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Iscrizione Obbligatoria all'Ente Bilaterale Turismo: Chiarimenti e Approfondimenti

Con questo approfondimento si intendono fornire chiarimenti in ordine alla questione controversa sulla obbligatorietà della iscrizione e contribuzione agli enti bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Natura e Funzioni degli Enti Bilaterali

Un Ente Bilaterale è un Organismo Paritetico in quanto costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori in pari misura.

Gli enti bilaterali affondano le loro origini nella storia del diritto del lavoro e del diritto sindacale. Dunque, la bilateralità rappresenta un contributo efficace ed una risposta adeguata al bisogno di consolidare una democrazia pluralista in cui l’espletamento delle funzioni sociali (in senso ampio) non può essere riservato all’apparato pubblico e alla mera amministrazione - centrale o periferica che sia - ma deve coinvolgere direttamente le rappresentanze sociali che nelle società avanzate sono costituite innanzitutto (anche se non solo) dalle grandi organizzazioni sindacali.

Questo naturalmente è tanto più vero per le materie economico-sociali riguardanti il lavoro, i diritti sociali e le condizioni di vita dei lavoratori, e soprattutto non significa certamente che si riduca lo spazio della libera negoziazione, che anzi così si accresce, dal momento che gli enti bilaterali e le loro stesse competenze traggono radici e sostentamento dall’azione contrattuale tra le parti.

L’esperienza della bilateralità ha riguardato alcuni settori, vale a dire quello dell’edilizia, del commercio, dell’artigianato e del turismo.

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Gli enti bilaterali vengono considerati associazioni non riconosciute e, quindi, disciplinate dagli artt. 36 ss. c.c. Tale associazione si configura come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio distinto da quello dei singoli soci e, se pur priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto.

Essa ha un proprio patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale, che esplica attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria degli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna, regolata dai patti dell’accordo associativo o, in difetto, ove non incompatibili, dalle norme disciplinanti le associazioni riconosciute e le società, quali elementi integrativi di quei patti.

Ritornando alla natura giuridica degli enti bilaterali, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che gli enti bilaterali possono essere configurati come enti di fatto, dotati di autonomia ed idonei ad essere titolari di rapporti giuridici propri, distinti dai soggetti che ad essa hanno dato vita e da coloro (datori di lavoro e lavoratori) ai quali sono destinati i servizi e le prestazioni che ne costituiscono gli scopi; pertanto essi hanno la capacità processuale di stare in giudizio in persona dell’organo (presidente) che ne ha per statuto la rappresentanza legale”. In tal modo, la giurisprudenza, li ha assimilati alle associazioni non riconosciute; ma non ha mancato di sottolineare come l’assimilazione non equivale a identità.

Il ruolo degli enti bilaterali, per coniugare esigenze di giustizia sociale ed esigenze di competitività delle imprese, risulta assai valorizzato nella l. 14.2.2003, n. 30 e nel suo decreto attuativo (d.lgs. 10.9.2003, n. 276). In effetti, il fenomeno del bilateralismo nelle relazioni industriali costituisce una delle caratteristiche più interessanti e del sistema italiano, i cui aspetti innovativi vanno adeguatamente colti valorizzati.

Il Governo, attraverso le misure contenute nella l. n. 30/2003 si propone di incentivare lo sviluppo di altre competenze e funzioni, affinché tali enti bilaterali possano definire la sperimentazione di nuove tecniche regolatorie, diverse non solo dalla legge, ma anche rispetto alla stessa contrattazione collettiva.

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La l. n. 30/2003 è stata attuata dal d.lg. n. 276/2003, che quest’ultimo, a sua volta, è stato modificato ed integrato dal d.lg. 6.10.2004, n. 251.

Infine la sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2010, identifica gli Enti Bilaterali quali “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva” che ne disciplina anche il funzionamento e la relativa quota di adesione così come l’ultimo comma dell’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.Lgs.

