Medici Stranieri in Italia: Requisiti e Opportunità di Lavoro
Nonostante la carenza di medici negli ospedali e negli ambulatori italiani, l'assunzione di professionisti stranieri della sanità è complessa. Il riconoscimento dei titoli, ovvero della laurea in medicina e della specializzazione conseguita all’estero, è un processo lungo, indipendentemente dal tipo di struttura, pubblica o privata.
Servono tempo e pazienza anche per l’iscrizione all’ordine dei medici, indispensabile per lavorare. L'iter che un medico straniero deve percorrere per poter esercitare in Italia, lungi dall’essere inutile burocrazia, costituisce un sistema di controlli e di garanzia per la sicurezza delle cure e per la qualità dell’assistenza.
Il riconoscimento dei titoli e, in generale, le modalità ordinarie di esercizio della professione medica sono strumenti che consentono un controllo preventivo sulla preparazione, sulla formazione e sulla qualificazione di medici provenienti dall’estero, tutti controlli ai quali un medico italiano è sottoposto senza eccezioni.
La Carenza di Medici in Italia
Nel 2020 e nel 2021, durante l’emergenza COVID-19, è emersa la mancanza di medici e infermieri negli ospedali. Secondo le stime di uno dei principali sindacati di medici ospedalieri, negli ospedali italiani mancano 15mila medici. La Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale, stima che entro il 2028 andranno in pensione 33mila medici di base, mentre per l’Anaao alla stessa data avranno lasciato il lavoro 47mila medici ospedalieri, per un totale di 80mila professionisti.
Queste uscite, rilevano le organizzazioni sindacali, non saranno bilanciate da nuove assunzioni: senza correttivi, comunque difficili da mettere in pratica in pochi anni, nel 2028 mancheranno 45mila medici.
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Il Contributo dei Medici Stranieri
Una soluzione, almeno parziale, alla carenza attuale di medici potrebbe essere l’assunzione di professionisti stranieri. Secondo l’AMSI, l’associazione medici di origine straniera in Italia, i professionisti della sanità sono 77.500, di cui 22mila medici, 38mila infermieri, 5mila fisioterapisti e 5mila farmacisti, mille psicologi, 1.500 tra podologi, tecnici di radiologia, biologi, chimici e fisici che lavorano in ambito sanitario.
Il 65%, secondo l’AMSI, non ha la cittadinanza italiana, e l’80% lavora in strutture private come cliniche, centri di analisi, studi medici e poliambulatori privati, centri di fisioterapia. Molti sono arrivati in Italia per studiare medicina tra gli Anni 70 e gli Anni 80. Un’altra fase di immigrazione significativa ci fu dopo la caduta del Muro di Berlino e l’ultima dopo le cosiddette Primavere arabe, la vasta ondata di proteste e rivolte che avvennero nel 2011 in diversi paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.
Riconoscimento dei Titoli e Iscrizione all'Ordine dei Medici
Gli operatori sanitari laureati all’estero devono chiedere al ministero della Salute il riconoscimento della qualifica professionale ottenuta al termine del percorso di studi. Per chi ha studiato in un paese dell’Unione europea è più semplice, mentre per chi si è laureato fuori dall’Europa la procedura è più lunga. «In meno di un anno e mezzo è difficile ottenere il riconoscimento», spiega Foad Aodi, presidente dell’AMSI. «Molti perdono la speranza e se ne vanno in altri paesi, dove tutto è più semplice e più veloce. Anche perché nel frattempo bisogna pur vivere in qualche modo e non tutti possono permettersi di attendere per un anno e mezzo».
Un altro problema riguarda l’iscrizione all’ordine dei medici, per cui non è più indispensabile avere la cittadinanza italiana come accadeva prima del 1989: serve però il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Quello ottenuto per motivi di studio non basta. «È un paradosso», dice Aodi. «Chi non è iscritto all’albo professionale non può lavorare, ma per iscriversi serve il permesso di soggiorno per motivi di lavoro».
Procedure e Normative Vigenti
La procedura ordinaria distingue tra Paesi comunitari ed extra Ue. Per i Paesi comunitari, il riconoscimento dei titoli avviene ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36, sancito dalla Conferenza dei servizi (Miur, Ministero della salute e Fnomceo). Il sanitario deve inviare il titolo tradotto in italiano al Ministero della salute, allegando un certificato di “good standing” se ha già esercitato nel Paese estero. Occorre dimostrare di saper parlare l’italiano, con verifica da parte dell’Ordine tramite colloquio o prove attitudinali.
