Legge Turismo Regione Lazio: Semplificazioni e Misure Incentivanti
La Giunta Regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge regionale concernente «Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio», presentata dall’assessore all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli.
La presente proposta prevede una serie di disposizioni in materia di governo del territorio, inteso nelle sue articolate accezioni, e di politiche della casa.
Contenuti e Obiettivi della Proposta di Legge
Il provvedimento, composto da 21 articoli, ha l’obiettivo di mettere in campo un nuovo modello dell’urbanistica nel Lazio, riorganizzando la legislazione regionale attraverso una serie di modifiche e di innovazioni in materia di governo del territorio e delle politiche della casa.
Si tratta di 21 articoli con disposizioni a carattere ordinamentale e organizzatorio che modificano la normativa esistente (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18) o che introducono previsioni autonome (artt. 6, 7, 14 e 19).
Tali disposizioni consistono in modifiche di normative esistenti (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18) ovvero in introduzione di previsioni autonome (artt. 6, 7, 14 e 19).
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«Con tale proposta, frutto di un intenso e complesso lavoro di squadra tra gli uffici regionali e gli ordini professionali, abbiamo raggiunto un primo e importante risultato verso il nostro obiettivo: la semplificazione e lo snellimento delle procedure, affinché il Lazio si doti di un nuovo modello dell’urbanistica vicina ai cittadini, arrivando prossimamente al nuovo testo dell’urbanistica» ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.
«Un efficace governo del territorio è condizione essenziale per il rilancio economico, produttivo, occupazionale, ma anche culturale del Lazio. Ben venga, in questo senso, la semplificazione urbanistica approvata in Giunta grazie al lavoro dell’Assessore Pasquale Ciacciarelli. L’urbanistica e la rigenerazione urbana avevano bisogno, dopo anni di totale assenza di programmazione, di una riforma organica. Questa iniziativa consente una sburocratizzazione e uno snellimento delle procedure, tanto attese da cittadini e imprese. Continueremo a recepire le esigenze dei territori per colmare vuoti normativi. Il metodo di lavoro è quello che ha contraddistinto questo primo anno di governo: ascolto, dialogo e ricerca di soluzioni condivise con le categorie professionali».
Articoli Chiave della Proposta di Legge
- ART. 1: Contiene una serie di modifiche alla legge regionale 38/1999, relativa al governo del territorio.
- ART. 2: Contiene numerose e sostanziali modifiche alla legge regionale 7/2017, relativa alla rigenerazione urbana.
- ART. 3: Modifica la disciplina regionale in tema di interventi di recupero dei sottotetti esistenti di cui alla legge regionale 13/2009.
- ART. 4: Modifica della legge regionale 19/2022 in tema di conferimento di funzioni urbanistiche ai comuni capoluoghi di Provincia e a quelli con più di cinquantamila abitanti.
- ART. 5: Modifica il Testo unico del commercio, legge regionale 22/2019, nonché la legge regionale 5/2020 e la legge regionale 37/1996, normative in tema di cinema e audiovisivo, al fine di rendere maggiormente elastica la rifunzionalizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, anche mediante lo svolgimento in tali sedi di attività commerciali, artigianali e di servizi.
- ART. 6: Disciplina le procedure da adottare per le deliberazioni di competenza comunale finalizzate alla valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica prevista dall’art. 58 della legge 133/2008.
- ART. 7: Coordinamento delle procedure di valutazione ambientale.
- ART. 8: Modifica la legge regionale 8/2012, relativa al conferimento ai comuni di funzioni amministrative in tema di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
- ART. 9: Modifica la legge regionale 8/2001 in tema di carburanti.
- ART. 10: Modifica la legge regionale 36/1987 relativa alle procedure urbanistiche per l’approvazione degli strumenti attuativi.
- ART. 14: Introduce una importante procedura speditiva finalizzata ad approvare, con modalità partecipative e semplificate, varianti agli strumenti di pianificazione urbanistica in sede di approvazione di interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).
- ART. 16: Modifica la legge regionale 13/1997 si introduce la possibilità per i piani attuati all’interno dei consorzi industriali di adeguare i parametri edificatori ai limiti delle NTA del PRT vigente, mantenendo le loro destinazioni.
- ART. 17: Articolo 18. Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, apportando piccole modifiche ad alcuni parametri al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico.
- Articolo 19: Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge regionale 2 luglio 2020, n.
- ARTT. 20 e 21: La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della l.r. n.
Focus sull'Articolo 2: Modifiche alla Legge Regionale 7/2017
L'articolo 2 contiene numerose e sostanziali modifiche alla legge regionale 7/2017, relativa alla rigenerazione urbana. Si introducono innovazioni sostanziali per migliorare le funzionalità della legge che, nel tempo si è riscontrato non essere ottimali.
In tal senso, si aumentano gli incentivi volumetrici per gli interventi di demolizione e ricostruzione (artt. 2 e 6) nonché per la ristrutturazione edilizia (art. 6) che nella normativa vigente non erano previsti. Tali incentivi puntano a rendere i suddetti interventi maggiormente appetibili nonché consoni ad un mercato che ha visto una lievitazione importante dei costi di realizzazione.
