Locazione Turistica vs. Casa Vacanze: Differenze e Requisiti
Se vuoi lavorare nel settore degli affitti brevi, la prima cosa da fare è conoscere il quadro normativo che disciplina le attività extralberghiere. Spesso usati come sinonimi, questi due termini indicano in realtà formule di ospitalità differenti, con importanti implicazioni dal punto di vista legislativo e burocratico, nonché nell’offerta di servizi ai clienti. Nonostante venga spesso confuso il termine Casa vacanze con Locazione Turistica, esse sono due attività diverse.
Definizioni e Caratteristiche Principali
La locazione turistica è un contratto di affitto a breve termine, generalmente non superiore ai 30 giorni, in cui il proprietario offre ai turisti un alloggio arredato, con servizi di base come il cambio della biancheria e la pulizia finale. La locazione turistica è un contratto di affitto turistico temporaneo, breve, che può essere svolta anche da un privato con una sola struttura. Si parla di locazione turistica quando si affitta a terzi, a fini turistici e per un breve periodo di tempo (non superiore a 30 giorni) dietro un corrispettivo in denaro e senza fornire servizi aggiuntivi. Servizi di trasporto. L’art. 4 del D.L. n.
La casa vacanze è una struttura ricettiva ex art. 6 comma 10 della Legge n.° 217 del 1983 e può essere gestita sia in forma imprenditoriale che occasionale. La casa vacanze è un’attività ricettiva ex art. 6 comma 10 della Legge n.° 217 del 1983 e può essere gestita sia in forma imprenditoriale che occasionale. La casa vacanze è una struttura ricettiva prevista dall’articolo 6, comma 10, della legge nazionale numero 217 del 1983, e prevede il compito per chiunque ne assuma la gestione, sia imprenditoriale che occasionale, di onorare certi standard di qualità, sottraendosi all’aleatorietà che potrebbe condurre a disagi insospettati. L’attività di casa vacanze può essere esercitata anche in forma non imprenditoriale.
Normativa di Riferimento
Dal punto di vista normativo, la locazione turistica è disciplinata dall’art. 1571 e seguenti del Codice Civile, dal D.Lgs. Non si rinviene oggi nell’ordinamento giuridico una generale definizione normativa del contratto di locazione turistica. La locazione turistica è disciplinata dall’art.1571 e ss. c.c., dal D.Lgs.79/2011 sul turismo e da parte della legge 431/98 ( art 1C, 4E, 13C). Ciò nondimeno, la disciplina di tale tipologia contrattuale è contenuta nell’art. 53 dell’Allegato 1 al c.d. “Codice del Turismo” (D.Lgs. n. 79/2011), relativo alle “Locazioni ad uso abitativo aventi finalità turistiche” che, ai fini della regolamentazione, si limita a rinviare agli artt. 1571 ss. c.c. e all’art. 1, comma 4, della L. n.
La normativa di riferimento per le case vacanze è la Legge n. La legge nazionale rimanda alle singole regioni il compito di legiferare in base agli interessi regionali, quindi cerca di fare attenzione alle disposizioni presenti sul tuo territorio. L’effettiva regolamentazione della casa vacanze è tuttavia affidata alla competenza delle Regioni a cui, nello specifico, è attribuito il compito di provvedere a regolamentare autonomamente l’attività in questione, individuando i requisiti e le condizioni necessarie per il suo svolgimento. L’ampia competenza, riservata agli enti territoriali, è espressamente stabilita dalla legge n.
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Adempimenti Burocratici
Questo tipo di contratto è particolarmente adatto per chi desidera affittare l’immobile in modo occasionale. Non richiede l’apertura di una partita IVA né l’iscrizione dell’attività al Registro delle Imprese. L’attività di locazione turistica, non è soggetta alla presentazione di SCIA. Potrebbero essere necessari altri adempimenti locali, pertanto ti consigliamo di informarti presso i SUAP del Comune.
