Ministero del Turismo: Richiesta Circolare e Aggiornamenti Normativi
Questa sezione raccoglie informazioni essenziali relative all'organizzazione e alle attività del Ministero del Turismo, con particolare attenzione alle disposizioni legislative e alle circolari che ne regolano il funzionamento.
Organizzazione e Attività del Ministero del Turismo
Tutti i riferimenti sull’organizzazione e le attività del Ministero sono disponibili nella pagina “Atti generali“.
Principali Decreti e Regolamenti
- “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n.
- Costituzione dell’Osservatorio nazionale del turismo in attuazione dell’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
- Organizzazione del Ministero del Turismo e costituzione di Enit S.p.A. ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.
- Costituzione della Direzione Generale per l’attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3, “Turismo e Cultura”, di titolarità del Ministero del Turismo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n.
- Decreto del Ministro del Turismo recante modificazioni al decreto del Ministro del turismo del 15 luglio 2021, n. 1206 del 28 aprile 2022.
- “Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del Turismo ai sensi del Decreto del Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, n.
- “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n.
- Istituzione del Ministero del Turismo ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n.
- Disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo adottata con decreto del Ministro del 20 ottobre 2021, n.
- “Modalità di realizzazione e di gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazione brevi adottato con Decreto del Ministro del turismo del 29 settembre 2021, n.
- Istituzione e compiti del Comitato permanente per la promozione del turismo ai sensi del Decreto del Ministro del Turismo del 23 giugno 2021, n.
- “Direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero del turismo” emanata con decreto del Ministro del turismo del 11 giugno 2021, n.
Codice Identificativo Nazionale (CIN): FAQ e Obblighi
In questa sezione sono disponibili le FAQ (Frequently Asked Questions) relative alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. Si precisa che l’ambito oggettivo della disciplina sopra citata è stato definito dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024 prot. 16726/24 (c.d.
Domande Frequenti sul CIN
- 1.3 Ho già il codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere anche il CIN?
Sì. L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni. Quindi, se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici.
- 1.4 Non sono in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale. Devo richiedere il CIN?
Se l’attività di ospitalità è svolta a titolo meramente gratuito, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN non sussiste. Difatti, verosimilmente, le attività di ospitalità a titolo gratuito non pregiudicano la realizzazione delle finalità sottese all’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, che risiedono nell’esigenza di “assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità”. Resta fermo che il rigoroso accertamento in merito allo svolgimento dell’attività a titolo meramente gratuito debba essere condotto sulla base delle circostanze del caso concreto.
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- 1.6. La mia struttura è un agriturismo, devo richiedere il CIN?
Sì. Anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo (con la conseguenza che tale categoria sembrerebbe essere esclusa dall’alveo di applicazione dell’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. Ciò al fine di consentire la piena esplicazione della finalità della disciplina introdotta dal citato Decreto Legge n.
- 1.7. Sei soggetto alle sanzioni previste dall’art. 13-ter, comma 9 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145. La sanzioni previste dall’art. 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n.
- 1.8. È obbligatorio inserire il CIN nella Certificazione Unica e nella dichiarazione dei redditi?
Il termine a partire dal quale è invalso l’obbligo del possesso del CIN è il 1° gennaio 2025 (vedi Notizia del 22/10/2024 ). Pertanto, per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2024 tramite il modello 730/2025, non è obbligatorio inserire il CIN per le locazioni brevi. Sarà, tuttavia, necessario indicare la terna catastale.
Richiesta del CIN
Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.
- 2.2 Perché non trovo la mia struttura nella BDSR?
Se una volta effettuato l’accesso non trovi la tua struttura tra quelle associate al tuo codice fiscale, assicurati di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali. Ad esempio, se nel territorio dove eserciti l’attività è previsto il codice identificativo regionale/provinciale per la tua tipologia di struttura, devi esserne in possesso prima di richiedere il CIN.
- 2.3 Non ho trovato la mia struttura sulla BDSR e ho aperto una segnalazione per “struttura mancante” tramite piattaforma.
Durante la fase di verifica, che ha una durata di 30 giorni a partire dalla data della segnalazione di “struttura mancante”, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
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- c) nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”). Il CIN “non verificato” può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile. Il CIN “non verificato” resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”).
- 3.2 Ho ottenuto il codice identificativo regionale nei tempi previsti dalla normativa regionale.
Per richiedere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale.
- 3.3 La mia struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale.
Se la normativa della tua Regione/P.A.
- 3.4 Nella mia Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la mia tipologia struttura.
Se la normativa della tua Regione/P.A.
- 3.5 La mia Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non mi è stato attribuito nei termini previsti.
