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Legislazione Turistica in Sicilia: Un Riassunto

La legislazione turistica è costituita dall’insieme di norme dirette a regolare il settore turistico.

Evoluzione Storica e Quadro Normativo

Nella storia d’Europa l’albergo è stato sempre un alloggio di tipo modesto per una clientela modesta. I nobili di rango vi sostavano occasionalmente, e solo per necessità e per breve tempo quando nella zona mancava un degno alloggio privato che li potesse ospitare. Il primo documento alberghiero - se tale può essere definito - risale al 1204. Fino al 1500 l’edificio alberghiero si componeva di stanze comuni a più letti, di pochissime camere singole e di uno stanzone adibito a sala da pranzo e cucina.

Una delle conseguenze dello sviluppo dei commerci nel corso del ’400 - ’500 fu anche lo spostamento di ricchi signori e di nobili, che intendevano scegliere di persona le mercanzie rare e preziose giunte dall’Oriente. Furono appunto le raffinate esigenze di questa classe agiata a dare impulso a un sistema di ospitalità offerta da personale specializzato e con attrezzature più specifiche e adeguate. Il ricco patrizio non si muoveva da solo. Era accompagnato da uno stuolo di servi e di cuochi esperti nell’esercizio delle loro quotidiane mansioni. Per fare fronte a questa nuova domanda così qualificata l’attività alberghiera fu attraversata da fermenti di ammodernamento.

Nel 1870 nella città di Colonia si riunivano per la prima volta albergatori di 42 nazioni per discutere sui termini della loro professione e compilare di comune accordo uno Statuto dal valore internazionale che, mentre ne valorizzava l’immagine, indirizzava chi volesse espletare questa attività verso canoni di collaborazione, di onestà commerciale e di rispetto delle norme statutarie.

Nel 1890, venti anni dopo, nasceva la prima corporazione internazionale dei lavoratori d’albergo, con lo scopo di ottenere la tutela dei propri diritti e difendere le proprie competenze. Nel corso del 1700 e del 1800 si affermò tra la gioventù aristocratica europea l’abitudine di compiere un viaggio (voyage) nell’Europa meridionale per completare la propria formazione culturale e ammirare i siti dove nacquero e si svilupparono la civiltà greca e romana.

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Così fecero Goethe, Chateaubriand, Stendhal, Shelley e tanti altri illustri letterati europei, con i quali nacque il concetto di turismo culturale, presto seguito da quello di turismo religioso (per soddisfare obblighi di culto), di turismo sanitario (per cure, soggiorni termali, consulti), di turismo d'affari (per essere presenti in certi luoghi in momenti particolari, in modo da incontrare altre persone con cui stringere accordi o stipulare contratti) e così via.

L'inglese Thomas Cook, titolare di un’agenzia di viaggi, organizzò nel 1841, un viaggio di diporto per una comitiva di studenti che si recava con un treno speciale da Leicester a Longhborough. Con i suoi pionieristici viaggi forfait e conducted tour (nel 1856 organizzò un giro dell’Europa e nel 1866 un circuito degli Stati Uniti), Cook fu il decano degli agenti di viaggio. Ben preso apri' uffici nelle principali citta' di tutto il mondo: ogni sede si occupava di fornire al viaggiatore tutto ciò che può rendere agevole il viaggiare.

Cook riuscì a realizzare il primo charter ferroviario della storia e dalla sua intraprendenza nacque il voucher, il documento di credito turistico che già nel 1867 era universalmente riconosciuto valido e che ancor oggi è alla base dell’attività turistico - alberghiera. Anche dopo la morte del suo titolare, la Cook restò l’agenzia di viaggi per eccellenza. Con lo sguardo già rivolto al movimento d’oltreoceano, nel 1919 riuscì a realizzare con successo il primo "Special tour aereo" per l’America.

Finalmente, negli anni tra le due guerre mondiali, il turismo iniziò a essere praticato anche dalle classi medie. Sulla scia di Cook, in Italia si organizzarono "treni popolari", che con tariffe molto ridotte permettevano di visitare le maggiori città italiane. Il tenore di vita migliorava sensibilmente in tutti i Paesi europei.

Le conquiste di carattere sociale (il diritto alle ferie pagate, il riposo settimanale e altre provvidenze), la sicurezza sulle strade, la diminuzione delle tariffe dei trasporti, la crescita delle aziende turistiche e dell’ospitalità, la loro variegata offerta, il calo dell’analfabetismo con il conseguente diffondersi della cultura, contribuirono ad aprire alle classi medie e ai lavoratori l’accesso al turismo.

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Successivamente negli anni ’6O il "boom economico" italiano e il riassetto finanziario di molti Paesi europei, finalmente usciti dalle devastazioni causate dalla seconda guerra mondiale, coincise con un rinnovato interesse per la nostra penisola. Con il processo di industrializzazione il viaggio tende a diffondersi: le prime forme di turismo di massa nascono in America negli anni Cinquanta, grazie anche alla forza economica del dollaro che consentiva un cambio estremamente favorevole (se va in vacanza in un paese a moneta debole spende di meno).

La Legge Quadro sul Turismo n. 217/1983

In Italia la prima legge importante entrata in vigore e che ha cercato di armonizzare la materia di turismo è stata la LEGGE QUADRO 217/1983. La legge Quadro sul turismo n. 217/1983, ha determinato uno sconvolgimento nell’assetto turistico che fino a quel periodo, a livello territoriale, era poggiato essenzialmente sul ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (per i territori turistici più significativi), ed a livello nazionale faceva riferimento al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed all’ENIT, quale ente di promozione nazionale con rappresentanze estere.

