Indennità COVID Turismo: Requisiti e Domanda
Con il messaggio 2309 del 16.6.2021, l'INPS aveva comunicato l'istituzione delle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID 19 da parte del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto Sostegni bis). Il 29 giugno è stata pubblicata la circolare completa di istruzioni (circolare 90 del 29.6.2021) che riepiloga quanto già anticipato.
Il SERVIZIO INPS online per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 è stato attivato il 25 giugno scorso.
Informazioni Importanti
- I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.
- I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il bonus INPS dal 25 giugno al 30 settembre 2021.
Per l'invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS: accedendo con PIN INPS, SPID, CIE o CNS. Con il messaggio 3530 del 18 ottobre, INPS comunica che è terminata la gestione delle domande, e fornisce le istruzioni per chiedere il riesame per quelle che sono state respinte.
L'istituto fornisce la lista delle possibili motivazioni QUI L'ALLEGATO. Di seguito rivediamo in dettaglio le categorie di beneficiari e i requisiti.
Indennità COVID-19: 1600 Euro a Chi Spettano
L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41-2021 (Decreto sostegni). Inoltre hanno diritto anche i lavoratori delle stesse categorie, che abbiano maturato i requisiti specifici alla data del 26 maggio 2021 (vedi tabella sotto).
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In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della precedente tutela:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Inps conferma che i lavoratori che hanno già fruito delle indennità 2400 del Sostegni 1 non devono presentare una nuova domanda e il bonus sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità gia utilizzate in precedenza.
Tabella Requisiti per i Nuovi Bonus Inps 1600 Euro
CATEGORIE | REQUISITI | NOTE |
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lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione | cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021 30 giornate di lavoro non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021 | ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati. |
lavoratori stagionali e somministrati di altri settori tranne agricoltura | cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021 30 giornate di lavoro non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data della domanda | l'istruttoria sarà centrallizzata ma l'eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell'indennità agricola |
Lavoratori intermittenti | cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021 30 giornate di lavoro non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta | sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta |
Lavoratori occasionali | titolari di contratti occasionali art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 senza contratto alla data del 26 maggio 2021 già iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio e con almeno 1 contributo mensile versato | |
Lavoratori a termine del turismo e terme | titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 26.5.2021 per almeno 30 giorni titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018 senza contratto alla data del 26.5. 2021 | hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco (v. Circolare) |
Incaricati vendite a domicilio | reddito annuo 2019 superiore a 5000 euro titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 26.5.2021 non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermitTente senza indennità di disponibilità | |
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo | almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 26.5.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro IN ALTERNATIVA almeno 7 contributi giornalieri nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superore a 35mila euro non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 26.5.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta | il messaggio iNPS 30.4.2021 specificava che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. |
Bonus INPS lavoratori del settore agricolo e della pesca
L'indennità per gli operai agricoli a tempo determinato istituita dal Sostegni bis è pari a 800 euro e va ai lavoratori che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Non è cumulabile con le indennità del Sostegni 1 né con le relative proroghe del decreto Sostegni bis. E' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Una indennità una tantum pari a 950 euro va invece ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Entrambi i bonus sono esenti IRPEF e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
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Riesame Domande Respinte: Come si Richiede
Nell'ultimo messaggio l'INPS precisa che Il termine,non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni dalla data del messaggio((il che significa 7 novembre) oppure a partire dalla data di comunicazione della reiezione L’utente deve inviare la documentazione per contestare il respingimento in due modi: attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”.
Il messaggio precisa che per le domande respinte viene visualizzato il messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
ATTENZIONE Se e l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata al cittadino verrà richiesto di integrare le informazioni necessarie 2. L’INPS, con la circolare n.
Ai lavoratori che possono fare valere cumulativamente i tre requisiti sopra richiamati è riconosciuta una indennità di importo pari a 600 euro per ciascuna delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi o TUIR).
attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. 1. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a.
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Con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno presentato, per il mese di marzo 2020, domanda per l’indennità di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd.
