Nazionale delle Guide Turistiche

È istituito, presso il Ministero del turismo, l'elenco nazionale delle guide turistiche. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione (art. 5). L'esercizio della professione di guida turistica e l'iscrizione all'elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione, disciplinato all'articolo 4.

Requisiti per l'Iscrizione all'Elenco Nazionale

  • Superamento dell'esame di abilitazione.
  • Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
  • Essere già abilitati alla data di entrata in vigore della legge (17 dicembre 2023).

Le guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione e hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale possono richiedere l'iscrizione al nuovo “Elenco nazionale delle guide turistiche”.

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L’elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

  • nella prima sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno superato l’esame di abilitazione e delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190/2023, che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco nazionale;
  • nella seconda sono riportati i dati delle guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all’estero.

L’elenco è realizzato e gestito attraverso un’apposita piattaforma informatica dal Ministero del Turismo in fase di attuazione. Dopo l’iscrizione, il Ministero rilascia alla guida turistica un tesserino personale di riconoscimento che consente lo svolgimento dell’attività su tutto il territorio nazionale.

Esame di Abilitazione

L'esercizio della professione di guida turistica e l'iscrizione all'elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione, disciplinato all'articolo 4. Per sostenere l'esame è necessario essere laureati e aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2 e, per i cittadini di un altro Stato, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello C1.

L'esame di stato è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Per partecipare all'esame di abilitazione bisognerà versare un contributo di 10 euro e poi altri di 30 per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento.

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Esercizio della Professione con Titoli Esteri

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero.- in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi.

Sia che si affronti la prova attitudinale, sia che si svolga il tirocinio di adattamento, è richiesta la certificazione della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2. Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

Le prove attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Specializzazioni e Aggiornamento Professionale

Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 1). Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di 50 ore, consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale (art. 7, comma 2). Le guide già abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita (art.

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Le guide turistiche sono poi obbligate a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 3). L'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché la determinazione delle sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento sono demandate ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con contenuti sia teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

Obblighi e Divieti

Nell'esercizio della professione, le guide turistiche devono:

  • esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento (art. 11, comma 1 let. a);
  • fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale (art. 11, comma 1, let. b).

È fatto divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

Sanzioni

La legge prevede:

  • sanzioni amministrative in caso di esercizio abusivo della professione, mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, ostacolo all'ingresso da parte di guide turistiche a luoghi o istituti di cultura o altra violazione delle disposizioni contenute nella legge (art. 12).

Come previsto dalla legge n. 190/2023, è vietato esercitare la professione di guida turistica senza la relativa iscrizione nell’elenco nazionale. Allo stesso modo, agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario hanno il divieto di avvalersi, anche mediante l’uso di piattaforme digitali, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche.

Per tali violazioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

  • da 3.000 a 12.000 euro per i soggetti non iscritti nell’elenco nazionale;
  • da 5.000 a 15.000 euro per agenzie di viaggio e altri operatori e per i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.

In caso di violazione degli obblighi di comportamento, quali l’esposizione in maniera ben visibile del tesserino di riconoscimento e il fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

Inoltre, in caso di violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva, si applica la sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro.

Le sanzioni sono comminate dai comuni competenti.

Tabella Riassuntiva Costi

Tipologia Costo
Partecipazione all'esame di abilitazione 10 euro
Rilascio del tesserino 30 euro
Prova attitudinale in lingua italiana 40 euro

Per tutti i dettagli si rimanda al testo integrale della legge n. 190/2023 e del regolamento attuativo, decreto n.

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