Albergo Atene Riccione

 

La Clausola "Visto e Piaciuto" nella Vendita di Moto tra Privati: Efficacia e Limiti

La vendita tra privati con clausola visto e piaciuto è una modalità di vendita in cui il venditore offre la merce “così com’è” e l’acquirente la accetta con tutte le sue caratteristiche, senza possibilità di reclamo successivo. In pratica, la clausola “visto e piaciuto” viene utilizzata soprattutto per la vendita di beni usati, come ad esempio automobili, moto, elettrodomestici, oggetti d’arte o di antiquariato.

Dopo aver visto il modello di vendita tra privati, vediamo come funziona, invece, il modello contratto vendita visto e piaciuto. Si tratta, in verità, di una normalissima vendita ove viene inserita una particolare clausola: in forza di quest’ultima l’acquirente dichiara espressamente di aver visto il bene oggetto di vendita prima della stipula del contratto e di accettarlo nelle condizioni in cui esso si trova, ritenendolo di proprio gradimento.

Cos’è la Vendita Visto e Piaciuto?

Non sempre, nel momento in cui si firma il contratto, l’oggetto della compravendita è materialmente presente insieme ai contraenti. Spesso infatti gli accordi commerciali avvengono a distanza, oggi soprattutto grazie a internet. Così, ben può essere che l’acquirente non sia in grado di visionare con attenzione l’oggetto che compra, per poi osservarlo con attenzione solo dopo la stipula dell’accordo. In quel momento, potrebbe accorgersi di problemi di tipo funzionale o estetico che non aveva valutato e che potrebbero pregiudicare il suo interesse.

Per evitare quindi successive contestazioni, viene inserita nel contratto la clausola «visto e piaciuto». Con essa il compratore si dichiara consapevole dei pregi e dei difetti eventuali del bene.

Quando si Ricorre alla Vendita Visto e Piaciuto?

Di solito, si opta per la vendita “visto e piaciuto” tutte le volte in cui il contratto concerne un oggetto usato, le cui condizioni quindi non sono ottimali e potrebbero presentare vizi o difetti di sorta, anche solo di tipo estetico. Si pensi, ad esempio, ad un’automobile con alcuni graffi o con delle macchie sui sedili. In questo modo, l’accettazione preventiva da parte dell’acquirente serve ad evitare successive contestazioni.

Leggi anche: Come Ottenere il Codice Fiscale (Stranieri)

Attenzione però: la clausola “visto e piaciuto” può escludere solo le eccezioni su vizi visibili o conoscibili al momento della conclusione del contratto. Invece, resta sempre la possibilità di contestare i difetti occultati dal venditore (con dolo) o quelli non conoscibili con l’ordinaria diligenza. Per ritornare all’esempio dell’automobile di seconda mano, può considerarsi un vizio occulto non già il rumore al motore (che, con una semplice prova su strada, può essere rilevato), ma un difetto di funzionamento del tettuccio apribile, dal quale cade l’acqua piovana.

Che Succede se Non c’è la Clausola Visto e Piaciuto?

A ben vedere, la clausola visto e piaciuto non fa che rafforzare le tutele già previste dal Codice civile in base al quale l’acquirente può sollevare le contestazioni per difetti di funzionamento entro 8 giorni dall’acquisto (60 giorni se si tratta di una vendita tra un consumatore e un’azienda o un professionista). Il termine in questione non opera se il difetto è stato occultato dolosamente dal venditore.

Clausola Visto e Piaciuto: i Chiarimenti della Giurisprudenza

Il consumatore che acquista un oggetto usato è protetto dai vizi occulti anche se ha sottoscritto la clausola “nello stato come vista e piaciuta”. Tale clausola, infatti, si intende riferita allo stato apparente del bene, percettibile e manifesto; non va intesa quindi come l’accettazione senza alcuna riserva del bene allo stato in cui appare con rinuncia alla garanzia per i vizi anche occulti. La Cassazione, valorizzando i principi contrattuali dell’equità e della buona fede contrattuale, ha accolto così il ricorso presentato dall’acquirente la cui vettura dopo l’acquisto, nonostante le rassicurazioni del venditore sul perfetto stato di funzionamento della stessa, presentava danni non riconducibili a urti o collisioni.

In caso di vendita di bene usato, la clausola “visto e piaciuto”, non avendo carattere di clausola di stile, ed essendo inserita in una contrattazione “elementare”, determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa purché la clausola stessa sia espressa in maniera chiara [2].