Le predette domande, respinte esclusivamente con la motivazione della assenza della qualifica di stagionale legislativamente prevista, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso - per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali - alla indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
il messaggio n. In alternativa al portale web, l’indennità Covid-19 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
- non titolarità di pensione diretta. L’Inps ha precisato che le indennità non sono fruibili da parte di chi è titolare di qualsiasi pensione diretta a carico dell’AGO, delle forme sostitutive ed esclusive, delle Casse libero professionali. Sono esclusi anche i titolari di Assegno ordinario di invalidità e di APE sociale. Quindi restano ininfluenti le pensioni ai superstiti, nonché le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili.
- LAVORATORI SPETTACOLO: iscritti ex Enpals con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 (limite reddito gg. Enpals non superiore a 50.000 euro). Occorre non essere alle dipendenze di terzi alla data del 17 marzo 2020. Sembrerebbe pertanto che una singola giornata di lavoro/più giornate continuative o meno prestate successivamente al 17 marzo non faccia venire meno il diritto. E’ chiarito nella circolare INPS che l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità NASPI.
- LAVORATORI STAGIONALI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI: dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Per “cessato involontariamente” riteniamo debba farsi riferimento a tutte le situazioni di risoluzione del rapporto di lavoro che possono dar luogo a Naspi (dimissioni giusta causa; ecc.). Proprio al fine dell’individuazione dei datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali l’INPS nella circolare n. Anche in questo caso occorre non essere alla dipendenza di terzi alla data del 17 marzo 2020. Sembrerebbe pertanto che un rapporto di lavoro instaurato successivamente al 17 marzo non faccia venire meno il diritto. E’ chiarito nella circolare INPS che l’indennità è compatibile e cumulabile con l’indennità NASPI.
- LAVORATORI AGRICOLI: rientrano gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) e figure equiparate (piccoli coloni e compartecipanti familiari) che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Per questi lavoratori non vi sono vincoli particolari se non quelli di carattere generale riassunti in premessa. Pertanto la prestazione lavorativa svolta nel periodo di emergenza non compromette la percezione dell’indennità.
- LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Ulteriore condizione richiesta per i liberi professionisti è non essere iscritta ad altre forme di previdenza obbligatorie.
- LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’AGO: ARTIGIANI; commercianti e Cd/Cm. Rientrano anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché coadiuvanti e coadiutori iscritti alle tre Gestioni speciali di cui sopra. Per questi lavoratori non viene indicata una particolare data alla quale fare riferimento al fine del diritto all’ indennità.
L’INPS nella circolare n. ai Soci Lavoratori di Snc e Srl, purché iscritti alle gestioni Speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, imprenditori agricoli professionali). L’accesso ai servizi sul portale INPS ( www.inps.it) è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n.
L’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Con l’articolo 10, D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) vengono rinnovate indennità già previste in precedenza a favore di talune categorie di lavoratori che risultano maggiormente colpiti dalla pandemia in atto.
per quanti abbiano già beneficiato delle indennità previste dagli articoli 15 e 15-bis, Decreto Ristori (D.L. L’elemento innovativo di queste indennità è ovviamente riferito al termine di verifica dei requisiti specifici (ad esempio data di cessazione del rapporto lavorativo, di iscrizione in una gestione previdenziale o di maturazione di un numero minimo di giornate retribuite) che viene posticipato al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio).
Quanto al divieto di cumulabilità, le indennità in commento sono generalmente non cumulabili tra loro ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L.
Relativamente alla prima condizione sopra evidenziata si riportano di seguito le precisazioni fornite da Sport e Salute in una faq pubblicata con riferimento alla precedente indennità di novembre. Va a questo proposito osservato che, a parte il caso della “cessazione” che risulta disciplinato dal provvedimento normativo, nulla si precisa con riferimento alla “sospensione” e alla “riduzione”.
Si ritiene, pertanto, che ai fini della fruizione del presente bonus 2021 sia necessario, al verificarsi delle restanti condizioni, verificare la “sospensione” e la “riduzione” con riferimento all’intero anno 2020. i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi, si ritiene di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute S.p.a.
l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute S.pa. In primis, il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia di lasciare fuori tutti quei contratti avviati per la prima volta nel 2020, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati.
Non si comprenderebbe, infatti, la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Questi soggetti infatti potrebbero aver percepito indennità per il 2020 non avendo però percepito alcun compenso nel 2019.
Ciò in quanto il bonus di marzo 2020 introdotto dal Decreto Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020.
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