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Definizione e Classificazione delle Imprese di Viaggio e Turismo in Italia

Conoscere la legislazione turistica italiana è importante per avere un quadro completo sulle normative che hanno permesso di riformare il settore turistico. Tuttavia la normativa turistica italiana nel settore turistico ha subito notevoli modifiche tra emanazione di nuove leggi ed abrogazione di leggi datate. In aggiunta, per quanto riguarda le agenzie viaggi e turismo, certi riferimenti sono ancora validi nonostante l’abrogazione delle leggi.

Nella attività della legislazione turistica italiana, la prima legge quadro sul turismo in Italia è stata la legge 217/1983. La legge quadro sul turismo nel 1983 fu importante perchè conteneva alcuni principi generali che sarebbero poi diventati il punto di riferimento entro la quale le Regioni potevano legiferare in autonomia secondo appunto i principi contenuti in tale legge.

Evoluzione della Legislazione Turistica Italiana

La Legge 30 maggio 1995 n. Tale legge fu emanata dal Parlamento Italiano in seguito alla soppressione del Ministero del Turismo nel 1993 con l’abrogazione della Legge 617/1959.

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. Tale decreto legislativo fu molto importante per quanto concerne la materia del turismo. Vennero infatti fissate le competenze dello Stato, mentre tutte le altre funzioni non conservate allo Stato vennero conferite alle Regioni.

Le esigenze di autonomia degli enti locali in seguito al D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 e dell’art. 117 della Costituzione portò all’emanazione di tale Legge. La Legge con l’art. Attraverso questa riforma della legislazione turistica italiana, vennero peraltro individuate e definite con l’art.

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Un importante novità nella legislazione turistica italiana è stata introdotta con l’art 4 della legge 135/2001. Il Decreto Legislativo n 79 del 2011 in attuazione alla direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà e ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine ha approvato il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

Per effetto dei ricorsi presentati dalle Regioni per un mancato rispetto della podestà legislativa regionale, la Corte Costituzionale con la sentenza n. Questa Direttiva è un traguardo molto importante a livello europeo per tutelare in ogni forma e il più possibile il viaggiatore che acquista pacchetti turistici o servizi turistici connessi al viaggio.

Le Leggi Regionali sono normative emanate dal Consiglio Regionale che hanno valore e validità all’interno della Regione stessa di emanazione. Le normative regionali hanno generalmente come obiettivo l’organizzazione turistica della singola regione in materia di turismo. Dal punto di vista dell’emanazione delle leggi sul turismo alcune hanno contribuito a rafforzare lo sviluppo turistico italiano, altre invece lo hanno reso complesso. Il tutto paragonato ad altri stati europei in cui il turismo è sviluppato senza la continua emanazione di leggi nazionali.

Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo D. Lgs. 23 maggio 2011, n.

Definizione di Agenzia di Viaggio e Turismo

Art. 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Art. 1 bis. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre.

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Come previsto dall’art. 76 L.R. La denominazione di una nuova agenzia di viaggio non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani.

Classificazione delle Imprese di Viaggio

Le agenzie di viaggio svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare l’organizzazione dei viaggi e la scelta delle destinazioni. Esistono diverse classificazioni delle imprese di viaggio, tra cui:

  • Tour Operator: I tour operator sono aziende specializzate nella produzione e organizzazione di viaggi completi. Queste aziende creano pacchetti turistici che includono voli, alloggi, trasporti terrestri, escursioni e altre attività.
  • Tour Organizer: Le agenzie di viaggio tour organizer producono e organizzano viaggi su specifica richiesta. Trattasi quindi di pacchetti turistici “personalizzati”, anche da intermediari.
  • Agenzie Dettaglianti: Le agenzie dettaglianti si concentrano esclusivamente sull’attività di intermediazione turistica. Questo significa che non producono pacchetti turistici o organizzano viaggi, ma si limitano a vendere i servizi di altre aziende, come voli, alloggi e tour.
  • Grossisti: I grossisti operano a monte della catena di distribuzione dei servizi turistici. Acquistano grandi quantità di prodotti turistici, come pacchetti di viaggio da tour operator, e li rivendono alle agenzie dettaglianti.

Un altra distinzione riguarda l’ambito dell'”incoming” e “outgoing, terminii utilizzati per distinguere due approcci di gestione delle agenzie di viaggio.

  • Incoming: Le agenzie di viaggio incoming sono localizzate nelle destinazioni turistiche e si concentrano su servizi offerti ai visitatori in quella zona specifica. Questi servizi possono includere prenotazioni di alloggi, escursioni, visite guidate e altre attività locali.
  • Outgoing: Le agenzie di viaggio outgoing, al contrario, vendono viaggi a destinazioni esterne alla loro area geografica.

Requisiti per l'Esercizio dell'Attività

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, la SCIA amministrativa con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione della SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione della SCIA (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della sua presentazione al SUAP.

Art. 5Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo 1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, ... la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 3 ed essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione. 3. b) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

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Lo svolgimento dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, comma 3, e 8, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. N.B. Devono possedere i requisiti i soggetti di cui agli articoli 3, comma 3, e 8, della Legge Regionale 30 marzo 1988, n. N.B.

Obblighi delle Agenzie di Viaggio

Art. 14Garanzia assicurativa 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA e a pena di divieto di esercizio dell'attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n.

Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all'Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell'Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell'Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata.

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