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Codice CIN: Come Ottenerlo e Requisiti per il Ministero del Turismo

Se devi affittare la tua casa o dare in affitto ad uso turistico il tuo immobile, da Gennaio 2025 è obbligatorio ottenere un codice identificativo per il contratto di locazione. Stiamo parlando del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le strutture turistiche che viene rilasciato dal Ministero del Turismo.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta un obbligo dal 01 Gennaio 2025 per le strutture turistico-ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche in Italia. Introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n.

Cos'è il Codice Identificativo Nazionale (CIN)?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è il codice assegnato a tutti gli immobili destinati a uso turistico, affitti brevi, alberghi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (b&b, ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia. Viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa richiesta del proprietario contenente i dati catastali e i requisiti di sicurezza.

Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

  • La base normativa del CIN è costituita dall’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2023.
  • La gestione del CIN avviene attraverso la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), come stabilito dal decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n.

La Novità della Banca Dati Nazionale (BDSR)

La novità più significativa è rappresentata dalla registrazione dei dati relativi a tali strutture in una Banca Dati Nazionale (BDSR, Banca Dati Strutture Ricettive). La fase sperimentale è iniziata il 3-6-2024.

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La Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) è stata attivata in fase sperimentale a partire da giugno 2024, coinvolgendo 19 Regioni italiane e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.

Si evidenzia che il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale

Con le disposizioni applicative si regolamentano le modalità di interoperabilità tra:la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche,e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.

Tra le regole, viene specificato come si compone il CIN, codice unico nazionale per le locazioni brevi.

Il CIN viene generato dalla BDSR secondo il seguente formato:

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Il modello d’interoperabilità presuppone la sussistenza di una banca dati presso le Regioni e le Province autonome dove vengono raccolte le informazioni relative alle strutture turistico-ricettive e alle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche, tramite l’utilizzo del CIR.

Le banche dati devono possedere i seguenti requisiti di:

  • A. Informazione: essere in possesso di un meccanismo di rilascio e gestione del CIR e mettere a disposizione il set minimo di informazioni richiesto dalla BDSR (come da Allegato B);
  • B. Integrazione: essere in grado di integrarsi con le API messe a disposizione dal Ministero del turismo; inoltre dovranno utilizzare il meccanismo di autenticazione e autorizzazione stabilito dallo stesso Ministero, in accordo con le linee guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

Differenza tra Codice CIN e Codice CIR

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) entra in vigore in sostituzione del precedente Codice Identificativo Regionale (CIR), mantenendo la stessa formalità. Mentre il CIR è gestito a livello locale e si ottiene con modalità che variano da regione a regione, il CIN uniforma l'identificazione delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi a livello nazionale.

Il Codice CIN ha lo scopo di ufficializzare l’inizio dell’attività presso il Comune competente, garantendo la piena adesione agli obblighi previsti dalla legge. La gestione del CIN è affidata al Ministero del Turismo, che coordinerà anche una banca dati nazionale dedicata.

Il CIR è un codice alfanumerico che quasi tutte le regioni hanno adottato per identificare in modo univoco le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi. Per ottenere il CIR non esiste una procedura unica valida per tutto il territorio nazionale.

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Se offri affitti brevi in Italia, ottenere e rispettare gli obblighi relativi ai codici CIR e CIN è fondamentale. Questi codici garantiscono la conformità alle normative vigenti, e promuovono trasparenza e legalità nel settore.

Come Ottenere il Codice CIN?

Il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente on line attraverso un sistema automatizzato.

In sintesi, il titolare delle proprietà o delle strutture ricettive deve formulare una richiesta specifica al Ministero del Turismo.

Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.

Ricordiamo che il CIN è da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n.

Requisiti di Sicurezza

Gli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche devono rispettare specifici requisiti di sicurezza, come stabilito dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n.

Le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o per finalità turistiche devono rispettare i requisiti di sicurezza, inclusa l’installazione di rilevatori di gas e monossido di carbonio, e di estintori portatili, anche se l’attività è iniziata prima dell’entrata in vigore dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.

Tutte le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o per finalità turistiche, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, devono essere dotate di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e di estintori portatili, anche se l’attività è iniziata prima dell’applicazione del D.L. 145/2023.

I rilevatori di gas e monossido devono essere installati secondo il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, e mantenuti in efficienza seguendo le norme tecniche e le istruzioni del produttore.

Gli estintori devono essere in posizioni visibili e accessibili, con almeno uno per ogni 200 m² o per piano. Devono avere una capacità estinguente minima di 13A e una carica minima di 6 kg o 6 litri.

Esposizione e Pubblicità del Codice CIN

Il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali on line (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette.

Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui si trova l’appartamento o la struttura ricettiva, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Deve essere indicato anche in tutti gli annunci pubblicati e comunicati. Questo obbligo si applica sia ai locatori sia ai gestori di strutture turistiche.

Sanzioni

Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) variano in base alla tipologia di violazione.

Chi gestisce affitti brevi e turistici senza avere il codice CIN è soggetto a multe che possono arrivare fino a 8000 €. Fino a fine 2024 c'era tempo per richiederlo e ottenerlo: per chi non ce l'ha, le eventuali sanzioni scattano a partire dal 2 gennaio 2025.

La mancata esposizione del Codice CIN all’esterno della struttura o in ogni annuncio on line su portali e siti web può comportare multe da 500 € a 5000 €.

FAQ Utili

In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently asked question) relative alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n.

Si precisa che l’ambito oggettivo della disciplina sopra citata è stato definito dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024 prot. 16726/24 (c.d.

L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici.

Se l’attività di ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN non sussiste. Difatti, verosimilmente, le attività di ospitalità a titolo gratuito non pregiudicano la realizzazione delle finalità sottese all’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, che risiedono nell’esigenza di “assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità”.

Sì. Anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo (con la conseguenza che tale categoria sembrerebbe essere esclusa dall’alveo di applicazione dell’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n.

Il termine a partire dal quale è invalso l’obbligo del possesso del CIN è il 1° gennaio 2025.

Pertanto, per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 tramite il modello 730/2025, non è obbligatorio inserire il CIN per le locazioni brevi. Sarà, tuttavia, necessario indicare la terna catastale.

Se una volta effettuato l’accesso non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, assicurati di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali.

Durante la fase di verifica, che ha una durata di 30 giorni a partire dalla data della segnalazione di “struttura mancante”, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.

Se la normativa della tua Regione/P.A.

Se la normativa della tua Regione/P.A.

Per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.

Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n.

Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali) e dalla Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate (ad es.

Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN.

per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.

Sì. Difatti al comma 7, secondo periodo, dell’art-13, D.L.

No. Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 - art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi.

Sì. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n.

Sì.

Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l’installazione degli stessi all’interno degli edifici è disciplinata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.

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