Albergo Atene Riccione

 

Requisiti per Maestri di Sci Stranieri in Italia: Focus su Valle d'Aosta e Trentino

L'esercizio della professione di maestro di sci in Italia da parte di cittadini stranieri è regolamentato da specifiche normative regionali e nazionali, che definiscono i requisiti necessari per poter insegnare sulle piste italiane. Questo articolo esamina le disposizioni in vigore, con un'attenzione particolare alle regioni della Valle d'Aosta e del Trentino.

Valle d'Aosta: Disciplina dell'Attività Professionale

In Valle d'Aosta, l'esercizio stabile o temporaneo della professione di maestro di sci da parte di maestri di sci stranieri è disciplinato dall'art. 7bis della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44.

La Giunta regionale ha ulteriormente specificato tali disposizioni con la deliberazione n. 2972 del 30 ottobre 2009, successivamente modificata. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il testo aggiornato della legge regionale n. 44/1999 e le relative disposizioni applicative presso Piazza Caveri.

Trentino: Sentenza del Consiglio di Stato e Requisiti Stringenti

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito in modo inequivocabile i requisiti necessari per svolgere l'attività professionale di maestro di sci in Trentino. Come evidenzia Panizza, la sentenza ribadisce che l'insegnamento sulle piste del Trentino è consentito solo dopo aver superato una prova compensativa, come previsto dalla normativa provinciale e UE. Tale divieto si applica anche in caso di insegnamento “temporaneo”, come specificato nella decisione del Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato è destinata a fare giurisprudenza, poiché ribadisce e delinea in maniera inequivocabile i requisiti necessari a svolgere attività professionale di maestro di sci in Trentino.

Leggi anche: Impara l'italiano: livello B1

La sentenza rovescia quella emessa negli scorsi mesi dal TRGA di Trento circa il ricorso presentato da quattro italiani, dotati di abilitazione ottenuta in Slovenia e Croazia, contro il diniego di svolgere attività professionale emesso dalla Provincia autonoma di Trento. Ne era seguito ricorso giurisdizionale dei due professionisti avanti al TRGA, che lo accoglieva con sentenza n. Decisione poi impugnata dal Collegio dei Maestri di sci davanti al Consiglio di Stato i cui giudici - come detto - hanno accolto il ricorso in quanto “i ricorrenti, non avendo superato la Prova di Formazione Comune (PFC), nello specifico la prova certificante l’abilità tecnica, indicata dall’art. 2 e dall’Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2019/907, non sono in possesso del Certificato di Competenza previsto dall’art. 8 del medesimo Regolamento che secondo il principio del riconoscimento automatico avrebbe loro consentito, ex art. 4 del più volte citato Regolamento, di esercitare in Italia la propria attività senza alcuna limitazione temporale e senza dover procedere al riconoscimento del titolo, bensì meramente con la diretta iscrizione all’albo tenuto dal Collegio regionale (o provinciale) dei maestri di sci ex art. 3 della legge 8 marzo 1991, n.

Leggi anche: Letture semplificate in italiano A2

Leggi anche: Certificazioni per Stranieri a Milano

TAG: #Stranieri

Più utile per te: