Legislazione del Turismo in Italia: Un Quadro Completo
Conoscere la legislazione turistica italiana è fondamentale per avere una visione completa delle normative che hanno riformato il settore. Tuttavia, la normativa turistica italiana ha subito notevoli modifiche tra l'emanazione di nuove leggi e l'abrogazione di quelle datate. Questo modo di legiferare, sotto certi aspetti eccessivo, ha portato a quello che vediamo oggi giorno. Conoscere tra l’altro la legislazione turistica in Italia è basilare per lavorare come agente di viaggio o direttore tecnico di agenzia di viaggi.
La Legge Quadro sul Turismo (1983)
Nella storia della legislazione turistica italiana, la prima legge quadro sul turismo è stata la legge 217/1983. La legge quadro sul turismo nel 1983 fu importante perché conteneva alcuni principi generali che sarebbero poi diventati il punto di riferimento entro la quale le Regioni potevano legiferare in autonomia secondo appunto i principi contenuti in tale legge. La legge Quadro sul turismo n. 217/1983, ha determinato uno sconvolgimento nell’assetto turistico che fino a quel periodo, a livello territoriale, era poggiato essenzialmente sul ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (per i territori turistici più significativi), ed a livello nazionale faceva riferimento al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed all’ENIT, quale ente di promozione nazionale con rappresentanze estere.
Soppressione del Ministero del Turismo e Legge 135/2001
La Legge 30 maggio 1995 n. Tale legge fu emanata dal Parlamento Italiano in seguito alla soppressione del Ministero del Turismo nel 1993 con l’abrogazione della Legge 617/1959. Un'importante novità nella legislazione turistica italiana è stata introdotta con l’art 4 della legge 135/2001. L’articolo 1, comma 2°, esprime i valori dell’intera riforma: “la Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi”.
Il Legislatore nazionale, nel riconoscere al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese e per il miglioramento della competitività nel contesto internazionale, mira a delineare un quadro organico di principi generali per la valorizzazione delle risorse ambientali, dei beni culturali e delle tradizioni locali, in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile. A ciò si affianca una particolare attenzione per il miglioramento del sistema dell’offerta turistica e per la tutela dei singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti.
All’art. 2 sono definite le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di turismo. Lo Stato attraverso il Ministero delle attività produttive disciplina il turismo nell’ambito della economica nazionale mentre le Regioni hanno il compito di legiferare in materia di turismo. L’art. 3 prevede l’istituzione della Conferenza Nazionale del turismo, un organo, cui partecipano i rappresentanti di numerosi organismi pubblici e privati interessati al fenomeno turistico, convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con le Regioni, almeno ogni due anni.
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La Conferenza ha lo scopo di esprimere indicazioni relative alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali che riguardano il turismo, favorendo il confronto tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore. All’art. 4 è istituita la Carta dei diritti del turista elaborata dal Ministero per le attività produttive, in almeno quattro lingue e contenente informazioni sui diritti del turista e sulle procedure cui egli può ricorrere in caso di inadempienza contrattuale da parte dei fornitori dei servizi turistici.
Un’ulteriore innovazione è costituita dal riconoscimento dell’importante ruolo attribuito al Fondo di promozione nazionale, che vuole garantire e promuovere l’accesso alle vacanze ad una fascia di cittadini che, normalmente, non va in vacanza o che non ci va sistematicamente anche per motivi economici. Questa possibilità è stata immaginata riferendosi anche all’esperienza dei “Buoni vacanze” svizzeri e francesi, che hanno avuto un particolare successo grazie all’interesse crescente dei lavoratori e delle imprese turistiche.
Il Fondo, quindi, si pone non come uno strumento assistenzialistico ma, al contrario, come un mezzo utile a potenziare il turismo interno. All’art. 5 la Legge 135 prevede l’introduzione dei Sistemi turistici locali ( Stl). Si tratta di “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, che presentano un’offerta omogenea di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”.
I Stl sono promossi da enti locali e da soggetti privati interessati allo sviluppo turistico di un determinato ambito territoriale e devono essere formalmente riconosciuti dalle regioni di appartenenza. Il turismo, che nel precedente testo costituzionale era contemplato tra le materie di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, dopo la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. Tale decreto legislativo fu molto importante per quanto concerne la materia del turismo. Vennero infatti fissate le competenze dello Stato, mentre tutte le altre funzioni non conservate allo Stato vennero conferite alle Regioni. Le esigenze di autonomia degli enti locali in seguito al D.Lgs 31 marzo 1998 n.112 e dell’art. 117 della Costituzione portò all’emanazione di tale Legge. La Legge con l’art. Attraverso questa riforma della legislazione turistica italiana, vennero peraltro individuate e definite con l’art. • l’introduzione dei sistemi turistici locali quale strumento di collaborazione pubblico-privata.
