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Organizzare Escursioni Turistiche in Barca: Normative e Requisiti

L'organizzazione di escursioni in barca da parte delle agenzie di viaggio si inserisce all’interno di una stratificazione giuridica che rende la questione decisamente complessa, poiché intervengono norme di livello nazionale e norme di livello regionale. Proprio per questo motivo è necessario fornire le giuste indicazioni generali per “navigare in acque sicure”.

Agenzie di Viaggio ed Escursioni: Quadro Normativo

Con riferimento alle attività delle agenzie di viaggi, vengono in rilievo l’art. 18 All. 1 al D.Lgs. n. 79/2011 (c.d. Codice della normativa statale in tema di turismo) e la normativa regionale di settore dove, in sintesi, si afferma che sono considerate agenzie di viaggio anche le imprese che organizzano escursioni con qualsiasi mezzo. Art. 18 (Definizioni) «Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti».

Nell’eventualità in cui l’agenzia di viaggi si occupi di organizzare escursioni per mare con imbarcazioni di proprietà o prese a noleggio, la suddetta attività turistica deve comunque risultare conforme alle norme sulla nautica da diporto. Nello specifico, ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 171/2005 (c.d. Codice della nautica da diporto) “si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali”.

Utilizzo Commerciale delle Unità da Diporto

Le caratteristiche delle unità da diporto utilizzate per fini commerciali vengono indicate nel successivo art. 2, dove, per il caso che ci riguarda, assumono importanza il co. 1, lett. a) dove si afferma che “l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio” e il co. 2 dove si statuisce che “l’utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l’indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell’annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione”.

Inoltre, sempre in merito alla disciplina dell’uso commerciale delle unità da diporto, interviene l’art. 24 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146 di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto (GU n. 222 del 22-9-2008 - Suppl. Ordinario n. 223), dove vengono richieste una serie di requisiti per poter esercitare l’attività nautica da diporto per scopi commerciali.

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Art. 24 (Uso commerciale delle unità da diporto) “1 Il proprietario o l’armatore, per l’annotazione dell’uso commerciale ai sensi dell’articolo 2 del codice, presenta all’ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l’attività che intende compiere e corredata da:a) certificato d’iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o società esercente le attività commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, del codice, nonché gli estremi dell’iscrizione nel suddetto registro;b) licenza di navigazione delle unità interessate.

In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all’ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell’annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell’uso commerciale che si intende svolgere.

Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

L’uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non è consentito all’utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell’articolo 265 del codice della navigazione.

Infine, con la circolare della Direzione Generale per il trasporto marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17619 del 19 giugno 2017 è stato disposto che l’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici a carattere locale è disciplinata anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente Autorità marittima o della navigazione interna, d’intesa con gli altri enti locali. A ciò deve poi aggiungersi l’obbligatoria conformità delle attività alla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concernente l’approvazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

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Requisiti e Verifiche

Alla luce del sostanzioso corpo normativo che disciplina la materia, sarebbe opportuno innanzitutto verificare se l’attività di agenzia di viaggi e/o il proprietario delle imbarcazioni che vengono noleggiate soddisfino tutti i requisiti previsti nelle norme sopra riportate.

Aspetti Fiscali: Regime Speciale IVA 74Ter

Le attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici rientrano nell’applicazione del regime speciale IVA 74Ter, (comma 1 dell’art. 74-ter, D.P.R. L’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto indicato dalla normativa riguardo l’organizzazione dei pacchetti turistici, considerando tali anche le gite di un giorno organizzate da associazioni, amici, parrocchie e chiunque decida di “organizzare” un viaggio anche breve di una giornata. Per svolgere l’attività di organizzazione di tale viaggio è OBBLIGATORIA la licenza di agenzie di viaggio e turismo, (di cui all’art. 9, L. 17.5.1983, n. 217), che organizzano e vendono i pacchetti turistici (art. 2, D.Lgs. 17.3.1995, n. 111) costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, dietro pagamento di un corrispettivo unitario.

Tali regole valgono anche per gli organizzatori di giri turistici, cioè qualsiasi soggetto (associazione, ente pubblico o privato, ecc.) che pone in essere e mette a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici (secondo la definizione di cui al comma 1 del citato art. 74-ter, D.P.R. 633/1972), anche se realizzati nell’arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.

Noleggio Occasionale: Un'Alternativa per Armatori Privati

La barca è una passione, ma spesso i costi e il fattore tempo fanno dubitare gli armatori sull’eventualità di tenerla o venderla. Per questa categoria di armatori potrebbe essere risolutivo sapere che si può guadagnare con la propria barca facendo charter. Il Dl 1/2012 ha introdotto la possibilità per gli armatori privati di noleggiare la propria imbarcazione con una formula chiamata noleggio occasionale. Vediamo insieme le regole che gestiscono il noleggio occasionale e in cosa differiscono con la locazione commerciale.

