Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Turismo
Nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2024, Federalberghi e Faita, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti di aziende del settore del Turismo.
Il CCNL si applica ai lavoratori occupati in alberghi, villaggi turistici, campeggi, porti turistici, ostelli, bed&breakfast e più in generale in tutte le attività turistico ricettive italiane, alberghiere ed extralberghiere nonché alle attività annesse alle stesse, quali centri congressi, stabilimenti termali, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, etc.
Un accordo atteso e necessario
Le trattative erano già iniziate nel febbraio del 2020, pochi giorni prima del grande lockdown, l’inizio di una tempesta che ha sconvolto la vita degli italiani, con un impatto devastante sull’economia del settore turistico. Alle ferite inferte dalla pandemia si sono poi aggiunti ulteriori danni, provocati dall'impennata dei prezzi dell'energia, dalle guerre, dalle tensioni geopolitiche e dai tanti eventi metereologici avversi.
"Per circa tre anni - ha spiegato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - le parti sociali hanno dovuto conferire priorità alla gestione dell’emergenza, per tutelare la sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro. Oggi, con un mercato che è tornato in condizioni di normalità, possiamo finalmente volgere lo sguardo al futuro, concentrando l’attenzione sulle misure che sostengono lo sviluppo. Questo accordo realizza il giusto equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese, sia sul versante economico sia su quello normativo".
Validità e sfera di applicazione
Il nuovo contratto sarà in vigore fino al 31 dicembre 2027, con un primo aumento salariale pari a 70 euro, che sarà pagato con la retribuzione del mese di luglio 2024. Sono previste ulteriori 4 rate, che determineranno un aumento complessivo di 200 euro.
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Secondo i dati del CNEL, si tratta del contratto collettivo più rappresentativo nel comparto turistico ricettivo, applicato a più dell’81% dei lavoratori dipendenti (la quota residua è polverizzata tra altri diciotto contratti minori). La sfera di applicazione comprende 28mila aziende, in cui sono occupati circa 290mila lavoratori, che diventano 410 mila durante il periodo estivo.
Le principali novità del rinnovo
Classificazione del personale
La classificazione del personale è stata aggiornata, con lo sguardo rivolto all’innovazione e alla digitalizzazione e la creazione di nuove figure con competenze in materia di controllo di qualità, pricing, revenue, digital marketing, reputation e social media. Un focus specifico riguarda il wellness e le terme, con le nuove figure di coordinatore della spa, dietista, personal trainer, operatore di assistenza termale e addetto al centro benessere.
Sono stati definiti dei percorsi di carriera per i giovani che entrano in azienda, prevedendo il passaggio al livello superiore dopo quindici mesi di servizio sia per gli addetti al food and beverage (commis di cucina, sala, bar, etc.) sia per gli addetti all’animazione.
Tutela della genitorialità e parità di genere
Grande attenzione anche per le donne, che costituiscono il 55% delle persone occupate nel settore. Sono stati irrobustiti i trattamenti per i genitori durante i periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, con effetti positivi su tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi.
Per le donne vittime di violenza, i tre mesi di congedo previsti dalla legge saranno raddoppiati grazie all’intervento del datore di lavoro.
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Flessibilità e contratti a termine
Il contratto conferisce inoltre l'attuazione alle norme di legge concernenti i contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi, che saranno utilizzabili in occasione dei grandi eventi, a partire dal Giubileo del 2025 e dalle Olimpiadi invernali 2026. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 4 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 4 dipendenti, n. 6 dipendenti nelle unità produttive con in forza da 5 a 9 dipendenti e n.
A livello aziendale, potranno poi essere definiti percorsi di reinternalizzazione degli appalti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela e aumentare la stabilità dei rapporti di lavoro.
Premi di risultato e soddisfazione del cliente
Tra gli indicatori che la contrattazione di secondo livello potrà utilizzare per l’assegnazione dei premi di risultato, oltre ai classici parametri economici legati agli incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, efficienza e innovazione, entra in gioco il giudizio della clientela, misurato con il tasso di fidelizzazione e le recensioni certificate.
Assistenza sanitaria integrativa
L’accordo ha anche integrato il contributo destinato ai fondi di assistenza sanitaria integrativa di categoria (FAST e Qu.A.S), per offrire ai lavoratori del settore una rete di protezione sempre più efficace. Attraverso gli avvisi pubblicati le imprese possono ottenere gratuitamente i servizi pubblicati nel catalogo ABILA e i lavoratori possono fare richiesta dei contributi a fondo perduto di matrice assistenziale e di sostegno al reddito, rientranti in sfere di interesse diversificate quali lo sport, il tempo libero, l’assistenza agli anziani, il sostegno alle spese sostenute per i figli o per l’acquisto di occhiali da vista ed apparecchi acustici. Fondosani è il fondo sanitario integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.