L’apertura di una casa vacanze, infatti, comporta una serie di adempimenti burocratici. Tra questi, la presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è necessaria per avviare l’attività. L’avvio di un’attività di Casa vacanze, ma anche la sospensione, la cessazione definitiva o l’apportare eventuali modifiche richiede l’invio della SCIA al SUAP, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, del Comune in cui è ubicata la struttura ricettiva. Con la SCIA l’imprenditore o il titolare dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Per la trasmissione della domanda ogni Comune mette a disposizione un portale per l’invio della SCIA. Solitamente, il portale telematico maggiormente utilizzato dai comuni è “Impresainungiorno.gov.it“. Tale comunicazione ha l’obiettivo di segnalare al Comune tutti i dati relativi agli immobili per i quali si svolge l’attività di gestione della casa vacanze.
Differenze Chiave
La principale differenza tra locazione turistica e casa vacanza risiede nell’offerta dei servizi. Ciò che differenzia la locazione turistica dalla casa vacanze sono i servizi aggiuntivi che offre la casa vacanze e che consentono di ricavarne il principale profitto di quest’attività. Si differenzia dalla locazione turistica turistica, primariamente, per i servizi offerti come le pulizie per la sanificazione degli ambienti, il cambio delle lenzuola e asciugamani, il fornire la colazione oltre ad offrire delle visite guidate ed escursioni esplorative. La casa vacanze essendo un’attività ricettiva ti consente di fornire quei servizi aggiuntivi per gli ospiti, come ad esempio la pulizia giornaliera, servizi di trasporto, visite guidate ecc., che sono caratteristici di un’attività turistico alberghiera.
Nella casa vacanze i principali profitti derivano dai servizi offerti che comprendono l’affitto, la colazione, la pulizia, le visite guidate ecc. ecc. Nella Locazione Turistica il guadagno risiede soltanto nell’affitto dell’immobile, non si possono dare servizi accessori e dal punto di vista fiscale le tasse si pagano con la cedolare secca. Nella Casa vacanze il guadagno risiede a seconda della tipologia dei servizi offerti che comprende l’affitto, la colazione, la pulizia, le visite guidate ecc. ecc.
Requisiti Aggiuntivi
I contratti di affitto per una casa vacanze devono avere una durata compresa tra i 3 giorni e i 3 mesi consecutivi. L’avvio di questa attività richiede il rispetto anche delle regole tecniche, energetiche, sanitarie e igieniche, di conformità degli impianti, con eventuale stipula di polizze assicurative conto terzi. La casa vacanza è un’attività turistico ricettiva che deve avere sia una denominazione che una classificazione, al cui interno è vietata la residenza e il domicilio (tabelle allegate al Regolamento Regionale 14/2017).
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Le locazioni turistiche di cui all’art. 12 bis del Regolamento Regionale del Lazio, denominate altresì "Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico”, sono soggette alla presentazione di C.I.A. Le locazioni turistiche di cui all’art. 12 bis del Regolamento Regionale del Lazio, denominate altresì "Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico”, sono soggette alla presentazione di C.I.A.
