Istruzioni per la Comunicazione di Ospitalità di Cittadini Stranieri in Italia
Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Immigrazione (TUI - D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o dà alloggio a uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Chi Deve Presentare la Dichiarazione di Ospitalità?
La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!
E’ obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
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Esenzioni
Queste norme non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non quando si tratti di norme più favorevoli e salvo il disposto della Legge 06/03/1998 n. 40, art. 45.
A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.
Modalità di Presentazione
Il modulo di dichiarazione di ospitalità allegato deve essere compilato per ogni singola persona ospitata, o per cui è stata fatta la cessione di immobile. Il modulo va compilato in tre copie, firmate in originale.
La dichiarazione va compilata sul modello disponibile in questo sito e presentata presso l'Ufficio di Polizia Locale di Calcinato. All'atto della presentazione dovrà essere esibito il passaporto del cittadino straniero IN ORIGINALE.
L’ospitante privato può fornire la dichiarazione direttamente o tramite terzi. Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.
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La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale. Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
Dove Presentare la Dichiarazione
1) a mano: all’ufficio protocollo (i piano, seconda porta a destra) tre copie della dichiarazione - alla copia che resta al comune allegare i documenti in fotocopia a colori, fronte retro (per sapere quali documenti presentare, vedere sul retro del modulo “come compilare il modulo”).
Chi non è in grado di compilare il modulo, deve rivolgersi ad un c.a.f.
nota bene: l’ospitante e’ responsabile di quanto dichiara nella comunicazione.
Documenti Necessari
- Modulo di dichiarazione di ospitalità compilato in tre copie originali.
- Passaporto del cittadino straniero (in originale).
- Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
Riferimenti Normativi
- Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e successive modificazioni.
- Decreto Legislativo n. 25/07/1998, n. 286, art. 7.
- Art. 45 della Legge 06/03/1998 n. 40.
In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco.
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