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Per lauree conseguite in Paesi extra-comunitari, il controllo è più stringente, con presentazione di documentazione analitica e possibilità di tirocinio o prova attitudinale. Tale possibilità trova fondamento nella conversione in legge n. 187 del 9 dicembre 2024 del decreto-legge n. 145 dell’11 ottobre 2024, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 la norma emergenziale originata durante la pandemia da COVID-19.
Deroghe e Disuguaglianze
La normativa prevede, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per le Regioni di impiegare medici extracomunitari in deroga al normale iter di riconoscimento dei titoli. Il professionista dovrà comunicare all’Ordine competente l’ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività. Non si tratta in ogni caso di una vera e propria iscrizione, non c’è dunque il controllo deontologico del professionista da parte dell’Ordine.
Questa deroga attenua le garanzie poste a presidio della sicurezza delle cure in favore del cittadino. Bypassare il normale iter crea disparità con i medici italiani e con quei professionisti che seguono il normale iter, creando disuguaglianze nell’accesso alle cure, perché i cittadini, a seconda della Regione in cui vivono, vengono affidati a professionisti con competenze e vincoli deontologici non uniformi. I medici stranieri chiamati in deroga, infatti, non sono sottoposti nemmeno al controllo deontologico da parte degli Ordini, che non possono verificare, oltretutto, la conoscenza della lingua italiana, importante perché, come dice la legge, la comunicazione è tempo di cura.
Gli Ordini infatti su questi colleghi non possono esercitare le dovute funzioni di vigilanza e controllo su titoli, sull’aggiornamento professionale e sul rispetto del codice deontologico,L’assunzione “emergenziale “, senza l’iscrizione all’Ordine come previsto dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.
Le Sfide per i Medici Stranieri
Oltre ai problemi burocratici, il personale della sanità straniero affronta difficoltà simili a quelle dei medici italiani: stipendi più bassi, rischi di contenziosi legali e aumento delle aggressioni. Molti medici stranieri, stanchi delle scarse opportunità, cercano lavoro all’estero, dove la richiesta di personale sanitario è aumentata dopo l’emergenza coronavirus.
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«L’emigrazione riguarda soprattutto professionisti giovani e ricercatori», continua Aodi. Negli ultimi tre anni in molti paesi dell’Unione europea è stato incentivato l’arrivo di personale sanitario dall’estero. In Belgio, Germania e Lussemburgo sono state accelerate le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio presi all’estero, mentre in Irlanda i medici stranieri sono esentati dal pagamento delle tasse. In alcune regioni della Germania, per esempio in Baviera, ai medici stranieri è stato offerto il permesso di lavorare come assistenti per un anno. In Francia gli operatori sanitari stranieri senza licenza hanno potuto lavorare come personale di supporto in occupazioni non mediche.
Proposte per Facilitare l'Integrazione
Per facilitare l’iter, si può e si deve agire rafforzando gli uffici preposti del Ministero, investendo maggiori risorse umane ed economiche. Per questi motivi, chiediamo alla Regione Veneto di farsi promotrice presso il Ministero della Salute, la Conferenza della Regioni e la Federazione Nazionale degli Ordini del Medici e degli Odontoiatri della istituzione presso ogni Ordine Territoriale degli Elenchi Speciali Temporanei a cui iscrivere i professionisti extracomunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento dei titoli da parte della Regione.
Requisiti Specifici per l'Iscrizione all'Ordine
I medici che non sono cittadini italiani oppure i titoli di laurea conseguiti al di fuori dell’Italia fanno insorgere alcune particolarità ai fini dell’iscrizione all’Ordine professionale e, quindi, ai fini dell’esercizio della professione in Italia.
Le particolarità riguardano due versanti: da un lato la questione della cittadinanza e le relative norme sull’immigrazione e, dall’altro, la validità dei titoli di studio conseguiti all’estero.
È innanzitutto opportuno fare alcune precisazioni: l’Unione Europea (UE) comprende i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Pertanto i soggetti che hanno la cittadinanza di uno di questi Paesi sono definiti “comunitari” e la laurea conseguita in uno di questi Paesi è definita “titolo comunitario”.
Fanno invece parte dello “Spazio Economico Europeo” (SEE) i seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Regno Unito e Norvegia che, pur non appartenendo alla UE, ai fini della presente disamina, sono equiparati ai Paesi UE.
