Non Affittare agli Stranieri: Conseguenze Legali e Discriminazioni
L'Italia, paese ad alta immigrazione, vede un numero crescente di stranieri residenti. All'inizio del 2009, l'Istat stimava circa 3,9 milioni di stranieri residenti, più del doppio rispetto a soli sei anni prima. Molti stranieri cercano una casa in affitto quando arrivano nel nostro paese; in un secondo momento alcuni, dopo un periodo di consolidamento familiare e lavorativo, passano all’acquisto di un’abitazione.
Un buon funzionamento del mercato degli affitti è fondamentale per favorire l’integrazione degli immigrati. Quello italiano ha molti problemi: l’offerta è scarsa e mal distribuita sul territorio nazionale, i costi di transazione sono elevati. Ma non solo: una parte dei proprietari non è disposta a concedere una casa in affitto agli stranieri.
Discriminazione nel Mercato degli Affitti
Secondo una ricerca recentemente svolta, gli immigrati si trovano di fronte a un ulteriore problema: l’indisponibilità di una parte dei proprietari a concedere loro una casa in affitto. La discriminazione è più intensa nell’Italia settentrionale, colpisce soprattutto gli uomini e meno le donne e più gli arabi rispetto a chi proviene dall’Europa dell’Est.
Un esempio di questa problematica è rappresentato dalla comunicazione inviata da una nota agenzia immobiliare della periferia milanese a una cittadina nigeriana: “La proprietà, per sue motivazioni personali, vuole inquilini italiani e no animali. Dovesse avere le caratteristiche sopraelencate e volesse visionare l’appartamento ci risponda alla presente”.
Indipendentemente dalle varie opinioni su questo punto, ciò che con certezza può dirsi è che chi esercita una attività commerciale non può farsi latore di messaggi discriminatori: lo vieta in primo luogo l’art. 43, comma 2, lett. c) che qualifica come discriminazione “il rifiuto di fornire l’alloggio allo straniero, soltanto in ragione della sua condizione di straniero” senza distinguere se il rifiuto viene opposto “in proprio” o a causa della decisione di un terzo (il proprietario).
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Indagine sulla Discriminazione Online
Per verificare la presenza di discriminazione, è stata condotta un’indagine attraverso Internet. Dopo avere scelto uno dei più noti siti generalisti di annunci online, sono state create dodici identità fittizie (sei per ciascun genere): quattro con nome chiaramente italiano, quattro con nome facilmente riconoscibile come arabo-musulmano e quattro con un nome tipico dell’Europa Orientale. Questi dodici personaggi si sono candidati come inquilini per gli alloggi in offerta, manifestando interesse per l’appartamento. Nella metà dei casi hanno fornito anche informazioni aggiuntive sulla loro vita lavorativa e familiare, in modo da rassicurare il proprietario sulla loro affidabilità.
La probabilità di ricevere una risposta positiva è quindi del 18 per cento inferiore per un nome arabo rispetto a un nome italiano. Distinguendo per genere, la discriminazione colpisce soprattutto i nomi maschili stranieri, in particolare quelli arabi.
Al Nord un italiano che risponde a un annuncio su un appartamento in affitto ha una probabilità di ricevere una risposta positiva che è del 25 per cento superiore rispetto a un nome arabo e del 20 per cento rispetto a un nome tipicamente dell’Europa dell’Est. Al Centro e in Meridione la discriminazione è presente, ma in modo molto meno accentuato rispetto al Nord.
Si potrebbe pensare che la crisi economica induca i proprietari a essere più disponibili verso i potenziali inquilini, ma evidentemente la discriminazione è più forte della crisi, perché la ricerca è stata condotta nella primavera 2010, in un periodo certo non brillante per l’economia italiana.
Non si tratta però di fenomeni facilmente generalizzabili all’intero territorio nazionale, perché la discriminazione sembra più forte nelle regioni settentrionali. Come spiegare queste differenze? Una parte significativa degli immigrati risiede al Nord. L’elevata concentrazione, prodottasi in un intervallo temporale piuttosto ristretto, può aver prodotto reazioni di rifiuto particolarmente intense da parte degli italiani ivi residenti. Un’interpretazione alternativa può invece fare riferimento alla diversa vitalità economica delle regioni italiane.
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Conseguenze Legali dell'Affitto a Stranieri Irregolari
Non sempre cedere in locazione un immobile a cittadini stranieri privi del titolo (permesso) di soggiorno integra la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 12 comma 5 bis del D. L.vo 25/07/1998 n. 286 (T. U.).
Tra queste, particolare rilevanza assume, specie in contesti sociali in cui forte è l’insediamento di cittadini extracomunitari, il D. L.vo 286 del 1998 (meglio noto come T.U. sull’immigrazione, ovvero Legge Turco- Napolitano) il cui art. 12 comma 5 bis, per quel che ci interessa, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione”. Come si vede la questione è di non poco rilievo, ben potendo le conseguenze della violazione della norma in questione assumere connotati anche molto gravi.
Non sempre l’affitto di un immobile a soggetto straniero privo di permesso di soggiorno costituisce violazione della norma in oggetto, ferma tuttavia restando la configurabilità di altre ipotesi delittuose, ragion per cui, pur non essendo imposto da alcuna norma, è buona prassi per il proprietario accertarsi del possesso da parte del futuro inquilino di regolare documentazione abilitativa alla permanenza nel territorio italiano.
Affinché si configuri il reato in questione occorre che il proprietario tragga dall’affitto un “profitto ingiusto, avvantaggiandosi della condizione di illegalità dello straniero clandestino”, come confermato da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. I Penale, sent. n. Questo significa quindi che non ogni cessione di fabbricato a stranieri irregolari costituisce violazione dell’art. 12 comma 5 bis del T.U. sull’immigrazione (diversamente saremmo di fronte ad un reato cd.
È facile comprendere poi in cosa consista l’ingiusto profitto in presenza del quale l’affitto concesso ad extracomunitari irregolari costituisce violazione della norma in discussione: esso è principalmente e genericamente il frutto dell’imposizione di condizioni onerose non eque tra i contraenti, esorbitanti o comunque decisamente non in linea rispetto ai valori medi di mercato, tali da consentire al locatore un vantaggio che diviene così ingiusto perché conseguente alla prevaricazione dello straniero ed all’approfittamento della sua condizione (Cass. Penale, Sez. I, Sent. n.
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È infine importante ricordare che in caso di locazione di immobile a cittadini stranieri (regolari o no) il proprietario è comunque sempre tenuto a darne comunicazione entro 48 ore alle autorità di P.S., come disposto dall’art. 7 del T.U. sull’immigrazione: tale obbligo normativo, inizialmente abrogato dal D.L. n. L’onere di comunicazione in questione non può essere sostituito dalla registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate, come invece avviene per il diverso obbligo di informazione inizialmente previsto dall’art. 12 del D.L. 21/03/1978 n. 59 (introdotto all’indomani del rapimento di Aldo Moro, durante il periodo cd. degli anni di piombo): mentre a quest’ultima comunicazione infatti, a seguito dell’introduzione del D.L. 20/06/2012 n. 79, può ovviarsi con la registrazione del contratto di locazione (art. 2 comma 1 D.L. 79/2012), l’informazione riguardante la cessione di fabbricati a cittadini stranieri rimane invece valida e necessaria, per l’espressa previsione contenuta nel comma 4 del medesimo art. 2 del D.L.
Con la legge 24/07/08 n. 125, art. 5, di conversione del Dec. Legge 23/05/08 n. 92, è stato introdotto, quale comma 5 bis dell’art. 12 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs 25/07/98 n. - 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Obblighi di Comunicazione e Ospitalità
Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98). La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
Tabella Riepilogativa degli Obblighi
Obbligo | Soggetto Tenuto | Modalità | Termini | Sanzioni |
---|---|---|---|---|
Comunicazione di ospitalità | Chiunque dà alloggio o ospita uno straniero | Forma scritta (anche raccomandata) | Entro 48 ore | Multa da 160 € a 1.100 € |
Comunicazione online (strutture ricettive) | Gestori di strutture ricettive | Servizio "Alloggiati Web" | - | - |
Ospitalità vs Sublocazione
Un inquilino può ospitare un amico se vive in una casa in affitto? Qual è la differenza tra ospitalità e sublocazione? Può succedere di dover ospitare in casa familiari, amici o conoscenti. Nessun problema se l’immobile è di nostra proprietà. La situazione è ben diversa se si è inquilini in un appartamento in affitto. In questo caso cosa succede? Già da tempo, la Corte di Cassazione, con più pronunce, ha dato una risposta a questo quesito. A scanso di equivoci, la Corte chiarisce che ospitare una persona in casa, anche se si è in affitto, è perfettamente legale e non viola il divieto di sublocazione che spesso è presente nei contratti. Infatti, negare questa possibilità significherebbe violare il principio di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione.
Innanzitutto, gli ospiti devono essere rispettosi dell’ambiente, allo stesso modo degli inquilini. Tale comunicazione va fatta per iscritto, anche con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48h dall’ingresso dell’ospite nell’abitazione. In caso di violazione, secondo l’art. 7 del D.Lgs. Vi è poi la regola più importante: l’ospite dovrà andare via di casa quando il suo ospitante glielo chiederà. In caso contrario sarà possibile denunciarlo per violazione di domicilio, un reato previsto dall’art.
Si parla di sublocazione dell’appartamento in fitto, prevista dall’ art. 1594 c.c., quando l’inquilino consente l’utilizzo dell’appartamento ad un terzo in cambio di un corrispettivo in denaro. La sublocazione totale, attinente alla sublocazione dell’intera unità immobiliare è generalmente vietata dalla legge. In particolare è la L. Vi è poi la sublocazione parziale, la quale inerisce il subaffitto di una sola porzione (una o più stanze) dell’immobile.
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