Il Codice del Turismo (2011)
Il Decreto Legislativo n 79 del 2011 in attuazione alla direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà e ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine ha approvato il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Il Codice del turismo, varato definitivamente con il decreto legislativo 79/2011, per promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore, avrebbe dovuto intervenire nella materia fissando punti di riferimento univoci al fine di un coordinamento tra Stato e Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze. Inoltre avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle disposizioni vigenti nella materia.
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Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2011), emanato dopo l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto iniziale (atto n. 327 ), conteneva due distinti interventi normativi: il primo, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dalla legge 246/2005; il secondo recepisce la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge 96/2010).
Il Codice del turismo (allegato 1 del decreto legislativo 79/2011) era finalizzato a promuovere e tutelare il mercato del turismo tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni normative vigenti nel settore, nel rispetto della competenza legislativa regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente (in particolare la legge 135/2001) sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati, come nel caso della definizione di impresa turistica: imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. (articolo 4 del Codice). Tale norma non è stata dichiara incostituzionale come le norme sulle professioni turistiche (articoli 6 e 7).
In relazione a queste ultime, il Codice ha dettato una nuova norma sui “percorsi formativi” per l’inserimento nel mercato del lavoro turistico, dedicando un’attenzione particolare alla creazione di collegamenti con il mondo della formazione, tramite la stipula di accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori. La disciplina dello svolgimento dell'attività ricettiva, già contenuta in norme diverse di varie leggi, tra cui la citata legge 135/2001, e riunita organicamente nel Titolo III del nuovo Codice del turismo è stata dichiarata incostituzionale Anche la disciplina in tema di inizio attività e, in genere, quella sugli adempimenti amministrativi cui sono soggette le strutture turistico-ricettive disciplinata nell’articolo 16 del Codice, è stata dichiarata in costituzionale.
Tale disposizione intendeva semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, assoggettando a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (di cui all’art. 19 della legge 241/1990) l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive, che comunque sarebbero rimasti assoggettati al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro. In materia di classificazione e standards delle strutture ricettive il Codice aveva dettato un regime organico (articoli da 8 a 15), distinguendo fra strutture alberghiere/paralberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all’aperto e strutture ricettive di mero supporto e dettando, per ciascuna di queste categorie, una serie di specifiche prescrizioni. Queste disposizioni sono state dichiarate incostituzionali. Sono ancora in vigore le norme che disciplinano in modo organico (articoli da 32 a 51) i pacchetti turistici e la tutela del consumatore turista, che hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel Codice del Consumo ed integrandole con nuove disposizioni.
Alla tutela del consumatore turista, sotto il profilo della qualità del servizio e della soluzione delle controversie, il nuovo Codice del Turismo aveva dedicato anche altre norme che sono state pero dichiarate incostituzionali come La norma di principio sul turismo accessibile (articolo 3) e quella sulla promozione del turismo con animali domestici al seguito (articolo 30). Rimangono vigenti invece gli articoli 66 e 67 rispettivamente concernenti la “Carta dei servizi turistici pubblici” e la composizione (mediazione) delle controversie in materia di turismo. Una delle novità più significative del provvedimento consiste nell’esplicita affermazione della risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” (art. 47) finora elaborazione giurisprudenziale (peraltro di difforme applicazione) finalizzata alla risarcibilità dello specifico danno non patrimoniale consistente nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della vacanza immaginata.
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Il danno da vacanza rovinata viene definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Si tratta quindi di un pregiudizio di natura non patrimoniale e contrattuale, risarcito come conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico. Di rilievo appare, inoltre, la definizione della nozione di "inesatto adempimento" delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43), oltre che la disciplina degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (art. 50). Infine, un altro profilo di novità del Codice del turismo riguarda la promozione di circuiti turistici tematici e di eccellenza, al fine di superare la frammentazione dell’offerta turistica e di promuovere un’offerta tematica di dimensione nazionale.