Ipotetiche Situazioni per l'Iscrizione all'Albo
- Medici cittadini ITALIANI laureati fuori della UE: Anche in questo caso il medico deve innanzitutto ottenere il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute, al quale è necessario presentare apposita domanda. Trattandosi però di laurea conseguita al di fuori della UE, il Ministero della Salute indice una Conferenza dei Servizi a cui partecipa anche il Ministero dell’Università. Nel primo caso (accoglimento dell’istanza) il medico ha due anni di tempo per chiedere l’iscrizione all’Ordine. Nel secondo caso (esami o verifica integrativi) il medico deve rivolgersi ad una Università e completare la formazione, come richiesto dalla Conferenza dei Servizi.
- Medici cittadini UE laureati nella UE: Fermo restando quanto detto sopra relativamente al diritto di stabilimento, il fatto che la laurea sia stata conseguita non in Italia ma in un Paese UE impone al medico di chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute. Siccome in questo caso si sta parlando di un medico non italiano e laureato all’estero, prima di poter ottenere l’iscrizione all’Ordine (e quindi di poter esercitare la professione in Italia) è necessario che dimostri di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l’esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione. Se tale verifica si conclude positivamente, l’Ordine procede alla sua iscrizione all’Albo.
- Medici cittadini UE laureati fuori della UE: Fermo restando quanto detto sopra relativamente al diritto di stabilimento, il fatto che la laurea sia stata conseguita in un Paese non comunitario impone al medico di chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute. Anche in questo caso, dopo il riconoscimento del titolo (o il superamento degli esami o verifiche integrative), è necessario svolgere la prova di verifica di conoscenza della lingua italiana e delle normative nazionali.
- Medici non UE laureati nella UE: Per quanto riguarda i motivi del soggiorno in Italia, valgono le stesse indicazioni date al punto precedente. Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio, è necessario il previo riconoscimento da parte del Ministero della Salute Infine è necessario procedere alla verifica della conoscenza della lingua italiana.
- Medici non UE laureati fuori dalla UE: Per quanto riguarda i motivi del soggiorno in Italia, valgono le stesse indicazioni date al punto n. 6. Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio, è necessario il previo riconoscimento, come descritto al punto n. 2. Infine è necessario procedere alla verifica della conoscenza della lingua italiana.
Altre precisazioni
Il permesso di soggiorno ha sempre una scadenza per cui deve essere periodicamente rinnovato presso la Questura. Il mancato rinnovo comporta la cancellazione dall’Albo e, quindi, l’impossibilità di proseguire ad esercitare la professione in Italia. É ovviamente titolo valido anche la carta di soggiorno a tempo indeterminato, che sostituisce il permesso di soggiorno temporaneo.
Per quanto riguarda il titolo di studio, la laurea conseguita in Italia non pone alcuna necessità di riconoscimento. Tuttavia bisogna valutare se tutto il corso di laurea è stato svolto in Italia oppure se una parte degli esami sono stati sostenuti all’estero e solo gli altri in Italia. In questo secondo caso, infatti, la frequenza solo parziale del corso di laurea in Italia consente l’iscrizione all’Albo del richiedente solo se congiunta al possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (autonomo o subordinato), in attesa di occupazione o per motivi familiari. Viceversa, se il medico è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, lo svolgimento parziale del corso di laurea in Italia non consente l’iscrizione all’Albo professionale italiano.
Infine è necessario verificare se il medico sia stato ammesso a frequentare il corso di laurea in Italia in soprannumero grazie ad una apposita autorizzazione e finanziamento del suo Paese di provenienza perché in questo caso il medico, una volta terminati gli studi, non può rimanere a lavorare in Italia ma deve rientrare nel suo Paese di origine, che gli ha finanziato gli studi.
Tutti questi aspetti (regolarità del soggiorno, regolarità del titolo) sono valutati dal Ministero della Salute al quale l’Ordine chiede un previo parere prima di poter iscrivere all’Albo il richiedente, anche perché la normativa sull’immigrazione attribuisce al Ministero la valutazione circa la compatibilità con i flussi migratori in ingresso.