EBITEN: Ente Bilaterale Nazionale

E’ un organismo bilaterale (ente bilaterale ed organismo paritetico) ovvero un’associazione no profit costituito tra le organizzazioni imprenditoriali Sistema Impresa, AiFOS e i sindacati dei lavoratori Confsal e Fesica-Confsal che copre tutto l’arco produttivo delle aziende ad esclusione del settore edile.

La contribuzione a EBITEN è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese. Il contributo mensile dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell’1% dell’ammontare della retribuzione lorda salvo eventuale deroga in capo alla contrattazione collettiva di categoria ammessa dalle Confederazioni che può prevedere quote differenti (N.B. verificare per ciascun C.C.N.L.

Obbligatorietà dell'Iscrizione: Analisi e Sentenze

Non sussiste, né in generale né nel particolare del settore degli studi professionali, una effettiva obbligazione di adesione e iscrizione agli enti bilaterali gravante sul datore di lavoro e sul dipendente a patto che entrambi non siano iscritti ai sindacati di categoria firmatari del CCNL.

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L’iscrizione del datore di lavoro a un Ente Bilaterale ed il pagamento della relativa contribuzione sono obbligatorie solo se l’azienda è associata a una delle organizzazioni che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

Generalmente i contratti collettivi del lavoro rispettano uno schema tripartito in virtù del quale nel testo del CCNL li susseguono una parte obbligatoria, una parte normativa e una economica. Questo schema troverebbe efficacia nella circostanza contrapposta all’adesione agli enti bilaterali che lo stesso articolo 13 prevede nel rispetto della libertà sindacale negativa del datore di lavoro non vincolato, per effetto di una iscrizione ad una delle associazioni datoriali di categoria firmatarie all’applicazione della parte cd.

In realtà il tema è più complesso di come lo si presenta tant’è vero che negli anni si sono avvicendate diverse sentenze giurisprudenziali (Sentenza n. 437/2023, Tribunale di Milano; Sentenza n. 243/2018, Tribunale di Verona; Sentenza n.

Il Ministero del Lavoro si è espresso in modo inequivocabile circa la natura della contribuzione agli Enti Bilaterali, in particolare con la Circolare n. “una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta niente altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.

Quindi se non è obbligatoria l'adesione, e il conseguente versamento, ad un ente bilaterale, non viene considerata obbligatoria l'adesione ad un ente specifico anche se di riferimento al contratto applicato.

Coerentemente con le forme di tutela per i lavoratori, previste nel CCNL nella parte economico-normativa, il datore può scegliere tra: riconoscere al dipendente retribuzioni o prestazioni equivalenti (anche attraverso altro ente).

Tutte tesi confermate, non solo dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte Cass. 10 maggio 2001, n.

Viene chiarito, per l’appunto, che l’accesso ai benefici normativi e contributivi è subordinato all’applicazione della sola parte economica e normativa e non a quella obbligatoria giacché ciò risulterebbe in contrasto con i principi di libertà sindacale di cui all’art.

In buona sostanza, se, secondo il contratto collettivo nazionale, sono previsti, per i lavoratori, benefici aggiuntivi di carattere economico /assistenziale, il datore di lavoro ha tre strade: corrispondere ai dipendenti un elemento ulteriore della retribuzione, equivalente ai benefici spettanti, corrispondere direttamente dei benefici equivalenti a quelli spettanti, oppure aderire all’Ente Bilaterale e pagare la relativa contribuzione.

L’obbligazione pertanto può essere adempiuta in diversi modalità fra loro equivalenti e che spaziano dall’adesione all’ente bilaterale contrattualmente individuato, fino al pagamento di un importo corrispondente previsto dal CCNL in favore del lavoratore o all’utilizzo di altro strumento che garantisca al dipendente di usufruire del beneficio.

