Modello "Visto e Piaciuto": Significato e Implicazioni
La clausola "vista e piaciuta" è frequentemente utilizzata nei contratti di compravendita, soprattutto per beni usati. Essa rappresenta una sorta di assunzione di rischio da parte dell'acquirente, il quale accetta di acquistare il bene nello stato in cui si trova, con i suoi eventuali vizi e difetti.
Vizi Apparenti e Vizi Occulti
È importante distinguere tra:
- Vizi apparenti: sono quelli che l'acquirente può rilevare con un esame rapido e sommario del bene al momento della vendita o in un momento anteriore. Per questi vizi, generalmente, non c'è garanzia.
- Vizi occulti: sono difetti non facilmente individuabili con un'ispezione ordinaria e che si manifestano solo dopo l'acquisto e l'utilizzo del bene.
La Clausola "Vista e Piaciuta"
La clausola "vista e piaciuta" costituisce un patto di limitazione della garanzia. Con essa, l'acquirente dichiara di aver visionato il prodotto e di trovarlo di proprio gradimento, non solo sotto un profilo estetico ma anche qualitativo. Tale clausola quindi dovrebbe servire ad esonerare il venditore dalla garanzia per i vizi.
Tuttavia, secondo la Cassazione (sent. n. 21204/2016), la clausola "vista e piaciuta" serve solo ad esonerare il venditore dai vizi riconoscibili con la normale diligenza. Secondo la giurisprudenza non bastano generiche formule di stile per escludere la garanzia per i vizi occulti.
Clausola Vessatoria
Tale clausola è una clausola vessatoria, ossia una di quelle clausole che, operando un particolare squilibrio tra le parti (e in particolare uno svantaggio per l’acquirente a favore del venditore), per essere valida deve essere approvata appositamente per iscritto. La legge quindi richiede che il contratto contenga quindi una seconda firma a margine di una esplicita elencazione delle clausole vessatorie in esso contenute.
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Implicazioni della Clausola
La problematica principale riguarda l’individuazione dei limiti dell’esclusione della garanzia in essa contenuta, ai sensi dell’art. 1490, comma 2, c.c., laddove, in conformità all’art. 1491 c.c., deve considerarsi esclusa la garanzia se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (cd. vizi conoscibili). Nello stesso modo sarà esclusa la garanzia, in conformità del citato art. 1491 c.c., se i vizi erano facilmente riconoscibili.
All’inverso, la garanzia dovrà considerarsi operante laddove il venditore ponga in essere atti o attività, quale a esempio la riparazione del bene, che comportino, seppur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1495 c.c.
Sempre nell’ambito della vendita di beni usati, il sorgere dell’obbligo di prestare garanzia per i vizi della cosa, pur in presenza di vizi facilmente riconoscibili dall’acquirente, richiede una specifica assicurazione sull’assenza di vizi, con la quale il venditore abbia determinato un particolare affidamento del compratore, indotto a soprassedere all’esame della cosa e, quindi, a non scoprirne gli eventuali vizi.
Garanzia per Vizi e Buon Funzionamento
Ulteriore distinzione concerne il confine tra la garanzia per i vizi della cosa venduta, disciplinata dall’art. 1490 c.c. e la garanzia per buon funzionamento, prevista dall’art. 1512 c.c.
Codice Civile vs. Codice del Consumo
Mentre il codice civile, che si applica in ogni caso nei rapporti tra professionista e professionista (business to business), nel disciplinare la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta, non pone distinzione alcuna tra bene nuovo e usato (art. 1490 c.c.), il codice del consumo, oltre a prevedere una garanzia biennale per i beni nuovi e termini di decadenza più lunghi per la denuncia del vizio (art. 132 c. cons.), nelle fattispecie che hanno a oggetto res usate, all’art. 134, comma 2, prevede che: «Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’art. 133 a un periodo di tempo non inferiore a un anno».
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Quando, invece, parte del contratto di compravendita è un consumatore, ai sensi dell’art. 134 c. cons., la garanzia ha una durata di due anni (art. 133 c. cons.).
Come già accennato, il codice civile, nel disciplinare la responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta, non opera distinzione alcuna tra bene nuovo e usato (art. 1490 c.c.) e, pertanto, vale anche per i beni usati la disciplina generale prevista dall’art. 1495: «Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
La Clausola "Vista e Piaciuta" nei Beni Usati
Tuttavia, sia per i beni nuovi che per quelli usati, il codice civile prevede la possibilità di ridurre o rimuovere la garanzia, alle condizioni dettate dall’art. 1490, comma 2, c.c. Tale esclusione viene tradotta, nell’ambito dei contratti di compravendita dei beni usati, mediante la cosiddetta clausola “visto e piaciuto” che, al contempo, deve essere interpretata anche alla luce del disposto del comma 2 dell’art. 1341 c.c.
La clausola “vista e piaciuta” è tipica dei contratti di acquisto di beni usati, mobili (come veicoli e macchinari) e immobili, e attesta che l’oggetto non tanto è indenne da vizi, bensì è stato verificato ed è risultato indenne da vizi palesi, ovvero riconoscibili attraverso l’impiego dell’ordinaria diligenza.
Interpretazione della Clausola
Non trovando, la clausola in commento, analitica previsione normativa e preso atto della scarsa produzione giurisprudenziale sul tema, sarà necessario, per l’interprete, principiare l’indagine dalla regola fondamentale dettata dal codice civile in tema di interpretazione, ancorata alla ricerca della «comune intenzione delle parti», senza «limitarsi al senso letterale delle parole» (in tal senso, l’art. 1362 c.c.).
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L’art. 1362 c.c., come plurime volte ribadito in sede nomofilattica dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12938), impone all’interprete di ricercare la volontà delle parti, desumendola dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Giurisprudenza Rilevante
La clausola non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacché la espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame.
Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l’istituto dei contratto, la buona fede e l’equità dei sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti.
Il venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta “nello stato come vista e piaciuta” e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.
Esempio Pratico
Un caso concreto: una signora di Roma, dopo essere stata rassicurata dal venditore sulle buone condizioni dell’auto, acquista ad Aprile 2009 una Volkswagen usata al prezzo di 26.000 euro sottoscrivendo un contratto contenente la clausola Vista e piaciuta auto. Il giorno stesso dell’acquisto, percorrendo l’autostrada, rileva delle rumorosità che la convincono a far visionare l’auto da un meccanico che registra la rottura dell’avantreno non derivante da urto. La Cassazione, con la sentenza n°21204 del 19 Ottobre 2016 ha ribaltato l’esito, condannando il venditore a riconoscere la garanzia.
Consigli Utili
- Acquirenti: Effettuare sempre un'ispezione accurata del bene prima dell'acquisto, possibilmente con l'aiuto di un esperto. In caso di clausola "vista e piaciuta", chiedere esplicitamente al venditore di dichiarare l'assenza di vizi occulti.
- Venditori: Essere trasparenti e onesti riguardo alle condizioni del bene. Evitare di nascondere vizi o difetti, in quanto ciò potrebbe invalidare la clausola "vista e piaciuta" e comportare responsabilità legali.
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