Lavoro Occasionale in Italia
Le direttive comunitarie prevedono che il medico cittadino UE possa liberamente svolgere atti medici in tutti i Paesi della UE, senza bisogno di stabilirsi in un Paese, ma svolgendo solo attività occasionali. In questo caso di parla di “Libera prestazione di servizi”. In questo caso il medico, che deve essere legalmente stabilito in uno Stato UE per esercitarvi la stessa professione, deve informare il Ministero della Salute con una dichiarazione preventiva (almeno 30 giorni prima di compiere atti medici in Italia) indicando luogo e data di esecuzione degli atti medici in Italia.
Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste dalla norma di riferimento, il Ministero della Salute comunica la propria decisione positiva circa l'effettuazione, in Italia, della libera prestazione dei servizi da parte del professionista. Il medico, a questo punto, può svolgere gli atti medici che ha dichiarato di voler eseguire, senza bisogno di iscriversi all’Ordine e senza bisogno di fissare la residenza in Italia e senza necessità di dimostrare di conoscere la lingua italiana.
In casi di documentata urgenza, il medico può inoltrare al Ministero la sua dichiarazione anche entro un termine più breve dei 30 giorni ordinari. La modulistica per la dichiarazione della libera prestazione di servizi è disponibile sul sito internet del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/.
È opportuno sottolineare che l’esercizio della professione medica in Italia senza l’iscrizione all’Ordine è consentita solo e soltanto nel caso sopra descritto: per prestazioni occasionali rese da medici UE e previa comunicazione al Ministero della Salute.
Il medico cittadino extra UE che intende partecipare a iniziative di formazione e/o aggiornamento in Italia che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), deve presentare domanda al Ministero della Salute ai fini del rilascio dell’autorizzazione temporanea almeno 30 giorni prima dell’evento. La domanda e la prevista documentazione deve essere trasmessa al Ministero esclusivamente tramite l'azienda ospedaliera, l'azienda universitaria e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che organizza l’iniziativa di formazione e/o aggiornamento.
Nuova Legge Flussi e Proroghe in Ambito Sanitario
La nuova Legge Flussi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, porta con sé importanti proroghe in ambito sanitario, rafforzando il supporto al settore attraverso misure straordinarie. Il provvedimento estende al 31 dicembre 2027 (dal precedente limite fissato al 31 dicembre 2025) il termine per l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie, in deroga alle normative ordinarie sul riconoscimento delle qualifiche estere. La misura si inserisce nel contesto delle procedure delineate dall’articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha stabilito regole semplificate per affrontare le emergenze sanitarie degli ultimi anni.
Parallelamente, viene prorogata la possibilità di esercitare temporaneamente una professione medica o sanitaria sulla base di una qualifica conseguita all’estero, come previsto dall’articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge n.
Fino alla fine del 2027, restano valide anche le disposizioni degli articoli 27 e 27-quater del Testo Unico sull’Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Tali articoli disciplinano l’ingresso in Italia in casi particolari, includendo i lavoratori altamente qualificati.
Elenchi Speciali Straordinari
Il decreto Bollette, in vigore dal maggio del 2023, consente fino al 31 dicembre 2027, l'esercizio temporaneo dell'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in deroga alle misure vigenti, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Una misura resasi necessaria per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario.
Presso ogni Regione dovrà essere quindi istituita una apposita Commissione composta da esperti della Regione, da un unico rappresentante indicato congiuntamente dagli Ordini provinciali competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da un rappresentante indicato congiuntamente dagli Atenei con sede nella Regione interessata o dagli Atenei di riferimento, in relazione al corso di studi di riferimento.
La Commissione avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti che gli interessati devono possedere alla presentazione dell'istanza volta all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, previa iscrizione negli elenchi speciali straordinari. Gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie dovranno istituire gli elenchi speciali straordinari corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano. Inoltre, dovrà essere istituito presso gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche l'elenco speciale straordinario degli operatori socio sanitari.
Per l'iscrizione è necessario:
- il permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa
- conoscere la lingua italiana
Per i soggetti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di altro istituto di protezione umanitaria è riconosciuta la qualifica espressamente certificata dal passaporto europeo delle qualifiche dei rifugiati (EQPR) ovvero deve essere presa in considerazione la documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o dell'attività riferita agli operatori socio-sanitari.
Ai fini del riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero della Salute, potrà essere valutata l'esperienza lavorativa maturata in Italia dall'interessato a seguito del reclutamento temporaneo avvenuto in applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'articolo 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. Il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero da parte del Ministero della Salute determina la cancellazione dall'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie o degli operatori socio-sanitari.