Per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
Requisiti di Sicurezza e Obblighi
Le disposizioni dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 sono applicabili a partire dal 2 novembre 2024 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024, dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della piattaforma per l’assegnazione del CIN). Tuttavia, si precisa che il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.
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Requisiti di Sicurezza
- 4.1 Quali locazioni devono rispondere ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art.
Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali) e dalla Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 dell’Agenzia delle Entrate (ad es. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art.
- 4.2. Da quando decorre l’obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13 ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n.
- 4.3 Quali immobili concessi in locazione devono essere dotati degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.
- 4.4. Se la mia attività di locazione è condotta in forma non imprenditoriale, l’immobile locato deve essere dotato degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio?
Sì. Difatti al comma 7, secondo periodo, dell’art-13, D.L.
- 4.5. I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?
No. Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 - art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi.
- 4.6. Concedo in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare, devo rispettare i requisiti di sicurezza di cui al D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Sì. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n.
- 4.7. Lo stabile all’interno del quale si trova l’appartamento che affitto è già munito di estintori a norma. Devo installarli anche all’interno dell’appartamento?
Sì.
- 4.8 È necessaria l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializzato, con apposito progetto di impianto?
Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l’installazione degli stessi all’interno degli edifici è disciplinata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
- 4.9 Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?
- 4.10 Quali caratteristiche devono avere gli estintori?
Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).
- 4.12. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano.
Se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, dovrai comunque installare un estintore per ogni piano, sebbene la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq.
- 4.13. Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone che chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Modifica e Cessazione del CIN
- 6.1. Sì. È possibile effettuare la modifica in autonomia delle informazioni riportate nella banca dati dopo l’ottenimento del CIN, accedendo alla BDSR, tramite la funzione “Modifica dati struttura”, eventualmente seguendo le istruzioni riportate nel Manuale per il cittadino (Manuale Operatore Privato) disponibile sulla homepage della BDSR .
- 6. 2. Dipende dalla Regione/Provincia Autonoma in cui la struttura ricettiva è ubicata.
In linea generale, questa modalità è prevista solo per i dati che non sono stati trasmessi alla BDSR dalle Regioni/Province Autonome di riferimento e mai per i campi Comune, Provincia e Codice Categoria Classificazione nazionale, che incidono sulla configurazione del codice CIN già emesso. Per tutti i dati trasmessi dalle Regioni/Province Autonome non è possibile procedere in autonomia ma è necessario effettuare la modifica sulle banche dati della Regione o della Provincia Autonoma in cui è sita la struttura, contattando, ove necessario, gli Uffici territorialmente competenti.
- 6.3. Si fa presente che, nei casi in cui sia necessario modificare le informazioni inerenti alla classificazione nazionale, al Comune o alla Provincia, che hanno un impatto sul formato del CIN, il codice precedentemente ottenuto deve essere annullato.
Dovrai rivolgere la richiesta di modifica alla Regione/Provincia Autonoma territorialmente competente, che ne darà notizia al Ministero del Turismo.
- 6.4. In caso di cessazione della struttura ricettiva o dell’attività di locazione breve o turistica, non è necessario darne comunicazione al Ministero del Turismo né è possibile richiedere direttamente al Ministero o all’assistenza BDSR la cancellazione della struttura e l’annullamento del relativo CIN.
Al contrario, è necessario comunicare formalmente la chiusura dell’attività agli uffici territorialmente competenti. In tal modo, tramite la Regione o Provincia Autonoma, l’informazione della cessazione della struttura sarà trasmessa alla BDSR. A quel punto, non potrai più utilizzare il CIN precedentemente ottenuto, in quanto risulterà associato ad una struttura cessata.
- 6.5. Ho acquistato un immobile già dotato di CIN.
No. la fattispecie della “voltura” del CIN non è prevista dalla Banca Dati delle Strutture Ricettive e, pertanto, la titolarità del CIN non può essere trasmessa all’acquirente del bene immobile. Difatti, il rilascio del codice identificativo è necessariamente subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi previsti a livello regionale e comunale per l’apertura di una struttura ricettiva o lo svolgimento dell’attività di locazione.
Comunicazioni e Adempimenti
- 7.1 Sono obbligato a effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art.
No, per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.
- 7.2. Concedo in locazione più di quattro appartamenti.
Sì. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere presentata sia da chi concede in locazione più di quattro appartamenti (ai sensi del DL 50/2017 fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia da chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni. Infatti, se concedi in locazione (breve e/o turistica) più di quattro appartamenti, devi presentare la SCIA, ai sensi del comma 8, art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, perché, per le finalità di detta norma, rientri nel caso di “presunzione di imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n.
- 7.3. No. Il comma 8 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione - breve o per finalità turistiche - in for...
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