Trattamento fiscale per lavoratori stagionali
Le parti, infine, hanno rivolto congiuntamente un appello al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Turismo per chiedere la revisione del trattamento fiscale applicato all’alloggio che le imprese turistico ricettive forniscono ai lavoratori stagionali.
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Struttura del CCNL
Il CCNL è organizzato nel seguente modo:
- Parte generale:
- Titolo I - validità e sfera di applicazione
- Titolo II - relazioni sindacali
- Titolo III - classificazione del personale
- Titolo IV - mercato del lavoro
- Titolo V - rapporto di lavoro
- Titolo VI - trattamento economico
- Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
- Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
- Titolo IX - vigenza contrattuale
- Parte speciale:
- Titolo X - settore ristorazione collettiva
- Titolo XI - settore ristorazione commerciale
- Titolo XII - stabilimenti balneari
- Titolo XIII - alberghi diurni
- Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate
Sintesi degli argomenti più importanti
Di seguito una sintesi degli argomenti più importanti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Tra i temi di maggiore rilevanza troviamo gli interventi sulla flessibilità dell'orario di lavoro, sui permessi retribuiti.
Orario di lavoro
La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali. Nei casi di lavoro organizzati con turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambia squadra e non può usufruire del periodo di riposo giornaliero, tra la fine servizio di una squadra e l'inizio di quella successiva, potrà goderlo in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Lavoro straordinario e notturno
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:
- del 30% se diurno;
- del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
- per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.
Ferie e Permessi
Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.
Tra i premessi e i congedi troviamo:
- Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
- Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
- Permessi per elezioni;
- Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
- Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
- Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
- Congedo per la malattia del figlio.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione.
Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono::
- Livelli A e B - 6 mesi;
- Livello I - 150 giorni;
- Livello 2 - 75 giorni;
- Livello 3 - 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livello 6S - 20 giorni;
- Livelli 6 e 7 - 15 giorni.
Dimissioni/licenziamento
Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.
I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.
I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.
Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:
Fino a 5 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 4 mesi;
- Livello I - 2 mesi;
- Livelli 2 e 3- un mese;
- Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.
Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 5 mesi;
- Livello I - 3 mesi;
- Livelli 2 e 3- 45 giorni;
- Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
Oltre i 10 anni di servizio compiuti:
- Livello A e B - 6 mesi;
- Livello I - 4 mesi;
- Livelli 2 e 3- 2 mesi;
- Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
- Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.
Tredicesima e Quattordicesima
- Tredicesima mensilità Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
- Quattordicesima mensilità Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.
Malattia
Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.
Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:
- invalidità temporanea;
- invalidità permanente: 7.746,85 euro;
- morte: 5.164,57 euro
Maternità
Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.
Retribuzione
Tabelle retributive CCNL Fipe 2024
Livello | Paga base | giu-24 | giu-25 | giu-26 | giu-27 | dic-27 | Aumento totale | Paga base dic 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qa | 1.706,48 € | 82,22 € | 65,78 € | 65,78 € | 49,33 € | 65,78 € | 328,88 € | 2.035,36 € |
Qb | 1.540,98 € | 74,52 € | 59,00 € | 59,00 € | 44,55 € | 59,00 € | 296,99 € | 1.837,97 € |
1 | 1.396,07 € | 67,66 € | 53,81 € | 53,81 € | 40,36 € | 53,81 € | 269,06 € | 1.665,13 € |
2 | 1.230,58 € | 59,42 € | 47,43 € | 47,43 € | 35,57 € | 47,43 € | 237,16 € | 1.467,75 € |
3 | 1.130,82 € | 54,88 € | 43,95 € | 43,95 € | 32,96 € | 43,95 € | 217,94 € | 1.348,75 € |
4 | 1.037,75 € | 50,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 200,00 € | 1.237,75 € |
5 | 939,96 € | 45,26 € | 36,20 € | 36,20 € | 27,15 € | 36,20 € | 181,15 € | 1.121,11 € |
6s | 883,51 € | 42,57 € | 34,06 € | 34,06 € | 25,54 € | 34,06 € | 170,27 € | 1.053,78 € |
6 | 862,97 € | 41,52 € | 33,22 € | 33,22 € | 24,93 € | 33,22 € | 166,32 € | 1.029,28 € |
7 | 774,70 € | 37,33 € | 29,86 € | 29,86 € | 22,40 € | 29,86 € | 149,30 € | 924,01 € |
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