Prima di tutto, avrai la possibilità di noleggiare la tua barca per una durata complessiva massima di 42 giorni. Dal punto di vista fiscale, il noleggio occasionale prevede un’imposta sostitutiva del 20% che dovrai versare tramite il Modulo F24 con il codice tributo 1847. Un altro passaggio importante è la comunicazione alla Capitaneria di porto competente, in base alla zona all’interno della quale si svolgerà il noleggio. Se ti manca il tempo per uscire in mare spesso, la soluzione più intelligente per guadagnare è quella di darla a noleggio a privati muniti di patente nautica o a skipper professionisti (con esperienza!) con formula settimanale o giornaliera.

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Ma fai attenzione alla tentazione di dare la tua barca a noleggio ad una società di charter: questa è certamente una soluzione ancora più comoda se a mancarti è il tempo e se gli spostamenti per raggiungere la tua barca sono lunghi, ma così esci dal noleggio occasionale. Una formula molto richiesta è quella dell’uscita giornaliera e delle brevi gite per godersi un aperitivo al tramonto: un’alternativa che non prevede di dormire alla fonda fuori dal porto, ma che ti consente di tornare comodamente alla tua base la sera. Un altro interessante modo per sfruttare la tua barca e guadagnare è il Boat and Breakfast che rappresenta un’alternativa ai classici hotel o case vacanze, ed è un modo originale per soggiornare in una località. Il noleggio occasionale è stato inserito proprio al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico.

Considerazioni Pratiche per il Noleggio con Skipper

Il noleggio di imbarcazioni con skipper è l’opzione migliore per coloro che desiderano esplorare le acque senza doversi preoccupare della navigazione o delle questioni tecniche. Innanzitutto, puoi scegliere l’imbarcazione che meglio si adatta alle tue esigenze e al numero di persone a bordo. Prima della partenza settimanale, incontrerai lo skipper assegnato alla tua barca. Lo skipper è un esperto marinaio con conoscenze approfondite della zona di navigazione e delle condizioni locali.

Una volta a bordo, lo skipper si occuperà di tutte le operazioni di navigazione. Lo skipper non è solo un navigatore, ma anche una risorsa preziosa per la tua esperienza. Uno dei principali vantaggi di avere uno skipper a bordo è la sicurezza. Con uno skipper a bordo, puoi rilassarti e goderti il viaggio senza preoccuparti della navigazione o delle responsabilità tecniche. Lo skipper conosce bene la zona e può aiutarti a sfruttare al massimo il tuo tempo a bordo.

Responsabilità e Spese nel Noleggio

Prima di procedere con l’acquisto della cambusa, il noleggiatore dovrebbe consultarsi con lo skipper per determinare le preferenze alimentari di tutto l’equipaggio. Basandosi sulle preferenze alimentari e sul numero di giorni di noleggio, il noleggiatore dovrebbe elaborare una lista della spesa dettagliata che includa tutti gli alimenti, le bevande e le forniture necessarie per l’intero periodo di noleggio. Una volta elaborata la lista della spesa, il noleggiatore può procedere con l’acquisto dei generi alimentari presso i negozi locali o i supermercati. Dopo aver acquistato gli alimenti e le bevande, il noleggiatore dovrebbe organizzare e conservare gli alimenti in modo appropriato a bordo dell’imbarcazione. Prima della partenza, il noleggiatore dovrebbe effettuare una verifica finale della cambusa per assicurarsi di avere tutti gli alimenti, le bevande e le forniture necessarie per l’intero periodo di noleggio.

Le spese generali, come il noleggio dell’imbarcazione, il carburante, le tasse portuali e altre spese operative, sono coperte dal noleggiatore. Il noleggiatore è responsabile dell’acquisto dei generi alimentari e dei pasti a bordo dell’imbarcazione. Se uno skipper e/o un’hostess/steward sono inclusi nel pacchetto di noleggio, è previsto che il noleggiatore copra i costi dei pasti per lo skipper e l’hostess durante il noleggio. In alcuni casi, soprattutto se il noleggiatore desidera un livello di servizio aggiuntivo o se lo skipper e/o l’hostess/steward forniscono servizi extra oltre alle loro responsabilità standard, può essere richiesto un contributo spese aggiuntivo per lo skipper e/o l’hostess/steward. Oltre ai costi di base del noleggio e ai pasti, ci possono essere spese extra durante il viaggio, come le tasse di ingresso per alcune destinazioni, i porti di sosta, attività a pagamento, acquisti di souvenir o altre spese personali. Prima della partenza, è importante chiarire con la compagnia di charter e con lo skipper o l’hostess/steward eventuali questioni relative alle spese, per evitare malintesi o incomprensioni durante il viaggio.

Regole Generali per il Noleggio di Barche

Ci sono alcune regole generali che sono comuni in molti contesti di noleggio di barche. La sicurezza è una priorità assoluta. È fondamentale rispettare tutte le leggi e i regolamenti marittimi locali. È importante mantenere l’imbarcazione pulita e in buone condizioni durante tutto il periodo di noleggio. È essenziale rispettare l’ambiente marino e adottare comportamenti responsabili per ridurre l’impatto ambientale. In molti paesi, è illegale consumare alcolici o droghe durante la navigazione. È fondamentale mantenere un comportamento rispettoso e cortese nei confronti degli altri membri dell’equipaggio e degli altri utenti delle acque. Durante la navigazione, è importante seguire tutte le istruzioni dello skipper riguardanti le manovre dell’imbarcazione e la gestione delle vele o del motore.

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