Anche rispetto alle prestazioni sanitarie si ribadisce che la circolare stessa evidenzia come la tutela possa essere garantita al prestatore anche tramite la corresponsione di una entità monetaria congrua o l’erogazione di prestazioni equivalenti.

In tema di versamenti agli Enti Bilaterali, la circolare in oggetto parrebbe consentire, in alternativa al versamento di quanto dovuto agli enti previsti dal CCNL applicato in azienda, il versamento anche ad altri enti bilaterali o addirittura a società in grado di erogare servizi analoghi. Nel caso in cui l’azienda optasse per questa opportunità il contratto può ritenersi applicato nella sua integralità?

Riassumendo tutto quanto sopra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circ. circ. Circolare INPS n.

Infine, in risposta ad ulteriori quesiti in merito all’accesso ai “benefici contributivi” cioè nell’applicazione del CCNL per la fruizione delle agevolazioni (così come previsto dall’art. 10 della L. 30/2003) citiamo parte della circolare INPS n. “Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi”.

CCNL Studi Professionali e Welfare Contrattuale

Con l’ultimo rinnovo del CCNL Studi Professionali, la cui Ipotesi di rinnovo è stata firmata il 16/02/2024, entrato ufficialmente in vigore il 01/03, si rileva un importante rafforzamento del welfare di natura contrattuale.

La novità più significativa riguarda l’aggiornamento al rialzo delle quote di contribuzione spettanti agli organismi bilaterali E.BI.PRO.

Nell'ambito del settore economico degli studi e attività professionali, le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei dipendenti Confprofessioni, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS hanno nel tempo dato forma a diversi strumenti di tutela in campo sanitario, assistenziale, di conciliazione vita-lavoro, che integrassero i trattamenti salariali e assolvessero al compito affidato dalla Costituzione ai privati, riuniti in associazioni e corpi intermedi, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (art.

Tali strumenti sono gli organismi E.BI.PRO. e CADIPROF, costituiti nella forma civilistica di "associazioni non riconosciute" senza scopo di lucro bilateralmente governate e amministrate dalle parti sociali firmatarie del CCNL che le ha istituite nella parte dedicata al welfare (Titolo IV, Parte II).

La più significativa novità apportata dall’aggiornamento del Contratto Collettivo Nazionale in tema di welfare contrattuale riguarda l’aggiornamento al rialzo delle quote di contribuzione spettanti agli organismi bilaterali E.BI.PRO.

L’intesa di rinnovo dispone all’art.

Nulla cambia per ciò che riguarda le modalità squisitamente operative rivolte agli addetti ai lavori (consulenti del lavoro, servizi paghe, commercialisti, ecc…) in relazione al versamento delle quote di contribuzione nonché alla esazione di queste.

Sotto questo profilo, si ricorda per completezza di informazione, che nel corso del tempo sono state stipulate delle convenzioni con l’INPS (Cfr. Circ. n.71/2006, Circ. n. 39/2011, Mess. n. 6579/2015) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli organismi bilaterali del settore ove si stabilisce, in un’ottica di semplificazione, un univoco codice da indicare in Modello F24 con causale “ASSP” (in sezione Inps) valido per entrambi gli enti.

Rimane la stessa CADIPROF a compiere una divisione interna delle risorse riscosse anche per conto E.BI.PRO.

Per ulteriori aspetti tecnici, sono in fase di ammodernamento i Regolamenti amministrativi di cui si doteranno la CADIPROF e l’E.BI.PRO.

In tema di iscrizione agli enti bilaterali, l’articolo 13 del CCNL Studi Professionali ricorda che "sono tenuti a contribuire al finanziamento di E.BI.PRO.

Nella ipotesi, quindi, di mancata adesione alla bilateralità E.BI.PRO. / CADIPROF e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 43 (quarantatré) per 14 mensilità. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR), non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.