Si introduce un nuovo articolo (art. 3 bis) mirato a disciplinare e incentivare la delocalizzare gli edifici situati in aree strategiche, demaniali, tutelate o vincolate, si rimuove la preclusione che attualmente interessa le medie strutture di vendita (artt. 3 e 4), si ridisegna l’impianto della disposizione sui mutamenti di destinazione d’uso (art. 4) e di quella sugli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico (art. 5), eliminando in quest’ultima la necessità della deliberazione comunale per consentire gli interventi stessi, si introduce la possibilità di realizzare interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti (art. 6) e si ridisciplina con limiti meno stringenti il mutamento di destinazione d’uso delle sale cinematografiche e dei centri culturali (art. 6, comma 4) al fine della loro necessaria rivitalizzazione.
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Infine, si prevede la partecipazione della Regione al procedimento di rilascio dei titoli abiliti relativi agli interventi effettuati ai sensi della l.r.
Organizzazione Turistica Regionale
Una caratteristica comune delle leggi adottate dalle regioni in tema di ordinamento dell’organizzazione turistica è l’attenzione dedicata al sistema d’informazione e accoglienza turistica che si realizza con gli uffici IAT (Informazioni accoglienza turistica) previsti in tutte le Regioni, e che erano originariamente stati istituiti dalle ex Aziende di promozione turistica ai sensi della prima legge quadro sul turismo (art. 4 della L. n. 217/1983).
Altro riferimento rintracciabile nelle leggi regionali esaminate è costituito dal rilievo assunto dai c.d. “Sistemi turistici locali” che, si ricorda, sono stati definiti per la prima volta dall’art. 5 della Legge n. 135 del 29 marzo 2001 (poi abrogata dal D.Lgs. 79/2011).
I sistemi turistici locali, costituiscono “il principale ambito di programmazione integrata per lo sviluppo turistico del territorio caratterizzati dall’offerta integrata di attrazioni turistiche, beni culturali e ambientali, compresi i prodotti eno-gastronomici e dell’artigianato locale”.
Ripartizione delle Funzioni Amministrative
La legge n.56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) ha apportato modifiche significative nella ripartizione delle funzioni amministrative tra regione, città metropolitane, province, comuni e loro unioni.
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Il processo di trasferimento delle funzioni diverse da quelle fondamentali è regolato dalle disposizioni contenute all’art.1, c. 89 e ss., della legge n. 56 del 2014 che dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, “attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché' al fine di conseguire le seguenti finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni”.
In merito alle funzioni delle città metropolitane, si stabilisce che esse esercitano, oltre alle funzioni espressamente indicate nel comma 44 dell’art.1 della legge, quelle fondamentali degli enti di area vasta (province) di cui al comma 85 e quelle già esercitate dalle province che lo Stato e Regioni ritengano di dovere ad esse conferire; le residue funzioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art.118 Cost., sono invece conferite dallo Stato o dalle Regioni a livello comunale definendo se esse debbano essere esercitate in forma singola o associata, ovvero per quelle che necessitano di un esercizio a livello unitario, a livello regionale.
Le funzioni degli enti di area vasta non assegnate alle città metropolitane o riassorbite dalle Regioni, devono essere assegnate ai comuni o alle loro forme associative, tenendo conto della “possibile valorizzazione delle autonomie funzionali e delle più ampie forme di sussidiarietà orizzontale” e sempre che, nel processo di riordino non ne venga disposta la soppressione o la rimodulazione.
Gli enti di area vasta mantengono “esclusivamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti” e a essi devono essere riassegnate “solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali e della piena attuazione di quanto previsto dal comma 90 dell’art.1 della legge sono ad essi riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione”.
Per le funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, ciascuna Regione deve provvedere a definire l’elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive province non riconducibili alle funzioni fondamentali e ad operarne il riordino nel rispetto dei principi e delle modalità concordati nell’Accordo.
Funzioni Comunali e Provinciali
Generalmente può dirsi comunque che le funzioni comunali in materia sono quelle riguardanti le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, le competenze in tema di gestione del demanio marittimo, mentre sono tendenzialmente affidate alle Province le professioni turistiche, l’organizzazione degli I.A.T.
Standard Qualitativi e Quantitativi
Nelle leggi delle varie Regioni è possibile rintracciare alcune caratteristiche comuni in particolare quando si rinvia a fonti secondarie la regolamentazione di dettaglio di alcuni settori: così, ad esempio, spetta a regolamenti attuativi il compito di disciplinare il funzionamento e i requisiti delle strutture d’informazione e accoglienza turistica istituite sul territorio in termini di standard qualitativi e quantitativi.
E ancora sono demandate a regolamenti attuativi le modalità di costituzione, riconoscimento e sostegno dei Sistemi turistici locali.
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