La Garanzia per Vizi e la Clausola "Visto e Piaciuto"

La decisione di optare per l’una o l’altra risposta comporterà infatti, in un caso, che l’acquirente “superficiale” ha (in)consapevolmente deciso di privarsi di qualsivoglia strumento di tutela contro il venditore che gli ha ceduto un bene viziato (con la sola eccezione dei vizi dolosamente taciuti ex art. 1490, co. Tale condotta è dettata dalla tranquillità conseguente alla convinzione che qualora emergano in seguito eventuali vizi, gli stessi potranno essere denunciati nell’anno successivo alla consegna ai sensi dell’art. 1495 c.c. o nei due anni successivi, ove sia applicabile l’art. Cosa prevale? la clausola “visto e piaciuto” è efficace o no? Il suo contenuto è sufficiente ad escludere la garanzia che l’art. 1490 c.c.

Leggi anche: Stranieri irregolari e sanità in Italia

Il ragionamento proposto sul punto dalla Suprema Corte si contraddistingue per particolare chiarezza e rigore espositivo; viene infatti innanzitutto osservato che “la garanzia per vizi prevista dall’art. 1490 c.c. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare, il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso.” e che “anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell’ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l’inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall’art. 1490 c.c., comma 2, e debitamente approvata per iscritto ex art.

Affinché tale deroga sia operativa non è però sufficiente - secondo la Suprema Corte - la clausola “visto e piaciuto”, in quanto questa non può “riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacché la espressione ‘vista’, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame. Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l’istituto del contratto, la buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale , sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti. Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene. Non ricomprende, anche, l’accettazione dei vizi occulti, perché, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale.” (Cass. Civ., Sez. VI, sent. 19.10.2016 n.

Sulla scorta dell’insegnamento della Suprema Corte sono poi state argomentate anche numerose sentenze di merito. In specie, si ricordano, ex multis, le sentenze n. 278 del 22 febbraio 2023 (“A tale riguardo, invero, la Suprema Corte ha reiteratamente precisato che la clausola contrattuale ‘visto e piaciuto’ ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione ad opera del consumatore della cosa venduta ed esonera il venditore dalla garanzia per vizi di quest’ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell’equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente all’acquisto”) e n. 228 del 10 febbraio 2022 della seconda Sezione della Corte d’Appello di Bari (“La clausola contrattuale in questione, invero, esplica la propria efficacia derogatoria alla garanzia per vizi, limitatamente a quei vizi riconoscibili con la normale diligenza, non potendo, di contro, trovare ingresso, alterando il sinallagma contrattuale, in quelle ipotesi in cui, per la peculiare natura del vizio, lo stesso non poteva riscontrarsi dall’acquirente anteriormente all’acquisto”), nonché la sentenza n. Si basano sul medesimo impianto argomentativo anche le sentenze del Tribunale di Firenze, Sez. III, n. 2424 del 21 agosto 2023 e del Tribunale Crotone, Sez. I, n.

Cionondimeno vi sono altresì autori tra i più autorevoli che sembrano condividere l’orientamento giurisprudenziale soprarichiamato; in ispecie si riporta il pensiero di Gazzoni secondo cui: “Sul piano terminologico si discute in ordine alla concludenza di talune formulate usate nella pratica commerciale al fine di pattuire l’esonero della garanzia. Così sembrano di dubbio significato le clausole ‘merce come sta’ ovvero ‘merce venduta nello stato di fatto’ ovvero ancora ‘ merce vista e gradita’, mentre più concludenti appaiono le clausole ‘senza garanzia’ ovvero ‘avariato e non.’” (Gazzoni F., Manuale di Diritto Privato, XX ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p.

La ricostruzione condotta supra sembra consentire di poter escludere con un confortevole grado di sicurezza l’efficacia della clausola “visto e piaciuto” rispetto ai vizi occulti. Al contempo la medesima previsione contrattuale appare inutile rispetto ai vizi palesi, ai quali è espressamente dedicata una previsione di legge ad hoc. L’art. 1491 c.c. In ogni caso vi è la possibilità che la clausola “visto e piaciuto” venga valutata come una mera clausola di stile e non come una vera e propria previsione contrattuale o che comunque venga contestata la sua idoneità ad esonerare il venditore dalla responsabilità prevista dall’art. Tale previsione rischia quindi di essere una pericolosa fonte di dubbi interpretativi e di esporre alla conseguente alea entrambe le parti del negozio giuridico, sicché appare preferibile disciplinare in modo più esatto i diritti e gli obblighi delle due parti contrattuali.

Leggi anche: Come ottenere un visto turistico per gli Stati Uniti

Tuttavia, è importante sottolineare che la clausola “visto e piaciuto” non esonera il venditore dalla responsabilità di fornire informazioni corrette e veritiere sul prodotto venduto. Inoltre, la clausola “visto e piaciuto” non esonera il venditore da eventuali vizi occulti del prodotto, cioè difetti non visibili al momento della vendita.

