Requisiti per l'Ingresso in Italia per Turismo: Una Guida Dettagliata
Per entrare in modo regolare in Italia, un cittadino straniero extracomunitario necessita di un passaporto o altro documento di viaggio valido e del visto di ingresso. Questo vale per diverse motivazioni, tra cui visita e/o turismo, lavoro, studio e/o ricerca, e famiglia. Il visto deve essere richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.
L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.
Come Richiedere un Visto Turistico
Per ottenere il visto per turismo è necessario presentare domanda al Consolato o all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza del richiedente il visto, fornendo i dati e la documentazione richiesta per la specifica tipologia di visto. Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
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La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Cliccando sulla domanda “Lei ha bisogno del visto?” e compilando i dati di Nazionalità, Residenza, Durata soggiorno e Motivo visto, il cittadino straniero può sapere se deve munirsi di visto per fare ingresso in Italia e ottenere informazioni di carattere puramente indicativo (e non esaustivo) sui requisiti generali per richiederlo.
Costo del Visto e Tempi di Richiesta
Il 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificaro il regolamento (CE) n. 810/2009. Il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. I viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio.
Chi Non Necessita di Visto per l'Italia?
Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen. Sono, inoltre, esenti dall’obbligo di visto i cittadini di una serie di Stati extracomunitari.
Alcuni dei paesi i cui cittadini non necessitano di visto per brevi soggiorni includono:
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- Albania
- Andorra
- Argentina
- Australia
- Brasile
- Canada
- Giappone
- Messico
- Stati Uniti
Diniego del Visto e Ricorso
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n., l'ingresso in Italia può essere negato:
- agli stranieri nei cui confronti sono state emesse condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. 380, co.
- in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art.
In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Contro il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.
Informazioni Importanti Aggiuntive
- Visto e Attività Lavorativa: No, il visto turistico non consente di svolgere alcuna attività lavorativa.
- Conversione del Visto Turistico: No, lo straniero munito di visto turistico non può convertirlo in un permesso per lavoro. Anche qualora lo straniero avesse la possibilità di essere assunto o comunque avviare un’attività lavorativa in Italia, non potrà farlo attraverso una proroga o una conversione del visto turistico.
- Dichiarazione di Presenza: Coloro che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.
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