Non era ancora stata fatta la modifica del titolo V della Costituzione (avvenuta poi nel 2001), quindi la materia turistica era di tipo concorrente Stato-Regione, cioè lo Stato doveva emettere una legge quadro in cui stabiliva tutti i principi generali che dovevano essere rispettati in materia turistica. In tal senso, la legge quadro è una legge del Parlamento che ha lo scopo di dettare i principi su una materia concorrente Stato Regione.

In essa è contenuta una delega con cui le singole Regioni possono emanare la loro legge nel rispetto delle esigenze locali, ma rimanendo all’interno delle indicazioni stabilite dalla legge quadro; viene chiamata anche legge cornice perché delinea i confini entro cui le singole Regioni possono legiferare.

La Legge 135/2001 e la Riforma della Legislazione Nazionale del Turismo

In un momento successivo viene quindi introdotta la riforma della legislazione nazionale del turismo attraverso la LEGGE 135/2001; tale legge è ordinaria e non va confusa con la riforma costituzionale avvenuta anch’essa nel 2001. Ha cercato di mettere un po’ di ordine e ha voluto definire i principi fondamentali e gli strumenti della politica in base agli ART. 117 E 118 della Costituzione. Nasce quindi il concetto di turismo ecosostenibile, ovvero un turismo che tutela le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali.

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L’articolo 1, comma 2°, esprime i valori dell’intera riforma: “la Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell’Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi”.

Il Legislatore nazionale, nel riconoscere al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese e per il miglioramento della competitività nel contesto internazionale, mira a delineare un quadro organico di principi generali per la valorizzazione delle risorse ambientali, dei beni culturali e delle tradizioni locali, in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile.

A ciò si affianca una particolare attenzione per il miglioramento del sistema dell’offerta turistica e per la tutela dei singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti.

Competenze dello Stato e delle Regioni

All’art. 2 sono definite le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di turismo. Lo Stato attraverso il Ministero delle attività produttive disciplina il turismo nell’ambito della economica nazionale mentre le Regioni hanno il compito di legiferare in materia di turismo.

La costituzione individuava all’articolo 117 il settore turistico come materia di competenza legislativa regionale da attuare in concorrenza con lo stato. L’art 118 ha poi introdotto il principio della sussidiarietà, in base al quale le competenze amministrative spettano agli enti più vicini ai cittadini, ossia i comuni.

In seguito all’assegnazione alle regioni delle competenze esclusive nel settore turistico le stesse possono decidere il tipo di organizzazione e le risorse del settore e gli obbiettivi da perseguire.

Conferenza Nazionale del Turismo

L’art. 3 prevede l’istituzione della Conferenza Nazionale del turismo, un organo, cui partecipano i rappresentanti di numerosi organismi pubblici e privati interessati al fenomeno turistico, convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con le Regioni, almeno ogni due anni.

La Conferenza ha lo scopo di esprimere indicazioni relative alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali che riguardano il turismo, favorendo il confronto tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore.

Carta dei Diritti del Turista

All’art. 4 è istituita la Carta dei diritti del turista elaborata dal Ministero per le attività produttive, in almeno quattro lingue e contenente informazioni sui diritti del turista e sulle procedure cui egli può ricorrere in caso di inadempienza contrattuale da parte dei fornitori dei servizi turistici.

Fondo di Promozione Nazionale

Un’ulteriore innovazione è costituita dal riconoscimento dell’importante ruolo attribuito al Fondo di promozione nazionale, che vuole garantire e promuovere l’accesso alle vacanze ad una fascia di cittadini che, normalmente, non va in vacanza o che non ci va sistematicamente anche per motivi economici. Questa possibilità è stata immaginata riferendosi anche all’esperienza dei “Buoni vacanze” svizzeri e francesi, che hanno avuto un particolare successo grazie all’interesse crescente dei lavoratori e delle imprese turistiche.

Il Fondo, quindi, si pone non come uno strumento assistenzialistico ma, al contrario, come un mezzo utile a potenziare il turismo interno.

Sistemi Turistici Locali (STL)

All’art. 5 la Legge 135 prevede l’introduzione dei Sistemi turistici locali ( Stl). Si tratta di “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, che presentano un’offerta omogenea di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”.

I Stl sono promossi da enti locali e da soggetti privati interessati allo sviluppo turistico di un determinato ambito territoriale e devono essere formalmente riconosciuti dalle regioni di appartenenza. Il sistema turistico locale nasce per lo sviluppo e la valorizzazione coordinata delle risorse turistiche locali.

Codice del Turismo (2011)

Successivamente viene introdotto il Codice del turismo nel 2011 che abroga la legge 135/2001, che si propone di coordinare le disposizioni in vigore che regolano il settore turistico, di dare un ordine all’organizzazione pubblica del turismo e di prevedere incentivi e sostegni a favore delle piccole e medie imprese turistiche, così come un procedimento di semplificazione amministrativa.

Fonti della Legislazione Turistica

Sono fonti secondarie i regolamenti governativi, in quanto non possono essere in contrasto né con la costituzione né con le leggi ordinarie.

Enti Territoriali e Turismo

Al comune spettano funzioni specifiche nel settore turistico vista la sua vicinanza agli interessi dei cittadini. Egli contribuisce alla valorizzazione delle risorse turistiche e partecipa alla costituzione dei sistemi turistici locali.

È un ente territoriale autonomo a cui spettano le funzioni amministrative non attribuite ai comuni.

La regione è un ente pubblico territoriale, che ha una sua autonomia finanziaria ma non ha poteri giudiziari.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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