In questa prospettiva si inseriscono le norme del titolo V che prevedono, fra l'altro, la definizione di circuiti turistici di eccellenza ripartiti tra 13 grandi aree tematiche (dal turismo della montagna a quello del mare, dal turismo religioso a quello congressuale, dal turismo culturale a quello giovanile, ecc.), cui sono dedicate poi specifiche disposizioni. Nella stessa logica si muovono le nuove disposizioni, inserite nel Capo II del titolo VII del Codice (articoli da 59 a 65), che disciplinano la promozione dell’eccellenza turistica italiana mediante il rilascio di specifiche attestazioni e la attribuzione di riconoscimenti e premi per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore.
Altro rilevante intervento del decreto - in attuazione della direttiva 2008/122/CE - riguarda le modifiche alla disciplina della multiproprietà (art. 2) contenuta nel Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005). E', in particolare, esteso l’ambito di applicazione di tale disciplina , da un lato ampliando la stessa definizione di “contratto di multiproprietà”, dall'altro estendendo detta disciplina a tipologie contrattuali ulteriori. A tutela del contraente consumatore vanno, poi, segnalate le nuove disposizioni sulla completezza delle informazioni precontrattuali, sul contenuto minimo del contratto nonché sull'ampliamento del diritto di recesso che - ove correttamente esercitato - diversamente dalla disciplina previgente, non comporta alcuna spesa per il consumatore.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012
Per effetto dei ricorsi presentati dalle Regioni per un mancato rispetto della podestà legislativa regionale, la Corte Costituzionale con la sentenza n. Con sentenza n. 80 del 2 aprile 2012, pronunciata nel giudizio promosso dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nella parte in cui dispone l’approvazione dell’allegato 1 (Codice del turismo) ed in particolare dell’art. 1 dell’allegato stesso nella parte in cui prevede le disposizioni del Codice quali «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, attribuendo competenze statali in materia di turismo in violazione delle disposizioni previste nella legge delega 28 novembre 2005, n.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012, accogliendo i ricorsi presentati dalle Regioni sotto il profilo del mancato rispetto da parte del d.lgs. dei limiti della delega legislativa, ha sostanzialmente ridotto la portata normativa del codice, che è oggi ridotto alle sue parti inerenti il “diritto privato del turismo”, perdendo così definitivamente ogni carattere di sistematicità ed organicità.
Legislazione Regionale sul Turismo
Le Leggi Regionali sono normative emanate dal Consiglio Regionale che hanno valore e validità all’interno della Regione stessa di emanazione. Le normative regionali hanno generalmente come obiettivo l’organizzazione turistica della singola regione in materia di turismo. Dal punto di vista dell’emanazione delle leggi sul turismo alcune hanno contribuito a rafforzare lo sviluppo turistico italiano, altre invece lo hanno reso complesso. Il tutto paragonato ad altri stati europei in cui il turismo è sviluppato senza la continua emanazione di leggi nazionali.
Di seguito le leggi generali in materia di turismo vigenti nelle regioni e province autonome italiane al 22 marzo 2023.
- Legge regionale 14 giugno 2013, n.
- Legge regionale 1 ottobre 215, n.
- Legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, recante “Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.
- Legge regionale 9 dicembre 2016, n.
- Legge regionale 8 agosto 2014, n.
- Legge regionale 10 maggio 2011, n.
- Legge regionale 28 luglio 2017, n.
- Legge regionale 11 luglio 2016, n.
- Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6, recante “Riforma dell’organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla L.R. 7 giugno 1999, n. 12 (Princìpi e direttive per l’esercizio dell’attività commerciale) e abrogazione della L.R. 29 gennaio 1987, n. 9, della L.R. 17 febbraio 1989, n. 14, della L.R. 2 marzo 1992, n. 4, della L.R. 24 giugno 1992, n. 33, della L.R. 12 gennaio 1994, n. 1 e della L.R. 28 luglio 1994, n.
- Legge provinciale 15 maggio 2002, n.
- Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, recante “Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n.
- Legge provinciale 15 marzo 1993, n.
- Legge provinciale 14 febbraio 1992, n.
- Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, recante “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla Legge provinciale 21 aprile 1987, n.
- Legge regionale 11 luglio 2006, n. Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4, recante “Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n.
Tabella delle Principali Leggi e Decreti sul Turismo in Italia
Nome | Descrizione |
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Legge Quadro n. 217/1983 | Prima legge quadro sul turismo in Italia, stabilisce principi generali per la legislazione regionale. |
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 | Fissa le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di turismo. |
Decreto Legislativo n. 79/2011 (Codice del Turismo) | Coordina la normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, attuando la direttiva 2008/122/CE. |
Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2012 | Dichiara l'illegittimità costituzionale di alcune parti del Codice del Turismo. |
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