Tabelle Regionali di Riferimento
Regioni | Locazione turistica | Casa vacanze |
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Abruzzo | art. 60 della L. reg. 10/2023La locazione turistica è resa in unità abitative private, appartamenti e ville autonome, fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria e dei servizi di pulizia dei locali, nel rispetto dell’art. 4 del DL 50/2017 | art. 54 della L. reg. 10/2023Sono case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, ivi comprese le ville autonome, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande, né l’offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 58 |
Basilicata | L. Reg. Basilicata 4.6.2008 n. 6Sono case e appartamenti per le unità abitative date in locazione ai turisti mediante appositi contratti con durata non superiore a dodici mesi consecutivi; l’offerta di case e appartamenti vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande né la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero o centralizzato, ad eccezione del servizio di ricevimento o recapito | Art. 5, L. Reg. Basilicata 4.6.2008 n. 6 |
Calabria | art. 19, L. Reg. Calabria 7 agosto 2018 n. 34Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti:- in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche;- con contratti aventi validità non superiore a 6 mesi consecutivi;- senza la fornitura di servizi aggiuntivie sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresaLe strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione e altre attività complementari presso camere o unità abitative, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:a) case per ferie, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali, sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei dipendenti di enti o aziende e dei loro familiari;Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali. | art. 5, L. Reg. Calabria 7 agosto 2018 n. 34 |
Campania | art. 4, L. Reg. Campania 24 novembre 2001 n. 17Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Nelle case per ferie, è altresì consentito il soggiorno di gruppi autogestiti, secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici e privati o da associazioni.Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e garantire i servizi minimi di cui all’allegato C), che è parte integrante della presente Legge. | art. 4, L. Reg. Campania 24 novembre 2001 n. 17 |
Emilia Romagna | art. 12, L. reg. 16/2004Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti:- in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche;- con contratti aventi validità non superiore a 6 mesi consecutivi;- senza la fornitura di servizi aggiuntivie sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresa. | art. 12, L. reg. 16/2004Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. |
Friuli Venezia Giulia | L. reg. 21/2016Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla L. 431/98 e DLgs. 79/2011 (art. 47-bis della L. reg. 21/2016). Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell’alloggio a ogni cambio dell’ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell’ospite. | art. 47 bis L. reg. 21/2016 |
Lazio | L. reg. 13/2007 e art. 12-bis e regolamento reg. 8/2015, inserito dal regolamento reg. 14/2017Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.Per le finalità di alloggio turistico, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi. | art. 7 L. reg. 13/2007 e art. 12-bis e regolamento reg. 8/2015, inserito dal regolamento reg. 14/2017Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale e gestite in forma non imprenditoriale o imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre.Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate.Le case e gli appartamenti per vacanze rispettano i requisiti minimi strutturali e funzionali previsti per le abitazioni di cui all’Allegato 4, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.Le case e gli appartamenti per vacanze possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi. |
Liguria | art. 29, L. reg. 1/2024Sono appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT) le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) conv., con modificazioni, in L. 96/2017.Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, in quanto mere locazioni a fini turistici, non sono strutture ricettive e il loro utilizzo non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso | art. 24, L. reg. 1/2024Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive che offrono ospitalità in unità immobiliari di civile abitazione, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente.L’utilizzo delle unità immobiliari di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso.Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative della tipologia di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell’esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi. |
Lombardia | art. 38 della L. reg. 27/2015,Non sono indicate le caratteristiche di una locazione turistica ma solo gli adempimenti | art. 18 della L. reg. 27/2015,Non sono indicate le caratteristiche di una locazione turistica ma solo gli adempimenti |
Marche | art. 32, L. reg. 9/2006,Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico in conformità alla L. 431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo). | art. 27, L. reg. 9/2006,Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico.Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;e) ricevimento ospiti.La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere. |
Piemonte | art. 5, L. Reg. Piemonte 3.8.2017 n. 13La locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pa... La locazione turistica non imprenditoriale è una delle modalità di gestione di una struttura turistica, solitamente per periodi brevi non superiori a 30 giorni, e rappresenta un'opportunità per i proprietari di immobili che intendono affittare spazi abitativi a turisti senza aprire partita IVA. Questa pratica è regolamentata da normative specifiche che variano a seconda della regione e richiedono un'attenta gestione fiscale. Si tratta di un fenomeno in crescita, reso ancor più popolare dalla diffusione di piattaforme online come Airbnb e Booking, che hanno semplificato il processo di connessione tra proprietari e viaggiatori. | art. 6, L. Reg. Piemonte 3.8.2017 n. 13 |
La risposta a questa domanda dipende dal molte variabili. Non esiste una risposta univoca a questa domanda, la risposta dipende da molte variabili. Possiamo anche dire che arrivare a gestire una certa quantità di case vacanza è l’obbiettivo di chi inizia gestendo una sola locazione turistica, che cercherà quindi di far crescere la sua attività e un po’ alla volta acquisire sempre più immobili ed ottenere sempre più guadagni.
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