Imprese del Turismo: Definizione e Tipologie in Italia
L'articolo 7 della legislazione italiana definisce le imprese turistiche e le attività professionali nel settore del turismo. Questo articolo fornisce una panoramica completa delle imprese turistiche, delle professioni turistiche e dei requisiti necessari per operare in questo settore.
Definizione di Impresa Turistica
Sono considerate imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti e servizi. Tra queste rientrano:
- Stabilimenti balneari
- Infrastrutture
- Esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali
Queste imprese contribuiscono alla formazione dell'offerta turistica complessiva.
Tipologie di Imprese Turistiche
L'individuazione specifica delle tipologie di imprese turistiche è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b) della normativa vigente. Questo permette di classificare e regolamentare le diverse attività economiche che rientrano nel settore turistico.
Iscrizione al Registro delle Imprese
L'iscrizione al registro delle imprese, come stabilito dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è una condizione essenziale per l'esercizio dell'attività turistica. Questa iscrizione deve essere effettuata nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
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Agevolazioni per le Imprese Turistiche
Nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese turistiche possono beneficiare di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e altri benefici previsti dalle normative vigenti per l'industria. Questi benefici sono estesi alle imprese turistiche, come definite dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e in conformità con i criteri definiti dalla normativa vigente.
Professioni Turistiche
Le professioni turistiche comprendono tutte quelle attività che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
Autorizzazione all'Esercizio delle Professioni Turistiche
Le regioni sono responsabili dell'autorizzazione all'esercizio delle attività professionali turistiche. L'autorizzazione, ad eccezione delle guide turistiche, è valida su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera g) della normativa.
Imprese Turistiche Straniere
Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione Europea possono essere autorizzati a stabilirsi ed esercitare le loro attività in Italia, a condizione che rispettino il principio di reciprocità. È richiesta l'iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3 e il possesso dei requisiti richiesti. Per gli esercenti attività professionali del turismo, è necessario l'accertamento dei requisiti previsti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Disposizioni Transitorie
Le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide.
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Associazioni senza Scopo di Lucro
Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti e associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere con finalità analoghe e legate da accordi internazionali di collaborazione. Queste associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dai decreti legislativi pertinenti.
Benefici per Associazioni Specifiche
Le associazioni senza scopo di lucro che promuovono il turismo giovanile, culturale, dei disabili e delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Tabella Riassuntiva delle Principali Leggi e Decreti Citati
Normativa | Oggetto |
---|---|
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 | Istituzione del registro delle imprese |
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 | Modalità di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 |
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 | Definizione delle attività industriali |
Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 | Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) |
Decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 | Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE concernente gli agenti di viaggio e turismo |
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 | Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" |
Legge 11 luglio 1986, n. 390 | Benefici per associazioni che promuovono il turismo giovanile e sociale |
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