Il contratto collettivo nazionale degli studi professionali qualifica, pertanto, sia la contribuzione al sistema bilaterale sia l’EAR e la prestazione equipollente, come un inviolabile diritto retributivo contrattuale del lavoratore annoverabile tra i compensi che trovano fondamento giuridico nel contratto di lavoro (art. 1325, n. 3, c.c. e art. 2094 c.c.).

Sono numerosi, poi, i contributi provenienti dalla dottrina giuslavoristica che concorrono ad avvalorare questo orientamento, come nel recente caso di Angelo Pandolfo, professore ordinario di Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza, concorde sul punto che dagli adempimenti dell’articolo 13 "non ci si può liberare invocando l’appartenenza degli stessi alla parte obbligatoria del CCNL, trattandosi di previsioni direttamente riguardanti il rapporto datore di lavoro/lavoratori".

Il datore di lavoro, dunque, per quanto libero di non aderire agli enti bilaterali istituti dalla contrattazione nell’esercizio della libertà sindacale costituzionalmente tutelata ex art. 39 Cost, non può comunque sottrarsi all’obbligo di riconoscere al lavoratore una indennità sostitutiva, in quanto la mancata adesione e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si tradurrebbe in minori prestazioni e, dunque, in uno svantaggio economico per il lavoratore non iscritto.

In definitiva, il diritto di ricevere le prestazioni bilaterali della CADIPROF e dell’E.BI.PRO.

Infine, il mancato rispetto anche del diritto retributivo al trattamento equipollente alla prestazione bilaterale di cui all’articolo 13, rientra fra le irregolarità (Cfr. Sentenza n. 2778 del 21 marzo 2024 del Consiglio di Stato) in materia di lavoro sanzionabili dalle autorità territoriali competenti in fase di controlli ispettivi. Gli ispettori avranno, infatti, il potere di disposizione di adottare un provvedimento amministrativo finalizzato alla eliminazione delle irregolarità riscontrate da parte del datore di lavoro, in difetto della quale, si procederà alla irrogazione di una sanzione amministrativa ex. art. 14, d.lgs.

Vantaggi dell'Adesione alla Bilateralità

Per quanto non ci sia un vincolo esplicito, è lampante il vantaggio conseguibile dall’impresa, tramite l’adesione alla bilateralità, in termini di ricadute economiche, fiscali (oltre a godere di regimi fiscali e previdenziali “di favore”, i contributi agli enti bilaterali e fondi sanitari come E.BI.PRO. e CADIPROF sono integralmente deducibili dal reddito di impresa) e, soprattutto, gestionali rispetto alla non iscrizione ad essa.

Il welfare ha di per sé una finalità solidaristica, e consente di remunerare e proteggere i lavoratori in maniera nuova e più efficace, aumentando l’attraction, l’engagement e la retention.

Il discorso assume ancor più valore se declinato al settore delle attività professionali che, seppur interessato da un processo di aggregazione, è ancor’oggi costellato da nuclei di piccole o piccolissime dimensioni con al più una o due persone impiegate a supporto del professionista o dei soci dello studio.

Uno dei compiti più pratici dell’Ente Bilaterale è quello della formazione: il datore di lavoro può usufruire della collaborazione dell’Ente Bilaterale per erogare la formazione ai suoi lavoratori. Il tipico esempio è rappresentato dai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che tra le altre cose si configurano come un obbligo da parte del datore di lavoro verso i suoi lavoratori.

Ente Bilaterale Turismo Sardegna (EBTS)

L’Ente Bilaterale Turismo Sardegna - EBTS - organizza e finanzia corsi di formazione per gli operatori del settore turismo. Possono partecipare i TITOLARI - GESTORI - SOCI LAVORATORI LAVORATORI DIPENDENTI (fissi e stagionali) di aziende turistiche in regola col versamento delle quote associative disciplinate dai ccnl turismo al momento dell’iscrizione ai corsi, diversamente sarà necessario regolarizzare la posizione contributiva arretrata contestualmente alla domanda di partecipazione.

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