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Lascia Passare per Stranieri: Definizione e Contesto Storico-Giuridico

Il concetto di "lascia passare" per stranieri si inserisce in un contesto normativo e storico complesso, che regola l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in un determinato territorio. Questo documento, in varie forme e denominazioni, ha lo scopo di identificare e autorizzare la permanenza di una persona straniera, definendo i limiti e le condizioni di tale presenza.

Definizione e Scopo del Lascia Passare

Il "lascia passare" è un documento di identificazione e di commendazione che permette allo straniero di entrare e soggiornare in un determinato paese, salvo gli obblighi di legge. A differenza dei rari lasciapassare, di testi di tal genere però non è pervenuto alcun esemplare.

Contesto Storico e Giuridico

Storicamente, il controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri è sempre stato una prerogativa della pubblica amministrazione. Alcuni, in base al §, ritengono che Ottaviano ancora nel 29 a.C. limitasse l’assenteismo nel senato.

Agli inizi del III sec. d.C. era impedito ai senatori di uscire dall’Italia. Questa restrizione era determinata, come generalmente si ammette, da motivi politici. Invece il §, riscontrabile anche in Tacito, sembra che Ottaviano ancora nel 29 a.C. impedisse ai senatori di uscire dall’Italia.

Il Ruolo del Prefetto d'Egitto

Un aspetto interessante è la latitanza del prefetto d’Egitto. e Balconi, occupandosi della prefettura di C. Ad un momento prossimo al viaggio di Germanico in Egitto, all’arrivo. narra che C.

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Documenti di Viaggio Alternativi al Passaporto

Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.

In alternativa al passaporto, sono considerati validi per il passaggio delle frontiere i seguenti documenti di viaggio:

  • Titolo di viaggio per apolidi.
  • Documento di viaggio per rifugiati.
  • Titolo di viaggio per stranieri.
  • Libretto di navigazione.
  • Documento di navigazione aerea.
  • Lasciapassare delle Nazioni Unite.
  • Documento rilasciato da un quartier generale della Nato.
  • Carta d’identità per i cittadini degli Stati della Ue.
  • Carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto.
  • Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della Ue.
  • Lasciapassare (o tessera) di frontiera.

La Disponibilità di Mezzi Finanziari

Lo straniero che entra nello Spazio Schengen o in Italia deve disporre di mezzi finanziari per il proprio sostentamento; la disponibilità dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato può essere dimostrata mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito (v. tabella n.1).

Visto d'Ingresso

Il visto d’ingresso è l’autorizzazione concessa agli stranieri per l’ingresso nel territorio italiano. È stampato su carta adesiva e applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente.

Tutti gli stranieri per entrare in Italia devono chiedere il visto d’ingresso.

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Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel territorio nazionale.

Tipologie di Visto

Ai sensi della Istruzione consolare comune Schengen, i visti sono divisi in:

  1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio di tutti gli Stati dell’area Schengen, rilasciati per:
    • transito aeroportuale (tipo A);
    • transito (tipo B);
    • soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C), fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
  2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, nel territorio degli altri Stati Schengen.
  3. Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali” (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
  4. Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali”, aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).

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