Esempio di Contratto di Vendita con Clausola Visto e Piaciuto

Di seguito è riportato un esempio di contratto di vendita con clausola visto e piaciuto, utile come facsimile:

CONTRATTO DI VENDITA CON CLAUSOLA VISTO E PIACIUTO

In data …, Con la presente scrittura privata, redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1350-1351 e 1470 e ss. del codice civile - da valersi ad ogni effetto di legge tra le parti:

  1. Sig. XY. cognome/nome) nato a … il … stato civile … (celibe o nubile /coniugato/a con) in regime patrimoniale… (comunione o separazione di beni) e residente a … in Via … C.F.: … identificato a mezzo documento identità … rilasciato da … in data … scadenza …- in avanti denominato venditore;
  2. Sig ZK (cognome/nome) nato a … il … stato civile … (celibe o nubile /coniugato/a con) in regime patrimoniale … (comunione o separazione di beni) e residente a … in Via … C.F.: … identificato a mezzo documento identità … rilasciato da … in data … scadenza …- in avanti denominato acquirente;

PREMESSO

  • Che il sig. XY è proprietario dell’automobile … modello … targa … telaio;
  • Che il Sig. ZK è intenzionato ad acquistare suddetta automobile;
  • La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2) VENDITA

La parte Venditrice come sopra identificata vende alla Parte Acquirente che acquista l’automobile descritta in premessa ed oggetto del presente contratto di vendita e precisamente: automobile modello… marca … telaio… targa, immatricolata in data…

ART. 3) DICHIARAZIONI DEL VENDITORE

La parte venditrice dichiara garantisce il bene di cui al presente contratto libero da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli alla data di stipula dell’atto definitivo di vendita. Garantisce la piena e buona disponibilità e l’insussistenza di impedimenti alla vendita, anche garantendo per il rischio di evizione. Dichiara che l’oggetto del presente contratto è regolarmente funzionante e privo di vizi che possano pregiudicare l’uso per cui è destinato.

ART. 4) DICHIARAZIONE DELLA PARTE ACQUIRENTE

La parte Promittente Acquirente dichiara di aver visitato il bene oggetto del presente contratto trovandolo di proprio gradimento, così come visto e piaciuto e da essa accettato. Dichiara di averlo sottoposto ad attenta verifica e di averne valutato pregi e difetti, di ritenere quindi il prezzo commisurato all’effettivo valore residuo del bene, tenendo conto che lo stesso è “usato” e quindi deprezzato. Le parti si danno comunque atto della perfetta buona fede reciproca, della perfetta conoscenza dell’oggetto e degli eventuali vizi per quanto visibile ed accertabile e noto alle parti stesse e che di tutte le condizioni di manutenzione dell’auto e vetustà si è tenuto conto nella contrattazione del prezzo di cui al successivo articolo.

ART. 5) PREZZO

La parte Acquirente versa, a fronte del trasferimento della proprietà, il prezzo complessivo di euro… secondo le seguenti modalità…È onere della parte acquirente farsi carico di tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà presso il Pra e presso tutti gli uffici pubblici.

ART. 6) IMMISSIONE IN POSSESSO

L’immissione in possesso, con conseguente consegna delle chiavi dell’auto, avviene contestualmente alla stipula del presente atto.

ART. 7) IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Le parti sono identificate a mezzo documento d’Identità dal rappresentante dell’Agenzia … Copia dei Documenti d’Identità ancorché non allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice originale

Firme

Note:

[1] Cass. sent. n. 21204/2016.

[2] Trib. Casale Monferrato sent.

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . ) il . . /. . /. . . . . . residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nat_ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . ) il . . /. . /. . . . . . residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle condizioni d’uso in cui si trova il motociclo qui descritto: marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . targa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telaio n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KW. . . . . . . . . . . . . . . . . chilometri percorsi ……….. Il prezzo pattuito è di EURO . . . . . . . . . . , . che il motociclo è libero da ipoteche, vincoli o privilegi di sorta. Al presente contratto si applicano le norme sulla garanzia per vizi previsti dall’art.

Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . ) il . . /. . /. . . . . residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nat_ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . ) il . . /. . /. . . . . residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . targa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chilometri percorsi ……….. Il prezzo d’acquisto pattuito è pari ad EURO . . . . . . . . . . , . . . . (in lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il suddetto veicolo è libero da vincoli e gravami di ogni sorta e che non gli è stato notificato l’iscrizione di fermo amministrativo di cui all’art. 4 del DM n° 503 del 07/09/98; risulta regolarmente funzionante ed è stato sottoposto in visione al Sig. …. Infine, al momento dell’acquisto, mi impegno a consegnare al Sig. ….. Le spese relative al passaggio di proprietà saranno a carico del Sig.

TAG: #Visto

Più utile per te: