Nuove Leggi per Stranieri in Italia: Cosa Cambia
Il panorama normativo italiano in materia di immigrazione e cittadinanza è in continua evoluzione. Recentemente, sono state introdotte significative modifiche che riguardano sia l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri, sia le regole per l'acquisizione della cittadinanza italiana, con particolare attenzione ai discendenti di italiani.
Modifiche alla Legge sulla Cittadinanza
La normativa attuale sulla cittadinanza è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza). La Legge 23 maggio 2025, n. 74, ha introdotto alcune modifiche importanti:
- Articolo 1, comma 1: Stabilisce che i nati all'estero in possesso di un'altra cittadinanza non acquisiscano automaticamente quella italiana. Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all'estero prima dell'entrata in vigore della disposizione.
- Articolo 1, commi 1-bis e 1-ter: Introduce nuovi casi di acquisto "per beneficio di legge" e non "per nascita". Si stabilisce che il minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto. Richiede anche che, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano.
- Articolo 1, comma 2: Dispone che nelle controversie per l'accertamento della cittadinanza italiana, non siano ammessi come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
- Articolo 1-bis, comma 1: Prevede che lo straniero residente all'estero, discendente di un cittadino italiano e cittadino di uno stato di storica emigrazione italiana, possa entrare e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote massime previste dal decreto flussi.
- Articolo 1-ter: Prevede che chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi, e abbia perduto la cittadinanza in applicazione di specifiche disposizioni della legge n.
Nuovo Decreto Flussi: D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
Dall'11 ottobre 2024 è in vigore il nuovo provvedimento del Governo su flussi migratori e caporalato, il DL 11 ottobre 2024, n. 145, denominato “Decreto Flussi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. Questo decreto apporta modifiche significative alla disciplina sull’immigrazione, in particolare al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
Nel complesso le modifiche riguardano:
- le modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri (articoli da 1 a 4);
- disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime di caporalato e altre norme di contrasto al lavoro sommerso (articoli da 5 a 10);
- nuove regole in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale (articoli da 11 a 15);
- disposizioni processuali (articoli da 16 a 18).
Novità Principali per l'Ingresso dei Lavoratori Stranieri
Il provvedimento impatta in maniera significativa sulla disciplina dell’ingresso dei lavoratori stranieri dettata con il DPCM del 27 settembre 2023. Le principali novità riguardano:
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- La precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili. Inoltre, ferme restando le quote di ingresso, nel corso dell’anno verranno ulteriori “click day” per settori specifici. La precompilazione dovrà essere svolta dal 1° novembre al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all’accesso alla precompilazione.
- L'interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell'interno e del lavoro, dell'INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID. L'integrazione dei sistemi informatici consentirà la verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro.
- L'obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero. Per accertare l’esistenza dell’interesse all’assunzione, il datore di lavoro dovrà confermare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di nulla osta entro 7 giorni dalla richiesta del visto di ingresso.
- L'obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e la digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione.
- L'impossibilità di accedere al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedano alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che impieghino lavoratori senza contratto.
- Un limite massimo al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività. Ogni imprenditore avrà un tetto di domande in proporzione all’azienda (3, se le presenta da solo). E, per evitare chiamate fantasma e truffe legate ai click day, se non sottoscrive i contratti, potrà essere sanzionato.
- La possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto. Per quanto concerne i lavoratori stagionali, si introduce la possibilità di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto.
- La possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato. Alla fine dell’impiego stagionale, se avrà ancora impieghi, il lavoratore potrà convertire il titolo di soggiorno in un permesso al di fuori del decreto flussi.
- Il mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi.
- L'introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. E per il 2025 sono previsti 10mila permessi extra quote per l'assistenza sociosanitaria e familiare, a causa della forte richiesta nel Paese. A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, il citato Decreto-Legge ha previsto che siano rilasciati - al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del T.U.I. - nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità (come definite ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 3 maggio 2024 n. 62) o a favore di grandi anziani (come definiti dall’articolo 2, lettera b), del D. Lgs. 15 marzo 2024 n.
- Eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka). Infatti, la norma dispone che non si applicano le disposizioni di cui all’’art. 22, comma 5.01, del D. Lgs. n. Pertanto, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte delloSportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevoledella Questura competente, nonché alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA (per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24 bis del d.lgs. Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nullaosta decorsi i termini procedimentali (20 gg. per il lavoro stagionale e 60gg.
- Potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell'interno e degli esteri. Per sveltire le procedure, si prorogano i 1.120 contratti dei lavoratori interinalli del Viminale e verranno assunti 500 assistenti amministrativi.
Misure per il Contrasto allo Sfruttamento della Manodopera
Per garantire maggiori standard di tutela, viene introdotto uno speciale permesso di soggiorno per casi specifici che è riconosciuto a chi denuncia casi di sfruttamento o collabora attivamente per mettere in evidenza e far giungere a condanna queste situazioni. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha annunciato uno «speciale permesso di soggiorno della durata iniziale di 6 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno e prorogabile ulteriormente» per le vittime di caporalato che denunciano, in «collegamento con ciò che è stato già fatto contro questi reati».
Obblighi per il Richiedente Asilo e Respingimento
Per lo straniero richiedente è richiesta collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell'accertamento della propria età, identità, cittadinanza, nonché dei paesi in cui ha soggiornato e transitato: l’obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale.
Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un'ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE.
Quote d'Ingresso per il Triennio 2023-2025
Per il triennio 2023-2025 Saranno ammessi in Italia complessivamente 452 mila cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:
- a) 136.000 cittadini stranieri per l'anno 2023;
- b) 151.000 cittadini stranieri per l'anno 2024;
- c) 165.000 cittadini stranieri per l'anno 2025.
In particolare, per l’anno 2024 sono 61.250 le quote riservate all’assunzione di lavoratori subordinati non stagionali e 700 quelle riservate all’ingresso di lavoratori autonomi. Le quote riservate ai lavoratori stagionali sono invece 89.050.
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Settori Lavorativi Ammessi
L'assunzione di lavoratori subordinati è possibile nei seguenti settori:
- autotrasporto merci per conto terzi e trasporto passeggeri con autobus;
- settore turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- settore alimentare;
- cantieristica navale;
- pesca;
- settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici;
- assistenza familiare e socio-sanitaria;
- settore stagionale turistico-alberghiero.
Riserve di Quote
Nell’ambito del numero di ingressi complessivi, vengono individuati, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, riserve di quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri.
- 5.500 quote (2.380 per lavoro subordinato non stagionale, 120 per lavoro autonomo e 3.000 per lavoro subordinato stagionale) sono riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia.
- 25.000 quote sono riservate ai lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi o intese di cooperazione in materia migratoria. Attualmente i Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria risultano: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. In aggiunta 20.000 quote vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi. In proposito si ricorda che il 20 novembre è entrato in vigore il Memorandum di Intesa tra l'Italia e la Tunisia in forza del quale una quota di 4.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale sarà riservata ai lavoratori tunisini.
- Per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale le quote riservate ai cittadini di Paesi che hanno concluso accordi in materia migratoria sono pari a:
- 2.000 unità per gli ingressi per lavoro stagionale pluriennale, ossia per quei cittadini stranieri che, appartenenti a quei Paesi sopra richiamati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
- 41.000 unità per il settore agricolo.
- 31.000 unità per il settore turistico.
Ulteriori Riserve di Quote
- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, fino ad un massimo di 100 unità, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo.
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di 250 unità di cui 180 per lavoro subordinato non stagionale, 20 per lavoro autonomo e 50 per lavoro subordinato stagionale.
- lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria fino ad un massimo di 9.500 unità.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi è previsto l'ingresso massimo di 500 lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro , nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, o ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Dal 2023 non sono invece più previste quote per i lavoratori formati all'estero, in quanto il DL 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023 ha modificato l’articolo 23 del Testo Unico dell’immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Conversione dei Permessi di Soggiorno
Per quanto riguarda le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, vengono riservate:
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- 4.000 quote a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
La circolare del ....ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI). Si ricorda, infine, che dal 2023 non sono più previste quote di conversione da studio/tirocinio a lavoro in quanto Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale.
Ulteriori Quote per Motivi di Lavoro Stagionale e Non Stagionale
Con la Nota direttoriale del 19 maggio 2025, la Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti ha attribuito ulteriori 22.968 quote agli ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e lavoro subordinato non stagionale.
L’art. 9, comma 2 del D.P.C.M. 27 settembre 2023 prevede, infatti, che, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day, qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal Decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 5 del D.P.C.M. medesimo.
Tabella Riassuntiva delle Quote per il Triennio 2023-2025
Anno | Lavoratori Subordinati Non Stagionali | Lavoratori Autonomi | Lavoratori Stagionali | Totale |
---|---|---|---|---|
2023 | [Dato non specificato] | [Dato non specificato] | [Dato non specificato] | 136.000 |
2024 | 61.250 | 700 | 89.050 | 151.000 |
2025 | [Dato non specificato] | [Dato non specificato] | [Dato non specificato] | 165.000 |
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